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Circolare

Circolare numero 113 del 16-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le direttive già impartite sulla revisione degli atti amministrativi, rafforzando il sistema dei controlli su più livelli: periferico (SAP/Centri Operativi), regionale e centrale. Per le pensioni vengono definite verifiche sulla legittimità, regolarità procedurale, correttezza dei dati e corrispondenza tra pratiche, elaborati e liste di liquidazione; per le strutture regionali è previsto anche un controllo aggiuntivo a campione secondo logiche di budget. Le medesime regole vengono estese ad altre prestazioni automatizzate, con richiamo alla necessità di confrontare elaborati informatici e documentazione cartacea. La finalità dichiarata è sia garantire qualità e regolarità delle lavorazioni, sia tutelare gli operatori da possibili manomissioni o inquinamenti dei dati.

Istruzioni integrative sulla revisione delle pratiche amministrative e sui controlli delle prestazioni pensionistiche e altre prestazioni

Istruzioni integrative sulla revisione delle pratiche amministrative e sui controlli delle prestazioni pensionistiche

La circolare integra le direttive già impartite con la n. 247 del 23.11.1989 in materia di revisione degli atti amministrativi dell’Area Pensioni. L’obiettivo è rafforzare un sistema di controlli articolato su più livelli, volto a garantire qualità, legittimità, regolarità procedurale e tutela sia dell’Istituto sia degli operatori.

Quadro di riferimento e finalità

La precedente circolare aveva già introdotto la revisione delle pratiche in un contesto organizzativo fondato sulle lavorazioni per linee verticali di processo e aveva individuato una percentuale minima di pratiche accolte da sottoporre a verifica. Tale meccanismo viene ora richiamato e potenziato come presidio di garanzia non solo per l’Ente e per gli utenti, ma anche per i singoli dipendenti, chiamati a svolgere attività in cui le fasi del ciclo di prodotto sono ricomposte all’interno della stessa struttura operativa.

Prestazioni pensionistiche: struttura dei controlli su tre livelli

Per le pensioni la revisione delle pratiche è organizzata su tre livelli: periferico, regionale e centrale.

Livello SAP / Centri Operativi

A livello periferico il controllo si svolge su due direttrici:

  • verifica della qualità del prodotto nel campione determinato, con controllo di legittimità degli atti, regolarità dell’iter procedurale, rispetto della normativa di riferimento ed esattezza tra dati di base, input e risultanze dell’elaborazione;
  • verifica della corrispondenza, al termine di ciascuna elaborazione, tra pensioni liquidate, lista P.23 M/S, fascicoli di pensione, modelli P./1 Ott. e altri elaborati della procedura.

Il controllo deve essere costante e sistematico per ogni elaborazione. L’addetto al controllo, individuato con criteri di rotazione nell’ambito del gruppo di lavoro che segue l’intero ciclo di prodotto, deve firmare a margine del mod. P.23 M/S per ciascuna pensione dopo aver accertato la presenza del fascicolo di domanda con piena corrispondenza anagrafica e degli altri elaborati richiesti.

La mancanza del fascicolo di domanda è considerata causa rigorosamente ostativa all’invio dell’ordinativo di pagamento e degli altri elaborati. La circostanza deve essere segnalata al Dirigente del Reparto o al Direttore del Centro operativo, che deve garantire il coordinamento del flusso operativo e scongiurare disfunzioni tali da ritardare i pagamenti.

Conclusa la verifica, l’addetto firma la sommatoria finale solo quando il numero totale dei fascicoli coincide con il totale delle pensioni liquidate risultante dal riepilogativo della lista P.23 M/S e appone la data sulla lista. Le pensioni sottoposte a revisione secondo il campione della circolare n. 247 devono essere contrassegnate con la lettera "C". La stampa del mod. P.23 M/S va effettuata in due originali, mediante due esecuzioni della funzione SYSPRINT, e i documenti devono essere trasmessi all’addetto al controllo, mentre la copia controllata deve essere conservata in raccolta cronologica dal Dirigente o da suo delegato, oppure dal Direttore del Centro operativo.

Livello regionale

Il controllo regionale è qualificato come aggiuntivo rispetto a quello periferico. Anche qui si sviluppa su due piani:

  • verifica mensile dell’effettuazione dei controlli periferici, attraverso l’esame dei singoli modelli P.23 M/S o il raffronto con la nuova lista delle pensioni liquidate di prossimo rilascio;
  • controllo ulteriore, impostato secondo logiche di budget.

Il Responsabile del coordinamento e verifica dell’Area Pensioni, con proprie risorse o con una task force regionale mobile composta di volta in volta da professionalità tratte da Sedi diverse della Regione, deve verificare mensilmente ciascuna struttura periferica. Ogni lista controllata deve essere controfirmata dal livello regionale.

Per il controllo aggiuntivo, per ciascun tipo di prestazione pensionistica deve essere individuata un’aliquota costante di verifica, proporzionata alla percentuale di impegno di spesa mensile per nuove liquidazioni. Il controllo regionale deve riguardare un numero variabile di fascicoli i cui importi, considerati prima cedola e arretrati, raggiungano l’aliquota prefissata. Su tali pratiche il livello regionale entra nel merito del processo produttivo, verificando rispetto delle procedure e correttezza dell’iter.

La circolare sottolinea inoltre che il Dirigente regionale resta responsabile del coordinamento e della puntuale attuazione delle verifiche. La programmazione deve consentire, nell’arco di un trimestre, il controllo di tutte le strutture. Il reperimento della eventuale task force deve comunque avvenire senza compromettere i livelli produttivi di ciascuna sede.

Livello centrale

Per consentire il controllo di sistema, le Sedi regionali devono trasmettere mensilmente al livello centrale le risultanze dell’attività di verifica ai Servizi Ispettorato, P.P.C., Organizzazione, Prestazioni A.G.O. e Personale. In attesa della procedura automatizzata, a decorrere dal 30 giugno p.v. deve essere inviato ogni mese un prospetto riepilogativo che indichi, per ciascuna struttura, il numero delle pensioni controllate e i relativi budget.

Estensione ad altre prestazioni e procedure

Le stesse regole di controllo vengono estese a tutte le altre prestazioni e procedure, tra cui ARPA e O1/M. Le SAP e i Centri operativi, ove interessati, sono richiamati alla rigorosa applicazione di quanto già previsto nella circolare n. 247 del 23.11.1989 e all’obbligo di verificare, per ogni ciclo di prodotto automatizzato, la corrispondenza tra elaborati di output e documentazione cartacea. Per ciascun ciclo e per ciascuna procedura, i dettagli operativi dei controlli ai tre livelli saranno definiti con una successiva circolare.

Tutela dei dipendenti e sicurezza dei dati

La circolare evidenzia infine che il rafforzamento del sistema di controlli ha anche una finalità di tutela del personale. L’Istituto intende infatti prevenire il rischio di manomissioni fraudolente degli archivi e di inquinamento dei dati, fenomeni che, pur derivando da comportamenti individuali, possono riflettersi negativamente sull’intera categoria degli operatori. Sono già stati adottati accorgimenti tecnici su varie procedure per evitare forzature dei programmi e, a breve, saranno introdotte ulteriori iniziative di protezione dei dati acquisiti.

Punti principali

Quadro generale e finalità delle istruzioni integrative

La circolare richiama la precedente n. 247 del 23.11.1989, che aveva già definito la revisione degli atti amministrativi in relazione al nuovo assetto organizzativo dell’Area Pensioni e alla logica di lavorazioni per linee verticali di processo. Viene ribadito che la percentuale minima di pratiche accolte da sottoporre a revisione rappresenta una garanzia per l’Ente, per l’utenza e per gli operatori, poiché consente di controllare qualità, legittimità e regolarità dell’iter procedurale. Le presenti istruzioni integrative mirano a rendere più articolata la funzione di controllo, distribuendo responsabilità su diversi livelli e rafforzando la tutela dei dipendenti.

Controlli sulle prestazioni pensionistiche a livello SAP/Centri Operativi

La revisione delle pratiche di pensione è articolata su tre livelli e, al primo livello, la funzione di controllo si sviluppa lungo due direttrici: verifica di qualità del prodotto nel campione determinato e verifica di rispondenza tra numero di pensioni elaborate, lista P.23 M/S, fascicoli di pensione, mod. P./1 Ott. e altri elaborati della procedura. Il controllo deve essere costante e sistematico per ogni elaborazione, con firma dell’addetto a margine del mod. P.23 M/S dopo aver accertato la corrispondenza di ogni registrazione con il relativo fascicolo di domanda e con gli elaborati prodotti. La mancanza del fascicolo di domanda è ostativa all’invio dell’ordinativo di pagamento e degli altri elaborati e deve essere segnalata al Dirigente del Reparto o al Direttore del Centro operativo. L’addetto firma anche la sommatoria finale quando il totale dei fascicoli coincide con quello delle pensioni liquidate e contrassegna con la lettera "C" le pensioni sottoposte a revisione a campione. La lista P.23 M/S va stampata in due originali, trasmessa all’addetto al controllo e poi conservata in raccolta cronologica dal Dirigente o da un suo delegato.

Controlli regionali: verifica dei controlli periferici e controllo aggiuntivo a budget

Al livello regionale viene attribuito un ruolo aggiuntivo rispetto ai controlli già esercitati dalle strutture periferiche. La funzione regionale si sviluppa ancora in due direzioni: verifica che i controlli di primo livello siano effettivamente stati svolti e svolgimento di un controllo proprio, aggiuntivo, secondo logiche di budget. Il Responsabile del coordinamento e verifica dell’Area Pensioni, con risorse proprie o con una task force regionale mobile composta da professionalità prese di volta in volta da Sedi diverse della Regione, deve verificare mensilmente presso ciascuna struttura periferica, esaminando i modelli P.23 M/S o confrontandoli con la nuova lista delle pensioni liquidate, che i controlli periferici siano stati effettuati. Ogni lista verificata deve essere controfirmata dal livello regionale. Inoltre, per ciascun tipo di prestazione pensionistica, deve essere determinata un’aliquota costante di verifica proporzionata alla percentuale di impegno di spesa mensile per nuove liquidazioni; il controllo regionale deve quindi riguardare un numero variabile di fascicoli di pensione i cui importi complessivi, per prima cedola e arretrati, raggiungano l’aliquota prefissata. Su tali fascicoli il livello regionale entra nel merito del processo produttivo, verificando rispetto delle procedure e correttezza dell’iter.

Responsabilità organizzative e programmazione dei controlli regionali

La circolare precisa che il fatto che il controllo regionale sia esercitato dal Dirigente responsabile del coordinamento e verifica dell’Area Pensioni non esonera il Dirigente regionale dalle responsabilità di coordinamento e di puntuale attuazione delle verifiche. Viene richiesto che la programmazione garantisca, nell’arco di un trimestre, il controllo di tutte le strutture. Inoltre, il Dirigente regionale conserva un ruolo primario nel reperimento dell’eventuale task force, che deve comunque essere organizzata in modo da non compromettere i livelli produttivi di ciascuna sede.

Trasmissione delle risultanze al livello centrale

Per consentire il controllo centrale, le Sedi regionali devono trasmettere con periodicità mensile le risultanze delle verifiche al livello centrale, mediante un riepilogativo indirizzato ai Servizi Ispettorato, P.P.C., Organizzazione, Prestazioni A.G.O. e Personale. In attesa dell’attivazione di una procedura automatizzata, a decorrere dal 30 giugno p.v. e con cadenza mensile, deve essere inviato un prospetto dal quale risultino, per ciascuna struttura, il numero delle pensioni controllate e i relativi budget.

Estensione dei controlli alle altre prestazioni e procedure automatizzate

Le istruzioni non riguardano solo le prestazioni pensionistiche, ma si applicano anche alle altre prestazioni e procedure, tra cui ARPA e O1/M. Per tali casi si richiama la rigorosa attuazione di quanto già previsto dalla circolare n. 247 del 23.11.1989 e si ribadisce l’obbligo di verificare, per ciascun ciclo di prodotto interessato da procedure automatizzate, la corrispondenza tra elaborati di output e documentazione cartacea. Una successiva circolare definirà, per ogni ciclo di prodotto e procedura, le specifiche dei controlli ai tre livelli: periferico, regionale e centrale.

Tutela dei dipendenti e sicurezza degli archivi

La circolare conclude evidenziando che il potenziamento del sistema di controlli deve servire anche a tutelare i dipendenti dal rischio di manomissioni fraudolente degli archivi e di inquinamento dei dati. Viene affermato che sono già stati adottati ulteriori accorgimenti a livello di diverse procedure per evitare possibili forzature dei programmi e che, a breve, saranno introdotte ulteriori iniziative per proteggere ciascun dipendente rispetto al rischio di alterazione dei dati acquisiti.

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