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Circolare

Circolare numero 112 del 15-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell legge 24 marzo 1990, n. 58, che converte il d.l. 22 gennaio 1990, n. 6 in materia di soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e di interventi a favore del personale portuale. Il provvedimento proroga al 31 dicembre 1992 il termine per il pensionamento anticipato ex art. 9 del d.l. n. 873/1986, con limiti numerici annuali e una quota riservata al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, e prevede una possibile ulteriore proroga al 31 dicembre 1993. Introduce inoltre il riconoscimento, ai soli fini del perfezionamento dei requisiti, dei contributi figurativi per servizio militare e cassa integrazione, esclude i controllori merci del porto di Venezia dai destinatari del beneficio nel triennio 1990-1992 e chiarisce che restano ferme le regole generali previgenti salvo le innovazioni indicate.

Proroga e modifiche al pensionamento anticipato dei lavoratori portuali

Proroga e aggiornamento del pensionamento anticipato dei lavoratori portuali

La circolare esamina le modifiche introdotte dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, di conversione del d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, in materia di interventi per il riassetto delle dotazioni organiche portuali e di sostegno ai lavoratori del settore. Il focus principale riguarda la proroga del pensionamento anticipato previsto per i lavoratori portuali e le precisazioni sui soggetti beneficiari e sui contributi utili per il diritto.

Ambito soggettivo e durata del beneficio

Lart. 3 del provvedimento differisce al 31 dicembre 1992 il termine di applicazione del beneficio del pensionamento anticipato di cui allart. 9 del d.l. n. 873/1986, convertito dalla legge n. 26/1987. Il beneficio riguarda i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonch�e9 i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, i lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

La proroga opera nei seguenti limiti numerici:

  • 1.500 unit�e0 per il 1990;
  • 1.000 unit�e0 per il 1991;
  • 1.500 unit�e0 per il 1992.

Una quota delle 4.000 unit�e0 complessive, fino a un massimo di 650, �e8 riservata per il triennio al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Se il beneficio non viene utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, il termine �e8 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993.

Innovazioni rispetto alla disciplina previgente

La circolare evidenzia due novit�e0 rispetto allart. 9 del d.l. n. 873/1986.

In primo luogo, per il triennio 1990-1992 vengono esclusi dal novero dei destinatari del pensionamento anticipato i controllori merci del porto di Venezia, che invece erano compresi nella disciplina originaria.

In secondo luogo, lart. 3, comma 1-bis, riconosce, ai soli fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi relativi:

  • al periodo di servizio militare;
  • ai periodi di cassa integrazione guadagni.

La precisazione riguarda i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, inclusi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonch�e9 i lavoratori e i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. La circolare chiarisce, inoltre, che tale previsione non ricomprende i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Resta fermo che tutti i contributi figurativi, a qualunque titolo accreditati, concorrono alla determinazione della misura del trattamento di pensionamento anticipato.

Disposizioni non prorogate e altre misure richiamate

Il provvedimento non proroga la facolt�e0 di pensionamento anticipato prevista dallart. 9, comma 10-bis, del d.l. n. 873/1986, relativa ai lavoratori dell'indotto portuale.

Viene poi richiamato lart. 3, comma 7, che mantiene applicabili fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni dellart. 12 del d.l. n. 873/1986. Per i lavoratori portuali contemplati da tale norma resta quindi sospeso fino a quella data lesercizio dellopzione di cui allart. 6 del d.l. n. 791/1981 per il mantenimento in servizio fino al raggiungimento dellanzianit�e0 contributiva massima utile.

Regime applicabile agli adempimenti dell'Istituto

Per tutto ci�f2 che non �e8 stato modificato, il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali per gli anni 1990, 1991 e 1992 continua a essere disciplinato dallart. 9 del d.l. n. 873/1986. Di conseguenza, per gli adempimenti a carico dell'Istituto restano valide le istruzioni gi�e0 impartite con la circolare n. 53636 AGO del 28 aprile 1987, integrate dal messaggio n. 46471 del 1�b0 febbraio 1989.

Punti principali

Proroga del pensionamento anticipato

Il beneficio del pensionamento anticipato per i lavoratori portuali, previsto dallart. 9 del d.l. n. 873/1986, viene differito al 31 dicembre 1992. La misura opera entro un limite complessivo di 4.000 unite0 nel triennio: 1.500 per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Se il beneficio non e8 interamente utilizzato entro il 31 dicembre 1992, il termine si proroga al 31 dicembre 1993.

Quota riservata al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici

Allinterno delle 4.000 unite0 complessive, una quota fino a 650 unite0 e8 riservata, per il triennio 1990-1992, al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

Soggetti interessati e esclusioni

Restano destinatari del beneficio i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche9 i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Per il triennio 1990-1992 vengono perf2 esclusi i controllori merci del porto di Venezia, che erano invece compresi nella disciplina previgente.

Contributi utili ai fini del diritto

In parziale modifica della disciplina precedente, sono riconosciuti unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento i contributi figurativi relativi al servizio militare e quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni. Per la sola maturazione del diritto, quindi, non si considerano soltanto i contributi effettivi, ma anche questi specifici contributi figurativi; resta invece fermo che tutti i contributi figurativi accreditati concorrono alla determinazione della misura della pensione anticipata.

Facolte0 non prorogate e disciplina per l'indotto portuale

La circolare precisa che il d.l. n. 6/1990, convertito nella legge n. 58/1990, non proroga la facolte0 di pensionamento anticipato prevista dallart. 9, comma 10-bis, del d.l. n. 873/1986 per i lavoratori dell'indotto portuale.

Sospensione dell'opzione per il mantenimento in servizio

Ai sensi dellart. 3, comma 7, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni dellart. 12 del d.l. n. 873/1986. Ne deriva che per i lavoratori portuali indicati da tale norma resta sospeso fino a quella data l'esercizio dell'opzione prevista dallart. 6 del d.l. n. 791/1981 per il mantenimento in servizio fino al raggiungimento dell'anzianite0 contributiva massima utile.

Regime applicabile e istruzioni operative

Salve le innovazioni introdotte dal nuovo intervento normativo, il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali negli anni 1990, 1991 e 1992 resta disciplinato dallart. 9 del d.l. n. 873/1986. Per gli adempimenti dell'Istituto continuano quindi ad applicarsi le istruzioni gie0 impartite con la circolare n. 53636 AGO del 28 aprile 1987, integrate dal messaggio n. 46471 del 1b0 febbraio 1989.

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