Circolare numero 117 del 25-5-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle Autorità Marittime i criteri operativi per applicare la messa fuori produzione dei lavoratori portuali e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, in attuazione del d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella l. 24 marzo 1990, n. 58. Vengono disciplinati i criteri di individuazione dei soggetti collocabili, le modalità di utilizzo flessibile delle giornate di cassa integrazione, gli adempimenti di controllo e trasmissione degli elenchi, nonché il trattamento economico spettante per tredicesima, ferie, festività, malattia e infortunio.
Collocamento fuori produzione e indennità speciale per lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali
Collocamento fuori produzione e indennità speciale nel lavoro portuale
La circolare disciplina, per il 1990, le modalità applicative della messa fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, in attuazione del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58. L’obiettivo è assicurare un utilizzo corretto e flessibile dell’istituto, coerente con le esigenze operative dei porti e con la normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.
Quadro normativo e finalità operative
La circolare richiama l’abrogazione della legge 17 febbraio 1981, n. 26 e la soppressione del trattamento di integrazione per mancato avviamento e degli istituti collegati. In sostituzione, il legislatore ha previsto una maggiore tutela per i lavoratori portuali, anche attraverso l’indicazione di un numero complessivo di unità da collocare fuori produzione nel corso del 1990, pari a 2000, comprensive dei lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, oltre alle 1000 unità già previste dalla legge n. 85/89. La circolare specifica che tali criteri, concordati con la Direzione generale, devono essere applicati dalle Autorità Marittime con vigilanza attenta e puntuale.
Numero degli elementi collocabili e criteri di utilizzo
Per ciascun porto, il numero degli elementi da collocare in cassa integrazione è quello stabilito dal decreto interministeriale del 10 febbraio 1990, pubblicato nella G.U. n. 82 del 7 aprile 1990. Tale numero comprende non solo i lavoratori portuali, ma anche i dipendenti delle compagnie portuali, ove la dotazione organica presenti eccedenze. La circolare ammette una gestione flessibile delle giornate di sospensione, in funzione dell’andamento dei traffici, purché il monte annuo non venga superato.
Per i lavoratori portuali, infatti, il numero delle giornate può variare da mese a mese in relazione alle esigenze del porto e all’organizzazione operativa delle compagnie, ma il totale annuo deve restare entro il parametro di riferimento indicato dalla circolare, pari a numero degli uomini per 26 giornate per 12 mesi.
Dipendenti delle compagnie portuali e rotazione
Il collocamento in cassa integrazione dei dipendenti delle compagnie deve tener conto della circolare n. 1 del 9 febbraio 1990 e della struttura amministrativa. Sulla base di indicazioni motivate fornite dal console, assistito dai consiglieri, è consentita anche una messa fuori produzione a rotazione mensile, purché ciò non comprometta il funzionamento delle compagnie portuali. La rotazione, quindi, è ammessa come strumento organizzativo, ma solo entro limiti compatibili con la continuità del servizio.
Programmazione, elenchi e controlli dell’Autorità Marittima
La circolare attribuisce un ruolo centrale alla programmazione preventiva e alla verifica giornaliera. Il console deve predisporre:
- un programma settimanale;
- elenchi giornalieri da sottoporre al visto dell’Autorità Marittima, secondo lo schema allegato A.
Negli elenchi giornalieri deve risultare la posizione di ciascun lavoratore, con indicazione se sia distaccato, avviato al lavoro in riserva, fuori riserva o mobilità, non avviato e per quali motivi. L’Autorità Marittima deve altresì controllare giornalmente che gli avviamenti al lavoro avvengano secondo le disposizioni vigenti nel porto, con particolare riguardo alla formazione delle squadre e al numero dei componenti.
Alla fine di ogni mese il console deve predisporre un elenco riepilogativo, secondo lo schema allegato B, da far vidimare dall’Autorità Marittima e da inoltrare al Ministero. Inoltre, entro i primi 5 giorni del mese, le Autorità Marittime devono trasmettere agli uffici competenti dell’INPS e ai Ministeri indicati gli elenchi nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel mese precedente.
Soggetti esclusi dalla cassa integrazione
Ai fini della funzionalità del servizio, la circolare esclude dal collocamento in cassa integrazione:
- i consoli;
- i lavoratori che svolgono attività in settori specializzati tali da non poter essere sostituiti.
Determinazione delle giornate indennizzabili
Le giornate per le quali spetta l’indennità devono essere individuate applicando le regole vigenti in materia di integrazioni salariali. Non sono indennizzabili, oltre alle giornate già retribuite per ferie, festività e permessi, anche le giornate di assenza o di indisponibilità al lavoro, come ad esempio sciopero o mancata risposta alla chiamata giornaliera.
La circolare disciplina anche due ipotesi particolari:
- in caso di mezzo turno lavorativo, la circostanza deve essere espressamente indicata e il lavoratore percepisce metà dell’importo giornaliero del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria;
- se nello stesso giorno vengono effettuati più turni di lavoro, il numero dei giorni indennizzabili deve essere ridotto del numero dei turni eccedenti quelli giornalieri.
Trattamento economico: mensilità aggiuntive, ferie e permessi
La messa fuori produzione sospende il rapporto di lavoro e, di conseguenza, il lavoratore non matura né retribuzione diretta né retribuzione differita relativa agli istituti esaminati.
Per tredicesima e quattordicesima mensilità, la circolare prevede che per ogni giornata di cassa integrazione debba essere detratto 1/312 di ciascuna mensilità, considerato che il limite delle giornate utili è pari a 312, corrispondenti a 26 giornate per 12 mesi.
Per ferie e permessi retribuiti, il lavoratore in cassa integrazione non matura il diritto per le giornate di sospensione; tuttavia, secondo la regolamentazione nazionale della categoria, gli spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale previsto, pari complessivamente a tre giornate tra ferie e permessi retribuiti. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni, una volta detratti i periodi indennizzati, vanno considerate mese intero.
Festività, malattia e infortunio
Per le festività, la circolare distingue due ipotesi:
- se la festività cade nelle prime due settimane di sospensione, il trattamento economico è a carico del datore di lavoro;
- se la festività cade in un periodo di sospensione in corso da più di due settimane, spetta l’indennità pari all’importo massimo giornaliero del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le festività nazionali del 25 aprile e del 1° maggio devono comunque essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Quanto a malattia e infortunio:
- se la malattia insorge durante un periodo di servizio, essa è indennizzata secondo la relativa disciplina fino alla sua conclusione, con esclusione dell’integrazione salariale;
- se la malattia insorge durante la cassa integrazione, al lavoratore spetta l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in luogo dell’indennità di malattia, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464;
- la malattia non modifica la posizione del lavoratore rispetto al diritto all’indennità straordinaria;
- l’infortunio sul lavoro, invece, non consente la prosecuzione della messa fuori produzione e determina il ripristino del rapporto già sospeso.
Vigilanza, addizionali tariffarie e conseguenze delle violazioni
La circolare raccomanda la massima vigilanza per evitare che siano utilizzate in modo improprio le giornate di integrazione salariale e per scongiurare situazioni che possano svuotare di contenuto lo strumento della cassa integrazione. Le Autorità Marittime sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite anche in funzione della rideterminazione delle addizionali tariffarie richiamate dalla circolare n. 2 del 9 febbraio 1990.
Si evidenzia infine che la non corretta applicazione delle disposizioni può comportare l’adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei trasgressori, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La circolare trasmette criteri, previamente concordati con la Direzione generale, per disciplinare la concessione dell'indennità speciale pari al trattamento massimo di integrazione salariale ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali collocati fuori produzione. I criteri si fondano sulla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale, adattata alla disciplina del lavoro portuale, e richiamano il d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella l. 24 marzo 1990, n. 58, oltre ai decreti interministeriali del 9 e 10 febbraio 1990.
Numero di unità collocabili e flessibilità di utilizzo
Per ciascun porto il numero di elementi da collocare in cassa integrazione è quello individuato dal decreto interministeriale del 10 febbraio 1990 ed è comprensivo anche dei dipendenti delle compagnie portuali, ove la dotazione organica presenti eccedenze. Per i lavoratori portuali il numero delle giornate indennizzabili può variare mese per mese in relazione all'andamento dei traffici, purché non si superi il limite annuo calcolato come numero degli uomini per 26 giornate per 12 mesi.
Modalità di collocamento dei dipendenti delle compagnie portuali
Il collocamento in cassa integrazione dei dipendenti delle compagnie deve tenere conto della circolare n. 1 del 9 febbraio 1990 e dell'organizzazione della struttura amministrativa. Sulla base di indicazioni motivate del console, assistito dai consiglieri, è possibile la messa fuori produzione anche a rotazione mensile, a condizione che la rotazione non pregiudichi il funzionamento delle compagnie.
Programmazione, controlli e documentazione
Per garantire un corretto utilizzo delle giornate di integrazione salariale, il console deve predisporre un programma settimanale e elenchi giornalieri, da sottoporre al visto dell'Autorità Marittima, secondo lo schema allegato A. In tali elenchi devono risultare la posizione di ciascun lavoratore, distinguendo tra distaccato, avviato al lavoro in riserva, fuori riserva o mobilità, non avviato e relativi motivi. L'Autorità Marittima deve inoltre controllare giornalmente gli avviamenti al lavoro, con particolare riguardo alla formazione delle squadre e al numero dei componenti. A fine mese il console deve predisporre un elenco riepilogativo secondo lo schema allegato B, da inoltrare al Ministero dopo la vidimazione dell'Autorità Marittima. Entro i primi 5 giorni del mese, le Autorità Marittime devono trasmettere anche agli enti e ministeri indicati gli elenchi nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel mese precedente.
Soggetti esclusi dalla cassa integrazione
La circolare precisa che, ai fini della operatività del servizio, i consoli e i lavoratori impegnati in attività specializzate non sostituibili non possono essere collocati in cassa integrazione.
Giornate indennizzabili e casi di esclusione
Le giornate indennizzabili devono essere determinate secondo le regole vigenti in materia di integrazioni salariali. Non sono indennizzabili le giornate già retribuite a titolo di ferie, festività e permessi, né quelle di assenza o indisponibilità al lavoro, come lo sciopero o la mancata risposta alla chiamata giornaliera. In caso di mezzo turno, la circostanza deve essere indicata espressamente e il lavoratore percepisce metà dell'importo giornaliero del trattamento massimo. Se nello stesso giorno vengono effettuati più turni di lavoro, il numero delle giornate indennizzabili deve essere ridotto del numero dei turni eccedenti quelli giornalieri.
Trattamento economico: tredicesima, ferie e permessi
Con la messa fuori produzione il rapporto di lavoro è sospeso e il lavoratore non matura retribuzione diretta né differita. Per ogni giornata di cassa integrazione deve essere detratto 1/312 della tredicesima e della quattordicesima mensilità, considerando che il limite delle giornate utili è pari a 312 (26 giornate per 12 mesi). Quanto a ferie e permessi retribuiti, il lavoratore non matura il diritto per i periodi di sospensione, ma, secondo la regolamentazione nazionale della categoria, gli spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale previsto, pari complessivamente a tre giornate tra ferie e permessi; le frazioni di mese superiori a quindici giorni, dopo aver dedotto i periodi indennizzati, sono considerate mese intero.
Festività, malattia e infortunio
Per le festività, se cadono nelle prime due settimane di sospensione, il trattamento economico è a carico del datore di lavoro; se ricorrono dopo oltre due settimane di sospensione, spetta l'indennità pari all'importo massimo giornaliero del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le festività nazionali del 25 aprile e del 1° maggio devono comunque essere sempre retribuite dal datore di lavoro. In caso di malattia insorta durante un periodo di servizio, il lavoratore percepisce la relativa indennità fino alla sua scadenza e non ha titolo all'integrazione salariale. Se la malattia insorge durante la cassa integrazione, spetta l'indennità pari al trattamento massimo straordinario in luogo dell'indennità di malattia, mentre l'infortunio sul lavoro interrompe la messa fuori produzione e ripristina il rapporto sospeso.
Vigilanza e conseguenze della non corretta applicazione
La circolare richiama la necessità di una vigilanza particolarmente attenta da parte delle Autorità Marittime e dei preposti all'andamento del lavoro in porto, anche per evitare che si vanifichi lo strumento della cassa integrazione. Si precisa che la corretta applicazione delle disposizioni rileva anche ai fini della rideterminazione delle addizionali tariffarie di cui alla circolare n. 2 del 9 febbraio 1990 e che eventuali trasgressioni possono comportare i relativi provvedimenti, ferme restando le responsabilità penali.
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