Circolare numero 115 del 17-5-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 124 del D.P.R. n. 43/1988 al personale delle cessate gestioni esattoriali non iscritto al Fondo speciale, chiarendo chi può accedere alla risoluzione anticipata del rapporto e al beneficio della maggiore anzianità virtuale. Vengono indicati il calcolo del beneficio, le modalità di utilizzo ai fini della pensione di vecchiaia o di anzianità, il termine decadenziale per la domanda, la decorrenza della prestazione e le regole di incumulabilità. La circolare specifica inoltre la competenza alla liquidazione delle pensioni tra Fondo speciale e S.A.P. in base alla categoria di lavoratori interessata.
Istruzioni su risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e maggiore anzianità virtuale per il personale esattoriale
Risoluzione anticipata del rapporto e maggiore anzianità virtuale per il personale esattoriale
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 124 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione alla facoltà, per determinati lavoratori del settore esattoriale, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro e di ottenere una maggiore anzianità virtuale da utilizzare ai fini pensionistici. L’intervento chiarisce sia l’ambito soggettivo di applicazione sia le modalità di calcolo e di fruizione del beneficio, con specifiche indicazioni su termini, decorrenza e incumulabilità.
Ambito soggettivo e competenze liquidatorie
Il testo distingue innanzitutto tra personale iscritto al Fondo di previdenza esattoriali e personale delle cessate gestioni esattoriali non iscritto al Fondo. Per il personale di cui alla lettera a), compresa la pensione di anzianità prevista dall’art. 124, comma 3, la liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è effettuata dal competente Fondo speciale per gli esattoriali presso la Direzione Generale.
Per il personale di cui alla lettera b), invece, la liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico dell’A.G.O. spetta alle S.A.P. La circolare richiama, in particolare:
- il personale esattoriale ausiliare non iscritto al Fondo, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;
- il personale impiegatizio non iscrivibile al Fondo ai sensi dell’art. 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento.
Soggetti destinatari della facoltà di risoluzione anticipata
Ha titolo a chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità con il computo della maggiore anzianità virtuale il personale ausiliario e impiegatizio non iscritto al Fondo speciale che sia in servizio alla data del 31 dicembre 1989.
La circolare precisa che il beneficio opera solo per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale. Restano quindi esclusi i dipendenti delle aziende e degli istituti di credito adibiti ai servizi esattoriali al 31 dicembre 1989, quando il rapporto sia regolato dal contratto del credito. Se la natura del rapporto non risulta dalla documentazione prodotta, essa deve essere accertata presso l’azienda o l’istituto di credito datore di lavoro.
Natura e misura della maggiore anzianità virtuale
Il beneficio non si configura come accredito contributivo nella posizione assicurativa, ma come una maggiorazione di anzianità priva di collocazione temporale, rilevante solo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.
La misura è fissata in tre mesi di anzianità virtuale per ogni anno di servizio effettivo, fino a un massimo di cinque anni. Ai fini del calcolo rilevano soltanto i periodi di servizio effettivo, intendendo per tali sia il servizio esattoriale sia quello prestato alle dipendenze dei nuovi concessionari a decorrere dal 1 gennaio 1990. Non devono invece essere considerati:
- i periodi di servizio non esattoriale;
- i periodi coperti da contribuzione volontaria;
- i periodi coperti da contribuzione figurativa.
Per i periodi di servizio inferiori all’anno, la maggiorazione va determinata in modo proporzionale, aumentando di un quarto il numero delle settimane di lavoro.
Utilizzo del beneficio ai fini della pensione di vecchiaia
La circolare distingue due ipotesi.
Se, alla data della domanda di risoluzione, il lavoratore ha già compiuto l’età pensionabile, pari a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, ma non ha ancora maturato i requisiti di assicurazione e/o contribuzione per la pensione di vecchiaia, può chiedere:
- la retrodatazione della data di inizio dell’assicurazione per un numero di settimane pari alla maggiore anzianità virtuale riconoscibile;
- oppure l’aumento dell’anzianità contributiva complessiva, comprensiva di contribuzione effettiva, figurativa e volontaria, per un numero di settimane corrispondente.
Se invece il lavoratore ha già perfezionato i requisiti assicurativi e contributivi ma non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, può chiedere che l’età effettiva maturata alla data della domanda sia aumentata di un numero di settimane pari alla maggiore anzianità virtuale riconoscibile.
La nota richiamata nella circolare precisa inoltre che, essendo la maggiorazione limitata a cinque anni, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori di età compresa tra 55 e 60 anni, se uomini, o tra 50 e 55 anni, se donne, purché la maggiore anzianità virtuale sia almeno pari al periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile.
Utilizzo del beneficio ai fini della pensione di anzianità
Quando il beneficio non sia utilizzabile per la pensione di vecchiaia, esso può essere impiegato per la pensione di anzianità. In questo caso:
- la data di inizio dell’assicurazione deve essere anticipata di un numero di settimane pari alla maggiore anzianità virtuale spettante;
- le settimane di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità devono essere incrementate del numero di settimane corrispondente al beneficio.
La nota alla circolare osserva che, in pratica, possono avvalersi di tale possibilità i lavoratori di età inferiore a 55 anni, se uomini, e a 50 anni, se donne, che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità.
Termine di presentazione della domanda e funzione della domanda stessa
La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e di attribuzione dei benefici deve essere presentata entro tre mesi dal 1 gennaio 1990, quindi entro il 31 marzo 1990. Il termine è espressamente qualificato come decadenziale.
La circolare precisa inoltre che la domanda presentata alla S.A.P. competente e al concessionario assolve anche la funzione di domanda di pensione.
Decorrenza della prestazione
La pensione di vecchiaia o di anzianità liquidata ai sensi dell’art. 124 nella assicurazione comune decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e della contestuale richiesta dei benefici.
In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al 1 febbraio 1990.
Incumulabilità
Le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate ai sensi dell’art. 124 sono soggette al divieto di cumulo, rispettivamente parziale o totale, previsto dagli articoli 20 e 22 della legge n. 153/1969.
Indicazioni finali
La circolare segnala infine che successive comunicazioni forniranno le istruzioni per la liquidazione delle pensioni nell’ambito delle procedure automatizzate.
Punti principali
Ambito soggettivo e competenze sulla liquidazione
Il beneficio della maggiore anzianità virtuale è riconoscibile, oltre che al personale iscritto al Fondo di previdenza esattoriali, anche a specifiche categorie di personale delle cessate gestioni esattoriali non iscritte al Fondo: personale esattoriale ausiliare assunto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 e personale impiegatizio non iscrivibile al Fondo ai sensi della legge n. 377/1958, anch’esso assunto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 1983. Per questi ultimi, la liquidazione delle pensioni a carico dell’A.G.O. compete alle S.A.P.; per il personale iscritto al Fondo speciale esattoriali, la liquidazione è effettuata dal competente Fondo speciale presso la Direzione Generale.
Destinatari della facoltà di risoluzione anticipata
Ha titolo a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro e a chiedere la pensione con il computo della maggiore anzianità virtuale il personale ausiliario e impiegatizio non iscritto al Fondo speciale, in servizio al 31 dicembre 1989. Il beneficio si applica solo ai dipendenti con rapporto regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale e non può essere esteso ai dipendenti di aziende o istituti di credito adibiti ai servizi esattoriali ma assunti con contratto del credito. Se tale circostanza non emerge dalla documentazione, deve essere accertata presso il datore di lavoro.
Natura e misura del beneficio
La maggiore anzianità virtuale non costituisce accredito di contributi nella posizione assicurativa, ma una maggiorazione di anzianità senza collocazione temporale, rilevante solo per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Essa è pari a tre mesi per ogni anno di servizio effettivo, fino a un massimo di cinque anni. Il calcolo si basa sui soli periodi di servizio effettivo, comprensivi del servizio esattoriale e di quello prestato presso i nuovi concessionari dal 1 gennaio 1990; sono esclusi i periodi di servizio non esattoriale e quelli coperti da contribuzione volontaria o figurativa. Per periodi inferiori all’anno la maggiorazione va proporzionata aumentando di un quarto il numero delle settimane di lavoro.
Utilizzo ai fini della pensione di vecchiaia
Se alla data della domanda di risoluzione il lavoratore ha già raggiunto l’età pensionabile ma non ha ancora i requisiti di assicurazione o contribuzione, può chiedere che la data di inizio dell’assicurazione sia retrodatata o che l’anzianità contributiva complessiva sia incrementata di un numero di settimane corrispondente alla maggiore anzianità virtuale. Se invece possiede già i requisiti contributivi e assicurativi ma non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, può chiedere che l’età effettiva sia maggiorata delle settimane corrispondenti al beneficio.
Utilizzo ai fini della pensione di anzianità
Se il beneficio non può essere sfruttato per la pensione di vecchiaia, esso può essere utilizzato per la pensione di anzianità. In tal caso, la data di inizio dell’assicurazione deve essere anticipata di un numero di settimane pari alla maggiore anzianità virtuale spettante e le settimane di contribuzione utile devono essere incrementate del medesimo ammontare.
Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e di attribuzione dei benefici deve essere presentata entro tre mesi dal 1 gennaio 1990, quindi entro il 31 marzo 1990. Il termine è decadenziale. La domanda presentata alla S.A.P. competente e al concessionario vale anche come domanda di pensione.
Decorrenza della pensione e limiti di cumulabilità
La pensione di vecchiaia o di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ma non può comunque avere decorrenza anteriore al 1 febbraio 1990. Le pensioni liquidate ai sensi dell’art. 124 sono soggette ai limiti di cumulo, parziale o totale, previsti dagli articoli 20 e 22 della legge n. 153/1969.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 mag 1990Circolare numero 114 del 17-5-1990
- Circolare · 16 mag 1990Circolare numero 113 del 16-5-1990
- Circolare · 18 mag 1990Circolare numero 116 del 18-5-1990
- Circolare · 15 mag 1990Circolare numero 112 del 15-5-1990
- Circolare · 14 mag 1990Circolare numero 111 del 14-5-1990
- Circolare · 10 mag 1990Circolare numero 110 del 10-5-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →