Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Pisciotta su istanza del ricorrente e opposto dalla controparte, con successivo accoglimento dell’opposizione da parte del Giudice di pace. Il ricorrente ha poi impugnato la decisione, ma nel ricorso per cassazione non ha descritto compiutamente il fatto storico generatore della lite, il fondamento del monitorio, i motivi dell’opposizione, le ragioni della decisione di primo grado né quelle della sentenza d’appello, limitandosi a un riferimento generico a un assegno emesso a garanzia. Con il primo motivo ha denunciato l’inammissibilità del giuramento suppletorio deferito al resistente, sostenendo che esso fosse stato ammesso in assenza dei presupposti di legge. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato la prova del pagamento del debito da parte del resistente, non avesse correttamente valutato le prove, non avesse fatto uso di nozioni di comune esperienza e non avesse rilevato il contrasto tra il giuramento e le altre risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero manifestamente inammissibili perché il ricorso era redatto in modo confuso e lacunoso, tale da impedire la ricostruzione dei fatti costitutivi delle domande e difese, del titolo del monitorio, dei motivi dell’opposizione e delle ragioni delle sentenze di merito. La mancanza di una compiuta esposizione dei fatti e delle censure integrava violazione dell’art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara dei fatti di causa, delle ragioni della decisione impugnata e degli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato come parametro sulla valutazione delle prove, ma il motivo resta inammissibile per difetto di adeguata esposizione dei fatti.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La conformità alla proposta di definizione anticipata impone la condanna ex lege per responsabilità aggravata, con pagamento in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di ricostruire, in modo intellegibile e completo, il fatto storico, il titolo della pretesa, le difese delle parti e le ragioni delle decisioni di merito, impedendo il controllo sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazioni di legge o di vizî relativi alla prova non può supplire alla mancanza di una compiuta esposizione dei fatti e delle censure specifiche contro la sentenza impugnata.
  • L’inottemperanza ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, specie con riguardo all’indicazione degli atti e dei fatti rilevanti, comporta l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
  • La conferma della proposta di definizione anticipata può determinare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.