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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26124/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di "ripristino" della continuazione già riconosciuta fra due sentenze irrevocabili: una relativa a reati commessi fino al 10/6/1999 ed una a reati commessi dal 6/7/2006 al 13/12/2018. Il ricorrente contestava la determinazione della pena in esecuzione sostenendo che la continuazione dovesse essere valutata considerando come data iniziale la prima contestazione (10/6/1999), che il rapporto con l'organizzazione criminale non si era mai interrotto nonostante la detenzione, e che doveva essere computata la pena effettivamente espiata (con la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato) ai fini della continuazione e della fungibilità delle carcerazioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello che ha ritenuto infondata l'istanza di ripristino insofar che chiedeva di imputare alla pena da eseguire periodi di detenzione già scontati anteriormente alla commissione dei reati oggetto della seconda sentenza. La Corte ha richiamato e applicato l'art. 657, comma 4, c.p.p. (che vieta di computare detenzioni o pene espiate anteriori alla commissione del reato per cui si determina la pena), ha rilevato la preclusione delle censure relative alla prima ordinanza del 12.7.2023 e ha respinto la diversa interpretazione normativa del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa per le ammende

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    "in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    La norma impedisce che periodi di detenzione o pene già espiate anteriormente alla commissione dei reati oggetto della pena da eseguire possano essere computati come "crediti di pena". Opera anche quando il credito si è formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra reati

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La continuazione può ridurre la complessiva pena da irrogare, ma il riconoscimento della continuazione non consente di elidere il principio dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; il reato continuato può considerarsi unitario solo nei limiti previsti dalla legge e, se necessario per valutare la fungibilità, va scisso nelle singole violazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la liquidazione a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come presunta violata (vizi nella motivazione e nella valutazione di fatto/diritto), ma la Corte ha ritenuto le censure tardive o prive di rilievo rispetto all'ordinanza impugnata

  • art. 416-bis cod. pen.

    I reati permanenti (come la partecipazione a organizzazione mafiosa) hanno natura ontologicamente unitaria e, quando ricorra tale struttura, non è sempre possibile scindere il reato in parti anteriori e posteriori alla detenzione per consentire la fungibilità delle pene espiate senza titolo

Massime di principio

  • Il periodo di detenzione o le pene espiate anteriori alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena non possono essere computati come credito di pena (art. 657, comma 4 c.p.p.).
  • Le questioni relative al calcolo della pena e alla individuazione delle date dei reati decise in un'ordinanza di esecuzione devono essere tempestivamente impugnate; non è possibile rinnovare in Cassazione questioni già decise e non appellate (preclusione).
  • Il riconoscimento della continuazione riduce la pena complessiva ma non può produrre effetti contrari a disposizioni imperative (come l'art. 657, comma 4 c.p.p.); per valutare eventuale fungibilità è necessario, se possibile, scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare quelle commesse prima o dopo la detenzione.
  • Per i reati permanenti (es. art. 416-bis) la scomposizione in violazioni anteriori e posteriori alla detenzione può essere impossibile; in tali casi la fungibilità delle pene espiate senza titolo è esclusa.
  • Le questioni procedurali connesse alla diversa quantificazione della pena per riti speciali (es. riduzione per giudizio abbreviato) devono essere affrontate nella fase in cui la continuazione è stata originariamente valutata; non sempre è consentito rimettere in discussione tale calcolo in sede esecutiva se non tempestivamente impugnato.

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