Cassazione Civile, Ordinanza n. 05569/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per conseguenza, la decisione di merito che aveva rigettato le domande della parte ricorrente e accolto la domanda riconvenzionale della banca di regresso per quanto pagato in esecuzione della fideiussione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da trattative per la locazione di un immobile a uso commerciale. Il titolare della ditta ricorrente riferiva di aver consegnato alla società immobiliare due assegni, uno da euro 20.000 da sostituire con fideiussione bancaria e uno da euro 8.130 in conto futuri canoni, ottenendo anche le chiavi dell'immobile; sosteneva poi di essersi attivato per procurare una garanzia bancaria, rilasciata da MPS, e che nella fideiussione si richiamava l'avvenuta stipula e registrazione del contratto di locazione del 29/10/2007. Assumendo però che il contratto di locazione non fosse mai stato validamente sottoscritto perché la firma era apocrifa, chiedeva la restituzione delle somme versate alla società immobiliare e il risarcimento/condanna anche della banca per l'importo pagato in esecuzione della fideiussione. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 115, 116, 134 e 183 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato la falsità della firma e avessero ritenuto validi contratto di locazione e fideiussione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 101, 112 e 115 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere necessaria la querela di falso anziché consentire la prova della falsità anche mediante perizia grafologica, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 3) violazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare perché attribuire prevalenza a una scrittura privata di consegna degli arredi rispetto a quella di consegna delle chiavi; 4) violazione dell'art. 1176 c.c. e richiamo all'art. 1939 c.c., sostenendo che la nullità dell'obbligazione principale avrebbe travolto quella accessoria fideiussoria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, soprattutto per difetto di specificità e di puntuale indicazione degli atti e dei passaggi motivazionali censurati, nonché per l'inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non superata dall'indicazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e correttamente sussunte nel vizio dedotto; il controllo ex n. 5 è ulteriormente limitato nei casi di doppia conforme.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti richiamati, riproducendone il contenuto direttamente o indirettamente con puntuale localizzazione.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 2697 c.c.
Le censure sull'onere della prova non possono risolversi in affermazioni generiche o in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La violazione è denunciabile solo nei limiti del corretto uso delle prove e non come mero dissenso sulla valutazione delle risultanze.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola diversa; non è ammissibile la censura che mira solo a contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 1939 c.c.
Il ricorrente lo invoca per sostenere la dipendenza della fideiussione dalla validità dell'obbligazione principale; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1950 c.c.
Richiamato nel giudizio di merito per fondare il diritto di regresso della banca nei confronti del fideiussore/obbligato principale dopo il pagamento al creditore.
art. 1284 c.c.
Richiamato dalla banca nella domanda riconvenzionale per la decorrenza degli interessi nella misura legale speciale dalla proposizione della domanda.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, ma le censure sono ritenute inammissibili per difetto di specificità.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul contraddittorio; la Corte non ravvisa una dedotta violazione ammissibile in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione, ma senza specifica correlazione ai passaggi decisivi della sentenza impugnata.
art. 134 c.p.c.
Citado dalla ricorrente tra le norme violate; la censura viene comunque dichiarata inammissibile per genericità.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di attività istruttoria e contraddittorio, senza specifica deduzione ammissibile.
art. 2702 c.c.
Invocato per la forza probatoria della scrittura privata, ma la doglianza è reputata aspecifica e comunque diretta a una rivalutazione del merito.
art. 1176 c.c.
Richiamato solo formalmente nel quarto motivo, che in sostanza mira a contestare l'effetto della pretesa nullità del contratto principale sulla fideiussione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve individuare con precisione la ratio decidendi impugnata e confrontarsi specificamente con essa; la doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legalmente previsto o l'applicazione di una regola di giudizio errata; non è consentito trasformare in vizio di legge una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.
- L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati dall'art. 366, n. 6, c.p.c. è rigoroso: il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e localizzarli nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La contestazione della validità del rapporto principale e della garanzia accessoria, quando formulata in cassazione, non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito.
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