Cassazione Civile, Ordinanza n. 34845/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La proprietaria di un appartamento impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo con cui le veniva chiesto il pagamento di quote per spese di riscaldamento centralizzato. In parallelo, chiedeva l'accertamento di avere legittimamente esercitato il diritto di distaccare il proprio appartamento dall'impianto centralizzato, sostenendo che il giudice di merito le avesse imposto un onere probatorio non previsto dalla legge, avesse negato il suo interesse ad agire e avesse erroneamente valutato le prove già offerte, oltre a non ammettere la prova testimoniale richiesta. Denunciava violazione degli artt. 1118, comma 4, 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 100, 115, 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza o del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era carente nella ricostruzione del fatto e delle ragioni della decisione impugnata e, soprattutto, non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello. Il giudice di merito non aveva escluso in astratto il diritto della condomina al distacco dall'impianto centralizzato, ma aveva respinto la domanda volta ad accertare che tale diritto fosse già stato validamente esercitato con effetto di esonero dai contributi pregressi, perché non era stata dimostrata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 1118 c.c.: in particolare, mancava la prova che il distacco non avesse provocato notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. La Corte ha inoltre osservato che le allegazioni e la perizia prodotta erano insufficienti perché basate sulle dichiarazioni dell'interessata e non su dati obiettivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1118 c.c.
Il distacco dell'unità immobiliare dall'impianto centralizzato è legittimo solo se non determina notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini; l'onere di dimostrare tali condizioni incombe su chi chiede di avvalersene nel giudizio di accertamento del diritto già esercitato.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire; la Corte non accoglie la censura perché la decisione impugnata non aveva negato in astratto il diritto al distacco.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre errata valutazione delle prove; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di attacco alla ratio decidendi.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per asserita nullità della sentenza; la Corte non ravvisa una decisione ultra o extra petita.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma incidenza nella decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio volto ad accertare la legittimità del distacco dall'impianto centralizzato condominiale, non basta allegare la mera rimozione dei radiatori o la sigillatura delle tubazioni: occorre provare, con elementi obiettivi, che il distacco non arreca notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
- Quando la sentenza di merito respinge una domanda non perché nega in astratto il diritto dedotto, ma perché non risultano provate le condizioni di esercizio di quel diritto, il ricorso per cassazione che non si confronti con tale ratio decidendi è inammissibile.
- La censura sulla valutazione delle prove è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità se si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio senza dimostrare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La perizia tecnica che si fondi sulle dichiarazioni della parte interessata e non su dati oggettivi può essere ritenuta insufficiente a dimostrare i presupposti del distacco dall'impianto centralizzato.
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