Cassazione Penale, Ordinanza n. 26902/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito resa in relazione a una rapina (art. 628 c.p.). Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo denunciava un asserito travisamento della prova; il secondo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il valore dei beni sottratti fosse modesto; il terzo contestava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto tutti i motivi meramente reiterativi rispetto a censure già esaminate e comunque privi di idonea decisività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare ha osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in cassazione per superare il limite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era già stata respinta in fatto sulla base del valore dei beni sottratti; il terzo motivo sulla qualificazione giuridica è stato giudicato generico e comunque smentito dalla doppia conforme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
reato oggetto del ricorso, individuato come fattispecie di rapina
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa in fatto per il valore dei beni sottratti
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo entro limiti rigorosi e non può essere utilizzato per aggirare il devolutum quando vi sia doppia conforme, salvo che la sentenza d'appello faccia riferimento a elementi probatori non esaminati in primo grado.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione in fatto del valore dei beni sottratti; se il giudice di merito la esclude sulla base di tale apprezzamento, la censura in cassazione non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto devono essere specifiche e confrontarsi con le rationes decidendi delle sentenze di merito; se sono generiche o confutate da decisioni conformi di primo e secondo grado, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →