Cassazione Penale, Sentenza n. 25424/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità; il difensore contestava tale valutazione deducendo che l'atto di appello era invece specifico e articolato, avendo confutato la qualificazione della condotta come "truffa" e sostenendo che si trattava di un mero inadempimento contrattuale. In particolare si allegava che la persona offesa aveva dichiarato il pagamento mediante bonifico, che non erano emersi artifici o raggiri nella fase contrattuale e che l'inadempimento successivo alla conclusione dell'accordo non integra i caratteri del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ricordato la regola, dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. (legge 23/6/2017 n.103), per cui l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi siano privi di qualsiasi specificità (cioè non argomentati o non diretti a contrastare la motivazione della sentenza), mentre non è legittimo dichiarare inammissibile un appello che contenga censure specifiche, anche se poi ritenute infondate. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come carente di specificità un atto contenente critiche puntuali (es.: assenza di artifici, prova del pagamento, rilevanza dell'inadempimento post-contrattuale). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Citato nella doglianza del ricorrente come normativa richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità; la Cassazione ricorda il quadro normativo in cui si colloca la valutazione di ammissibilità degli appelli.
art. 581 cod. proc. pen.
Riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Secondo la Corte, a seguito della riforma l'inosservanza della specificità dei motivi giustifica la declaratoria di inammissibilità solo quando i motivi siano del tutto privi di argomentazione o non affrontino la motivazione impugnata; se i motivi sono specifici ma ritenuti infondati, il giudice d'appello deve invece decidere nel merito confermando o riformando la sentenza.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)
La riforma ha ridotto la possibilità di dichiarare l'inammissibilità: il giudice d'appello non può esimersi dall'esaminare censure specifiche limitandosi a enunciare la mancanza di specificità.
Giurisprudenza di Sezioni citata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020)
La Cassazione richiama precedenti secondo cui l'inammissibilità per difetto di specificità è consentita solo quando manchi ogni argomentazione; essi sono stati utilizzati per consolidare il principio applicato nel caso concreto.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. (legge 23/6/2017 n.103) il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo se i motivi sono del tutto privi di specificità (assenza di argomentazione o mancata contestazione della motivazione); non può dichiarare inammissibile un atto che contenga censure specifiche anche se poi le ritenga infondate.
- Se l'appello contesta la qualificazione giuridica della condotta (es.: "truffa" vs "inadempimento contrattuale"), è necessario indicare fatti e prove che supportino la diversa ricostruzione (es.: prova del pagamento, assenza di artifici o raggiri, temporalità dell'inadempimento).
- La Corte d'appello non può liquidare con formule apodittiche la presunta carenza di specificità: deve confrontarsi con le ragioni esposte o, se le ritiene infondate, decidere sul merito confermando la sentenza impugnata.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità ritenuta errata dalla Cassazione, il ricorso può essere accolto e gli atti rinviati alla Corte territoriale per il proseguimento del procedimento (verifica di ammissibilità in concreto o decisione sul merito).
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