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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3450/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. In sostanza è stata pronunciata l'annullamento per il vizio procedurale relativo alla modifica della pena senza contraddittorio e senza possibilità di considerarla errore materiale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che, in riforma della decisione di primo grado, aveva determinato la pena per il reato contestato. Il motivo principale ritenuto fondato riguardava la correzione postuma della quantificazione della pena: in udienza le parti avevano concordato e la sentenza riportava una pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; successivamente la Corte d'Appello, con provvedimenti del 11/05/2023 e del 16/05/2023, aveva modificato senza integrazione del contraddittorio il dispositivo e la motivazione indicando la pena in anni 2 e mesi 6. Tale modifica è stata ritenuta non riconducibile ad un mero errore materiale emendabile e quindi illegittima senza il rispetto del procedimento previsto dagli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. (contraddittorio per la correzione), né applicabile l'art. 130-bis o l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.; perciò la correzione è stata ritenuta viziata.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiede il rispetto del contraddittorio quando sia necessaria una integrazione o correzione della sentenza che incida sulle posizioni delle parti; la Corte ha ritenuto che la modifica della pena avrebbe imposto l'applicazione di tale procedimento.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Prevede le modalità di correzione della sentenza e il contraddittorio: la Corte ha ritenuto che non sia stato rispettato il procedimento previsto da questa norma per modificare la quantificazione della pena.

  • art. 130-bis cod. proc. pen.

    Si applica alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha escluso la possibilità di ricorrere a questa norma perché non era il caso di specie e la vicenda non era riconducibile a un semplice errore materiale.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la rettifica di errori nella sentenza in sede di cassazione in casi limitati; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la modifica adottata dalla Corte di merito non era un mero errore materiale e perché non si può travalicare la determinazione delle parti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base giuridica dell'intervento della Corte d'Appello in riforma; è citata nel contesto della sentenza impugnata ma non ha inciso sul vizio procedurale decisivo.

  • art. 442, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nel testo come riferimento alla riduzione della pena; la Corte ha osservato che non risultava che il giudizio fosse celebrato ai sensi degli artt. 438 e segg., quindi la riduzione invocata non giustificava la diversa quantificazione adottata.

  • artt. 582, 583, 585 cod. pen.

    Norme sostanziali sulla qualificazione della violenza/lesioni richiamate dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte di legittimità ha assorbito tali censure dopo avere annullato la sentenza per vizio procedurale.

Massime di principio

  • Una quantificazione della pena concordata e pronunciata in udienza non può essere modificata successivamente dal giudice senza che sia aperto il contraddittorio e senza il rispetto delle procedure previste dagli artt. 127 e 130 c.p.p.; variazioni sostanziali non sono meri errori materiali.
  • Le correzioni di tipo clericale o errori materiali effettivamente evidenti possono essere rettificate con procedure snelle (es. art. 130-bis o rimedi di cassazione in casi tassativi), ma quando la modifica incide sulla sostanza della determinazione sanzionatoria è necessario il coinvolgimento delle parti.
  • Se la Corte modifica la pena rispetto a quella concordata dalle parti, la parte che subisce la modifica può ottenere l'annullamento del provvedimento per vizio procedurale e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Le impugnazioni che sollevano vizi procedurali che incidono sul contraddittorio tendono ad assorbire ulteriori questioni di merito fino a che il nuovo giudizio non si sia pronunciato.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare se la modifica sia effettivamente un errore materiale (rettificabile) o una modifica sostanziale; in caso di dubbio, va contestata la modifica e richiesto il rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali.

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