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Sentenza

Sentenza n. 8248/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R662 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R662); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 8/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R662 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R662 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R662); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R662 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.

Giustizia amministrativa202003503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti GSE del 19 novembre 2019 e del 17 marzo 2020 relativi alla decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica e al recupero di 2.022 TEE per euro 361.118,66, oltre alla nota di avvio del procedimento e ai chiarimenti operativi e FAQ pubblicati dal GSE

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, nell'ambito del controllo su sedici richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, aveva dichiarato la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato, nella parte riguardante una specifica RVC. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di richiesta di restituzione di 2.022 TEE, per complessivi euro 361.118,66. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. La società ha successivamente rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti dopo che il GSE ha rigettato l'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, con un provvedimento successivo integralmente sostitutivo dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata dalla società al ricorso principale e ai motivi aggiunti. Poiché il provvedimento successivo adottato dal GSE nell'ambito del riesame ha sostituito integralmente il provvedimento originariamente impugnato, è venuto meno l'interesse alla definizione della controversia. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle sopravvenienze che hanno determinato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è stata formalizzata e notificata secondo le modalità processuali richiamate dal giudice.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni)

    Il provvedimento successivo adottato in sede di riesame ha sostituito integralmente quello impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti comporta l'estinzione del giudizio quando non risultino ragioni per proseguirlo d'ufficio.
  • Quando un provvedimento successivo sostituisce integralmente l'atto impugnato, viene meno l'interesse alla definizione della controversia originaria; se il ricorrente rinuncia al giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
  • La sopravvenienza di un provvedimento integralmente sostitutivo dell'atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese, qualora abbia determinato la rinuncia al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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