Sentenza n. 2409/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sul procedimento di VIA statale relativo a un impianto agro-fotovoltaico da 60,3 MWp nei territori di Carlentini e Melilli
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato nel maggio 2023 un’istanza per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale statale relativa a un progetto agro-fotovoltaico e alle opere connesse. Dopo la verifica positiva della procedibilità, l’integrazione della documentazione e la nuova pubblicazione dell’avviso, la consultazione del pubblico si è conclusa il 14 ottobre 2025 senza che il procedimento fosse definito. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’ambiente, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dell’organo regionale competente per il concerto paesaggistico, chiedendo l’ordine di concludere il procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Il ricorso è stato fondato sull’obbligo di provvedere derivante dall’art. 2 della l. 241/1990 e sui termini previsti dalla disciplina della VIA, ritenuti perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’ambiente, rilevando che il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un’istanza idonea a sollecitare l’esercizio del potere pubblico. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, purché non sia pretestuosa o abnorme. Nel caso concreto, i termini del procedimento di VIA erano decorso e perentori. Il Collegio ha ordinato alla Commissione Tecnica di predisporre, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, lo schema di provvedimento di VIA senza vincolo di contenuto, e al Ministero di adottare, entro i successivi 100 giorni, il provvedimento espresso conclusivo, di accoglimento o di diniego, previa acquisizione del concerto dell’organo regionale competente secondo la disciplina applicabile in Sicilia. È stato precisato che il giudice non può vincolare il contenuto discrezionale della decisione amministrativa. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, cui sono stati assegnati ulteriori termini di 30 e 100 giorni. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 32.446 euro, ritenendolo una restituzione svincolata dalla permanenza del ritardo e non subordinata alla previa attivazione del potere sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di concludere un procedimento o di rispondere a un’istanza di esercizio del potere pubblico.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando la domanda sia ritenuta infondata o affetta da ragioni ostative.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
È richiamato quale base del potere sostitutivo esercitabile, tramite il commissario ad acta, in caso di mancata conclusione del procedimento.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Rileva per l’organizzazione della procedura di VIA relativa ai progetti PNRR-PNIEC e per la competenza della Commissione Tecnica.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.
art. 24 d.lgs. 152/2006
È richiamato con riguardo ai tempi e alle modalità della procedura di VIA, inclusa la consultazione del pubblico.
art. 25, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini della VIA sono perentori; il comma 2-ter fonda inoltre il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini, qualificato dal TAR come restituzione non subordinata alla previa attivazione del potere sostitutivo.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
È richiamato per affermare la competenza regionale siciliana in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637
È richiamato quale norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia di competenze paesaggistiche esercitate dalle Soprintendenze regionali.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
È utilizzato quale termine di raffronto per la qualificazione del rimborso dei diritti di istruttoria come restituzione distinta dall’indennizzo da mero ritardo.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non risponde a un’istanza privata idonea a sollecitare l’esercizio di un potere pubblico, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del provvedimento finale.
- L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando deriva dai principi generali di correttezza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento del privato a conoscere le determinazioni dell’amministrazione; l’amministrazione deve comunque rispondere a un’istanza non pretestuosa o abnorme, anche se la ritiene irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- I termini del procedimento di VIA previsti dal d.lgs. 152/2006 sono perentori; la loro violazione legittima l’accertamento giudiziale del silenzio e l’ordine di adottare un provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può imporre la conclusione del procedimento e fissare termini per gli adempimenti, ma non può predeterminare il contenuto della decisione quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale.
- Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 ha natura restitutoria e, in caso di mancato rispetto dei termini della VIA, non è subordinato alla previa attivazione del potere sostitutivo né al perdurare del ritardo al momento della decisione.
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