Cassazione Penale, Sentenza n. 2160/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva carenza/insufficienza della motivazione della sentenza di appello, denunciando un evidente vuoto logico tra la fine della pagina 4 e l'inizio della pagina 5 che renderebbe incompleta la verifica della tenuta probatoria del fatto contestato; inoltre censurava l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (innominate).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, fino all'ultimo periodo della pagina 4, confutasse con argomentazione logica e congruente i motivi di gravame relativi alla prova della responsabilità, quindi non sussiste alcuna nullità rimediabile per carenza motivazionale su quel punto. Quanto al mancato esame delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che il motivo di gravame in appello fosse formulato in modo generico e pertanto inammissibile; di conseguenza il vizio invocato in cassazione è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.796,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', alla somma a favore della Cassa delle ammende
La norma e' stata applicata per imporre al ricorrente l'obbligo di pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per l'inammissibilita' del ricorso.
Cass. Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016 (Rv. 267762)
principio secondo cui la motivazione di appello che confuta con logico e congruente argomentare i motivi di gravame esclude la nullita' per carenza di motivazione
Usata per sostenere che, malgrado un apparente 'salto' logico, la motivazione complessiva della corte territoriale era sufficiente a confutare i rilievi sull'accertamento probatorio.
Cass. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 (Rv. 275841) e Cass. Sez. 2, n. 27101 del 4/5/2023
i motivi generici di impugnazione sono inammissibili e il difetto di motivazione in ordine a motivi generici non puo' formare oggetto di ricorso per cassazione
La Corte ha ritenuto che il motivo relativo alle circostanze attenuanti era formulato in modo generico in sede di gravame, dunque la corte d'appello poteva non esaminarlo e la censura in cassazione su tale punto e' inammissibile.
Cass. Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010 (Rv. 247462)
orientamento sul rapporto fra motivazione di appello e valutazione degli elementi di prova; la congruenza argomentativa della corte d'appello puo' escludere la nullita' per mancata o insufficiente motivazione
Richiamato per confermare che la motivazione articolata sulla prova esclude il vizio dedotto di mancanza di motivazione globale.
Massime di principio
- Se l'appello di merito confuta con argomentazione logica e congruente i motivi del gravame sulla prova, una censura in cassazione per mancata motivazione sara' probabilmente respinta.
- Le doglianze generiche (es. richiesta generica di riconoscimento di circostanze attenuanti innominate) sono inammissibili in sede di gravame; la mancata pronuncia della corte d'appello su motivi formulati genericamente non costituisce di per sé motivo utile in cassazione.
- Per far valere in cassazione un vizio di motivazione e' necessario dimostrare che il difetto abbia inciso in modo specifico sul diritto del ricorrente: non basta segnalare un 'vuoto logico' senza collegarlo a punti precisi e rilevanti della decisione.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese; pertanto e' opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la specificita' dei motivi prima di proporre ricorso.
- Per evitare l'inammissibilita' e l'insuccesso, in sede di appello occorre articolare motivi specifici e circostanziati; se si contesta la motivazione, indicare esattamente dove e perche' la motivazione e' insufficiente e quale effetto tale insufficienza ha sull'esito del processo.
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