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Sentenza

Sentenza n. 1591/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento a) - del provvedimento emesso dal Dirigente del Settore 5 - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Lucca, Ing. Antonella Giannini in data 19 luglio 2021, comunicato a mezzo PEC in data 22 luglio 2021, con il quale vengono dichiarati l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica n. 578/2019 VBG e l'annullamento in via di autotutela dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 31 dicembre 2019; b) - del provvedimento di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in data 23 dicembre 2019 Prot. n. 176698, la cui esistenza è stata conosciuta dal ricorrente solo a seguito della comunicazione del provvedimento sub. lettera “A)”; c) - del provvedimento di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in data 2 gennaio 2020 Prot. n. 649, la cui esistenza è stata conosciuta dal ricorrente solo a seguito della comunicazione del provvedimento sub. lettera “A)”; d) - di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi specificatamente comprese le note della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara pervenute al Comune di Lucca in data 31 ottobre 2019; in data 6 dicembre 2019; in data 13 dicembre 2019; in data 23 dicembre 2019; e in data 14 gennaio 2020.

Giustizia amministrativa202200126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note della Soprintendenza sulla ritenuta improcedibilità dell'istanza paesaggistica e sulla decadenza della concessione in sanatoria, nonché provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto nel 2002 una concessione edilizia in sanatoria per un manufatto pertinenziale, subordinata all'esecuzione di opere di consolidamento. Dopo reiterate proroghe comunali, il termine ultimo per munirsi dell'autorizzazione paesaggistica e del successivo titolo edilizio veniva fissato al 31 dicembre 2019. Nell'ottobre 2019 i ricorrenti presentavano domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per opere di consolidamento ancora da eseguire. La Soprintendenza riteneva invece che le opere fossero già eseguite, che la concessione in sanatoria fosse decaduta per mancata osservanza delle prescrizioni e che dovesse essere attivato il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. 42/2004. Il Comune rilasciava l'autorizzazione paesaggistica il 31 dicembre 2019, ritenendo perfezionato il silenzio-assenso, ma successivamente, sulla base delle note della Soprintendenza, ne disponeva l'improcedibilità e l'annullamento in autotutela nel luglio 2021. I ricorrenti deducevano: erronea qualificazione dell'istanza come domanda di sanatoria paesaggistica anziché di autorizzazione preventiva; incompetenza della Soprintendenza a dichiarare la decadenza della concessione comunale in sanatoria; violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 17-bis della l. 241/1990; illegittimità derivata dell'atto comunale; violazione degli artt. 7, 21-nonies e 3 della l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio, assenza di interesse pubblico concreto e attuale, omessa ponderazione dell'affidamento privato, tardività, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto che l'istanza riguardasse opere future di consolidamento e dovesse quindi essere trattata secondo l'art. 146 del d.lgs. 42/2004, mentre le opere già realizzate erano quelle oggetto della precedente concessione in sanatoria. Ha inoltre affermato che la concessione non era decaduta: il termine del 31 dicembre 2019 doveva essere inteso come termine per ottenere l'autorizzazione paesaggistica e il successivo titolo edilizio, mentre l'esecuzione materiale delle opere avrebbe dovuto avvenire durante il periodo di efficacia dei titoli. La Soprintendenza non poteva dichiarare efficacemente la decadenza di un titolo rilasciato e disciplinato dal Comune, tanto più in presenza delle proroghe comunali e della diversa condotta dell'ente. Le note della Soprintendenza sono state quindi annullate per travisamento dei fatti, sia quanto alla natura futura delle opere sia quanto alla perdurante efficacia della concessione in sanatoria. È stato annullato anche il provvedimento comunale, sia per illegittimità derivata sia autonomamente, perché adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, senza consentire la partecipazione degli interessati e senza la necessaria comparazione tra interesse pubblico alla rimozione e interesse privato alla conservazione dell'autorizzazione, in violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica preventiva per interventi ancora da eseguire; il giudice ha ritenuto corretta la sua applicazione alle opere di consolidamento future.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per opere già realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione; il giudice ha escluso che fosse applicabile alle opere di consolidamento ancora da eseguire.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È richiamato con riferimento al silenzio-assenso tra amministrazioni maturato sul parere della Soprintendenza.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo della Soprintendenza di provvedere.

  • art. 7 l. 241/1990

    Imponeva la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, omessa dal Comune senza adeguata giustificazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiede, per l'annullamento d'ufficio, i presupposti fattuali e motivazionali, un interesse pubblico concreto e attuale, la ponderazione degli interessi coinvolti e un'adeguata istruttoria; tali presupposti sono stati ritenuti mancanti.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato richiamato per il dedotto difetto di motivazione dell'atto di autotutela.

  • art. 148 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa della Commissione comunale per il paesaggio.

  • art. 153 l.r. Toscana 65/2014

    Richiamato quale ulteriore base normativa della Commissione comunale per il paesaggio.

Massime di principio

  • Quando un'istanza paesaggistica riguarda opere ancora da eseguire, il procedimento applicabile è quello di autorizzazione preventiva previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004; l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 riguarda invece opere già realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione.
  • La decadenza di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata e disciplinata dal Comune non può essere efficacemente dichiarata dalla Soprintendenza, che non può sostituirsi all'amministrazione comunale titolare del relativo potere.
  • Ai fini della verifica del rispetto di una prescrizione contenuta in una concessione in sanatoria, il termine fissato per acquisire l'autorizzazione paesaggistica e il successivo titolo edilizio non coincide necessariamente con il termine per l'esecuzione materiale delle opere, se la disciplina del procedimento e la condotta dell'amministrazione distinguono tali fasi.
  • Un provvedimento fondato sulla qualificazione erronea delle opere come già eseguite e sulla ritenuta decadenza di un titolo ancora efficace è viziato per travisamento dei fatti.
  • L'annullamento d'ufficio di un'autorizzazione favorevole richiede una concreta istruttoria, la comunicazione di avvio del procedimento, la partecipazione dell'interessato, la comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato e una motivazione effettiva sull'interesse pubblico attuale alla rimozione; la loro omissione determina l'illegittimità dell'autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaEccesso di potereAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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