Cassazione Penale, Sentenza n. 17464/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Taranto del 19/12/2024 che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 129.600,00 rinvenuti in una cassetta di sicurezza la cui chiave era nella disponibilità del Micoli. Il ricorrente deduceva la mancanza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato di cui all'art. 603-bis c.p. sostenendo che si trattasse di risparmi leciti accumulati in circa quarant'anni di attività come agente di commercio e di una pensione attuale, e contestava inoltre un'errata indicazione della data di nascita nel decreto di sequestro del G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del ricorrente si limitasse a una diversa valutazione delle risultanze probatorie (vizio di merito non idoneo per cassazione) e che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e congrua sulla pertinenzialità del denaro (modalità di occultamento in 12 pacchetti, ingente importo in contanti, sproporzione rispetto ai redditi e impossibilità di giustificarne la provenienza lecita). La censura sull'errata indicazione della data di nascita è stata ritenuta priva di rilievo, non avendo prodotto pregiudizio. Conseguentemente il sequestro è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il Tribunale ha ritenuto sussistente la pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato, legittimando il permanere del vincolo.
art. 603-bis cod. pen.
Fattispecie di sfruttamento dell'immigrazione clandestina; il denaro è stato ricollegato come profitto della condotta contestata.
art. 324 cod. proc. pen.
Regola il procedimento davanti al Tribunale del riesame, cui il provvedimento di sequestro è stato sottoposto.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che le ordinanze del Tribunale del riesame possono essere impugnate per cassazione solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso basato su questioni di merito.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), d), e))
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (error in iudicando/procedendo, insufficienza motivazionale, errori di diritto). La Corte ha precisato che la diversa valutazione delle prove rientra tra i vizi di fatto non sindacabili ex art. 325.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza del ricorrente per l'errata indicazione delle generalità; la Corte ha ritenuto l'errore privo di incidenza quando non reiterato e non pregiudizievole.
art. 416 cod. pen.
Rilevato tra i reati contestati in capo al prevenuto (associazione per delinquere) nell'impianto accusatorio cui la pertinenzialità del denaro è stata collegata.
art. 81, art. 112 comma 1 n.1 cod. pen.
Richiamati come disposizioni relative alla continuazione e alla punibilità delle condotte nell'impianto di accusa; il sequestro è stato valutato alla luce del complesso delle imputazioni.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del testo unico sull'immigrazione collegata alle ipotesi di sfruttamento; parte del quadro normativo dei reati contestati.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condanna alla Cassa delle ammende; usata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso le ordinanze del Tribunale del riesame la Corte di Cassazione verifica soprattutto violazioni di legge; non sono ammissibili censure basate su una diversa valutazione delle prove (vizi di merito).
- Per giustificare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità fra i beni e il reato: elementi indiziari come l'elevato importo, il possesso in contanti, modalità di occultamento e sproporzione rispetto ai redditi dichiarati sono valutati come indici rilevanti.
- La mera affermazione della lecita provenienza del denaro, se non supportata da elementi probatori concreti che smentiscano gli indizi raccolti, non è sufficiente a far cadere il sequestro.
- Errori formali nelle generalità o simili, se rectificati o non reiterati nell'atto impugnato e se non idonei a pregiudicare la difesa, non comportano l'annullamento del provvedimento.
- In sede di cassazione è necessario contestare l'assenza o l'irrilevanza totale della motivazione; una motivazione comunque logica, coerente e congrua rispetto agli elementi acquisiti resiste al sindacato di legittimità.
- Quando si impugna un sequestro per presunta provenienza illecita, è utile produrre documentazione probante sulla fonte lecita (es. dichiarazioni fiscali, risparmi bancari storici, atti di cessione, movimenti contabili) per contrastare gli indici di sproporzione e occultamento.
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