Cassazione Penale, Sentenza n. 33159/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione disposto con una sentenza di condanna del 1996. La difesa ha sostenuto, con il primo motivo, che il giudice penale avesse indebitamente sostituito l'autorità amministrativa, avendo ritenuto illegittima la concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2001 per una volumetria indicata in 686 metri cubi. Secondo il ricorrente, il giudice penale non avrebbe potuto verificare il superamento dei limiti di cubatura previsti dalla disciplina sul condono, anche perché l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 avrebbe escluso tali limiti in caso di annullamento della concessione edilizia. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, sostenendo che il pagamento dell'oblazione avrebbe estinto il reato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Dall'ordinanza impugnata risultava che il manufatto, integralmente abusivo e realizzato senza titolo edilizio, aveva dimensioni tali da eccedere il limite di 750 metri cubi previsto per la condonabilità e che la domanda di sanatoria indicava una volumetria diversa da quella risultante dagli accertamenti tecnici, pari a 1.349,912 metri cubi di aumento. La Corte ha affermato che il giudice penale, anche in sede esecutiva, può e deve verificare incidentalmente la legittimità del titolo edilizio in sanatoria o del condono e la sussistenza dei relativi presupposti, poiché tali provvedimenti operano quale fatto estintivo del reato e non attribuiscono diritti intangibili. Ha inoltre escluso che il solo pagamento dell'oblazione produca l'estinzione del reato in assenza di un titolo edilizio legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pretesa incompetenza del giudice penale nel verificare la legittimità del condono, rilevando che il controllo incidentale del titolo edilizio rientra nei poteri-doveri del giudice penale e del giudice dell'esecuzione. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente l'effetto estintivo del pagamento dell'oblazione, precisando che tale effetto presuppone un titolo edilizio legittimo, mentre il condono rilasciato in assenza dei requisiti di legge è improduttivo di effetti estintivi. È rimasto quindi fermo l'ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 39 legge n. 724/1994
«le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi»
La norma individua i presupposti e i limiti volumetrici per la condonabilità delle opere abusive. Il superamento dei limiti impedisce la validità del condono e, conseguentemente, l'effetto estintivo del reato.
art. 44, lettera b), d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale reato edilizio la cui estinzione non può derivare da un permesso di costruire in sanatoria illegittimo, anche se condizionato all'esecuzione di interventi diretti a rendere conforme il manufatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese del procedimento e consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa.
Massime di principio
- Il giudice penale, anche in sede di esecuzione, può e deve verificare incidentalmente la legittimità del permesso di costruire in sanatoria o del condono edilizio, nonché la conformità dell'opera alla normativa urbanistica e ai requisiti stabiliti dalla legge.
- Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria o di un condono non estingue il reato edilizio quando il provvedimento sia illegittimo perché l'opera non possiede i presupposti sostanziali o formali richiesti dalla disciplina applicabile.
- L'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna non viene automaticamente caducato dal successivo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria; il giudice dell'esecuzione deve verificarne la legittimità e l'effettiva idoneità a produrre effetti estintivi.
- Il pagamento dell'oblazione, considerato isolatamente, non estingue il reato edilizio: l'effetto estintivo richiede anche la validità del titolo edilizio e la sussistenza dei presupposti legali del condono.
- Un titolo abilitativo non conforme alla normativa che ne disciplina l'emanazione o alle disposizioni di settore è improduttivo di validi effetti estintivi del reato edilizio.
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