Cassazione Civile, Ordinanza n. 25650/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, assunto nel 2003 con inquadramento formale nell'area A del CCNL applicabile al personale non dirigente degli enti pubblici non economici, ha chiesto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro per crediti da differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Ha dedotto di avere svolto sin dalla prima assunzione mansioni di "autista soccorritore", asseritamente riconducibili all'area professionale B, posizione B1/B2, e quindi superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo applicabile solo la contrattazione integrativa 2006-2009 e negando sia la ricorrenza di un diritto all'inquadramento in area B sia la prova delle mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contrattuali collettive, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, sostenendo che il giudice di merito non avesse individuato la disciplina collettiva vigente al momento dell'assunzione, non avesse compiuto il necessario raffronto tra le declaratorie delle aree A e B nei diversi periodi contrattuali e avesse errato nell'applicare il solo CCNL 2006-2009 senza considerare la contrattazione precedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà individuare la contrattazione collettiva e integrativa tempo per tempo applicabile per l'intero arco lavorativo rilevante, effettuare il raffronto comparativo tra mansioni svolte, inquadramento formale e mansioni superiori con riferimento sia al periodo precedente sia a quello successivo all'entrata in vigore del CCNL 2006-2009, e poi compiere il giudizio di sussunzione delle mansioni concrete nell'area corretta ai fini del solo trattamento economico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 2751 bis n. 1 c.c.
richiamato dal ricorrente per il privilegio del credito da differenze retributive e TFR
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale di denuncia della violazione o falsa applicazione di legge
art. 10 CCNL quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva applicabile ratione temporis
art. 13 CCNL quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva applicabile ratione temporis
artt. 7 e 8 CCNL Integrativo Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati per la disciplina delle aree e dei profili professionali
art. 6 CCNL quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dal ricorrente quale disciplina sopravvenuta
art. 12 Contratto Integrativo CCNL quadriennio normativo 2006-2009
la Corte richiama il precedente che lo considera come nuova definizione dei profili professionali, non come ricollocazione di personale tra aree
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
indicato come base del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire a un orientamento giurisprudenziale già consolidato
art. 40 d.lgs. 165/2001
citato nel richiamo al precedente del 2019 come limite alla contrattazione integrativa
art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato nel precedente per delimitare la contrattazione integrativa
art. 52 d.lgs. 165/2001
richiamato in relazione ai limiti e agli effetti dell'assegnazione a mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, in una controversia su mansioni superiori e differenze retributive, il giudice deve compiere il giudizio di sussunzione c.d. trifasico: individuare l'inquadramento di partenza, quello rivendicato e confrontarli con le mansioni concretamente svolte.
- Quando il rapporto attraversa più discipline collettive succedutesi nel tempo, il raffronto deve essere svolto con la contrattazione applicabile a ciascun segmento temporale rilevante, non limitandosi all'ultimo assetto contrattuale.
- La contrattazione collettiva nazionale e integrativa del pubblico impiego è conoscibile d'ufficio dal giudice secondo iura novit curia; una volta allegati mansioni, comparto e livello, spetta al giudice confrontarli con le fonti collettive pertinenti.
- La verifica delle mansioni superiori richiede un accertamento in fatto sulla prevalenza e abitualità delle attività svolte, considerando non solo il dato quantitativo ma anche quello qualitativo e temporale, oltre alla pienezza dei poteri e delle responsabilità esercitate.
- Le pronunce che escludono la nullità della contrattazione integrativa e negano il diritto a un diverso inquadramento non esauriscono la diversa questione del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento concreto di mansioni superiori, che va autonomamente valutata.
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