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Sentenza

Sentenza n. 3389/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 585/2025, pubblicata in data 17.10.2025, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per un importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dopo la notificazione della sentenza al Ministero era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la spettanza degli importi risultava documentata e che il Ministero non aveva dedotto di avere adempiuto. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in concreto in ragione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'uso quando risulti manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, considerate la nomina del commissario ad acta e la natura seriale e straordinaria del contenzioso sulla carta del docente, sarebbe risultata manifestamente iniqua nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato riconosce somme determinate o determinabili e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'esecuzione, ordinando il pagamento delle somme dovute al netto degli eventuali pagamenti già effettuati.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che questi sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: il giudice deve valutarne concretamente l'equità e può negarla quando l'effetto combinato della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo renda la misura manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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