Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4122/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 620 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.02.2025.

Giustizia amministrativa202600832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle 1.593,77 euro lordi, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente, nonché le spese di lite. L'amministrazione non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi domandato la condanna del Ministero al pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, il provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione, né la parte resistente; conteneva soltanto un riferimento generico al procedimento e a eventuali giudizi successivi, compresi appello e opposizioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale valida al momento della proposizione del giudizio. Il TAR ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La procura separata e cartacea, successivamente acquisita in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non può considerarsi automaticamente apposta in calce al ricorso quando il suo contenuto non identifica specificamente la controversia. La mera congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza della parte circa l'atto cui si riferisce il mandato né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso e non può essere formata o integrata successivamente alla sua proposizione. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendovi, dopo la pronuncia dell'Adunanza plenaria, un'obiettiva incertezza normativa tale da giustificarla. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo la decisione, non è necessario quando il difensore assente in udienza abbia rinunciato implicitamente al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui è stata esaminata la disciplina della regolarizzazione della procura.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria dei vizi della procura non opera quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La previsione tecnica sulla procura separata depositata telematicamente non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una procura separata dal ricorso e redatta in termini meramente generici non soddisfa tale requisito.
  • La procura cartacea separata, depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla mancata specificità della procura né dimostra che la parte abbia conferito il mandato con riferimento alla concreta controversia.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o almeno essere coeva alla sua redazione; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito telematico del ricorso.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quando costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante la regolarizzazione successiva prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi alternativi ma sia comunque possibile adottare una condotta processuale prudenziale; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando una questione rilevata d'ufficio viene sollevata in udienza e il difensore della parte interessata non è presente, il giudice non è tenuto a concedere il termine di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza può essere interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.