Cassazione Civile, Ordinanza n. 19918/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La vicenda nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore di un avvocato che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice dell’opposizione non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio civili della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente aveva posto a carico del P.M. la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto, pur essendo stato documentato che l’atto non era mai pervenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la tardività dell’opposizione andava comunque confermata sulla base di una ragione autonoma e assorbente: l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non rileva una valida comunicazione del provvedimento, sicché, nel caso concreto, essendo il decreto stato depositato il 6 luglio 2018 e l’opposizione proposta solo il 4 febbraio 2020, il rimedio era comunque tardivo. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività, senza provvedere sulle spese, sia perché il ricorrente è una Procura della Repubblica, sia perché l’intimato non ha svolto difese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio impugnatorio esaminato, ma deve essere proposto nel termine applicabile, altrimenti è tardiva.
art. 327 c.p.c.
si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; in mancanza di valida comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo per impugnare, volto a garantire certezza e formazione del giudicato.
art. 2697 c.c.
la Corte richiama il tema dell’onere della prova, ma esclude che nel caso concreto vi fosse un errore decisivo, poiché l’opposizione era comunque tardiva rispetto al termine lungo.
art. 136 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla rituale comunicazione del decreto, ma il motivo è superato dalla ratio autonoma della tardività oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 702-quater c.p.c.
richiamato per analogia e per la giurisprudenza costituzionale citata dalla Corte, a sostegno dell’esigenza di un termine certo per l’impugnazione dei provvedimenti sommari.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di una comunicazione rituale idonea a far decorrere un termine breve, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- La verifica della tempestività dell’opposizione può essere confermata anche prescindendo dalla discussione sulla ritualità o sull’effettività della comunicazione, quando risulti comunque decorso il termine lungo di impugnazione.
- Per evitare che il provvedimento di liquidazione resti impugnabile sine die, occorre interpretare il sistema in modo da assicurare comunque un termine finale certo per la formazione del giudicato.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la comunicazione dell’atto è inidoneo a sovvertire la decisione se la tardività emerge comunque dal decorso del termine lungo applicabile.
- Nell’ambito dei procedimenti sommari destinati a incidere su diritti soggettivi con stabilità e definitività, trovano applicazione le regole generali sulle impugnazioni, incluso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
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