Cassazione Penale, Sentenza n. 3098/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato il rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis D.lgs. 159/2011, sostenendo che la Corte d'appello aveva interpretato erroneamente la norma ritenendo necessario congiuntamente la sussistenza sia del pericolo di infiltrazione mafiosa sia di condotte di agevolazione mafiosa (anche occasionali). Le ricorrenti hanno dedotto che il controllo giudiziario è volto a garantire la continuità dell'attività d'impresa sospendendo gli effetti interdittivi e che, anche in assenza di agevolazione accertata, il giudice della prevenzione dovesse poter valutare la bonificabilità dell'impresa e la possibilità di riallineamento al contesto economico sano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità del controllo giudiziario ex art. 34‑bis perché mancava la prova dell'agevolazione mafiosa, anche occasionale, requisito preliminare e condizionante per l'ammissione al controllo. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui il controllo giudiziario è uno strumento finalizzato al recupero di imprese 'bonificabili' e giustificato solo quando sussistono circostanze di fatto che mostrino il pericolo concreto di infiltrazioni idonee a condizionarne l'attività. Il rigetto è stato pronunciato con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - art. 34‑bis
L'articolo consente il controllo giudiziario quando l'attività economica possa agevolare soggetti a cui è stata applicata una misura di prevenzione e l'agevolazione sia non strutturale ma solo occasionale; richiede inoltre l'esistenza di circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. L'occasionalità dell'agevolazione è un presupposto preliminare e condizionante rispetto alla prognosi di recupero dell'impresa.
D.lgs. 159/2011 - art. 34
Disciplina l'amministrazione giudiziaria per ipotesi di stabile infiltrazione; lo strumento dell'amministrazione giudiziaria è distinto dal controllo giudiziario e opera nelle situazioni di penetrazione stabile e grave.
D.lgs. 159/2011 - art. 84, comma 4
Consente di desumere la legittimazione del provvedimento amministrativo dai titoli di reato contestati ai soggetti rilevanti, uso che la Corte ha ritenuto idoneo a fondare il provvedimento prefettizio nella fattispecie.
D.lgs. 159/2011 - artt. 91 e 94
Norme richiamate in tema di misure di prevenzione e controllo giudiziario; la loro richiamata applicazione dalla difesa non ha modificato la valutazione secondo cui sussistono requisiti necessari diversi e preliminari per l'ammissione al controllo giudiziario.
Massime di principio
- Il controllo giudiziario ex art. 34‑bis è accessibile solo se sussistono entrambi i prerequisiti: l'agevolazione mafiosa di natura non strutturale (anche se occasionale) e circostanze di fatto che indichino il pericolo concreto di infiltrazioni in grado di condizionare l'attività.
- L'accertamento dell'occasionalità dell'agevolazione è giuridicamente preliminare e condizionante rispetto alla valutazione prognostica sulla bonificabilità dell'impresa: senza occasionalità non si procede al controllo giudiziario.
- La mera illegittimità formale o sostanziale dell'atto amministrativo interdittivo non sostituisce automaticamente l'accesso al controllo giudiziario; può essere comunque esperito il rimedio amministrativo/giurisdizionale (es. ricorso al TAR) per la sospensione degli effetti dell'interdittiva.
- La presenza di soggetti indiziati o imputati all'interno della compagine sociale può giustificare il sospetto di pericolo di infiltrazione, ma non sostituisce la prova dell'agevolazione mafiosa, che resta elemento necessario per il controllo giudiziario.
- In situazioni analoghe, l'impresa interessata dovrebbe documentare la natura occasionale di eventuali contatti/agevolazioni, le misure di compliance adottate e la concreta possibilità di riallineamento al mercato lecito per ottenere l'ammissione al controllo giudiziario; in assenza di tali elementi, è più opportuno perseguire i rimedi amministrativi e giurisdizionali per ottenere la sospensione o l'annullamento dell'interdittiva.
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