Ordinanza n. 238/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di diniego dell'ulteriore proroga biennale del termine di ultimazione dei lavori, con fissazione del termine ultimo al 19 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui il Comune ha dichiarato di non accogliere l'istanza di ulteriore proroga biennale del termine di ultimazione dei lavori, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della proroga straordinaria di efficacia dei titoli abilitativi edilizi prevista dalla normativa emergenziale. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, la fondatezza della pretesa alla proroga, evidenziando di avere già beneficiato della proroga triennale prevista dall'art. 10, comma 4, d.l. 76/2020 e della successiva proroga introdotta dall'art. 10-septies d.l. 21/2022, le cui durate sono state progressivamente estese dalla normativa sopravvenuta. Il diniego è stato contestato anche per carenza di adeguata motivazione, poiché l'atto non chiarisce le ragioni del mancato accoglimento dell'ultima istanza. Il giudice ha rilevato, in questa fase, profili di possibile nullità o illegittimità dell'atto, senza procedere all'esatta qualificazione del vizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto assistita da profili di fondatezza la censura sostanziale, rilevando che le proroghe previste dai decreti-legge succedutisi nel tempo sembrano operare automaticamente al ricorrere delle condizioni normative. Tali condizioni appaiono sussistenti, o comunque persistenti, poiché la società aveva manifestato la volontà di fruire della proroga prima della scadenza della precedente e risultava la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici approvati e con i piani di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Il diniego è stato inoltre ritenuto non adeguatamente motivato, in quanto si limita a ricostruire le precedenti estensioni del termine senza spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dell'ulteriore proroga. È stato ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel rischio di perdita definitiva dell'opportunità edificatoria. Il Comune è stato condannato a corrispondere alla ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre oneri e accessori. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 10, comma 4, d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020
Ha previsto la proroga triennale di cui la ricorrente aveva già beneficiato; il TAR richiama anche una propria precedente sentenza che ne aveva riconosciuto l'applicabilità nella Regione Siciliana.
art. 10-septies d.l. 21/2022, conv. in l. 51/2022
Ha introdotto un'ulteriore proroga straordinaria dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, inizialmente della durata di un anno.
art. 1-septies l. 51/2022, come modificato dal d.l. 202/2024, conv. in l. 15/2025
È indicato dalla ricorrente quale base normativa del diritto alla proroga straordinaria di efficacia dei titoli abilitativi edilizi.
d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. in l. 27 febbraio 2026, n. 26
È richiamato quale ultimo intervento normativo di estensione della durata delle proroghe, progressivamente portate a 2 anni, 30 mesi, 36 mesi e 48 mesi.
Massime di principio
- Le proroghe straordinarie dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi previste da una successione di decreti-legge hanno natura automatica quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Ai fini del riconoscimento della proroga straordinaria edilizia, assume rilievo la manifestazione della volontà di fruire del beneficio intervenuta prima della scadenza della precedente proroga, unitamente alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici approvati e con i piani di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
- Un atto amministrativo che nega un'ulteriore proroga edilizia deve indicare le ragioni specifiche del diniego; la mera ricostruzione delle precedenti scadenze e proroghe non è sufficiente a motivare il mancato riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa sopravvenuta.
- In sede cautelare, il rischio di perdita definitiva dell'opportunità edificatoria integra il periculum in mora necessario per la tutela provvisoria, quando l'efficacia del titolo e il termine per ultimare i lavori siano prossimi alla scadenza.
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