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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35406/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di un immobile confinante contro i vicini, per ottenere la riduzione in pristino di opere edilizie che si assumevano realizzate in violazione delle distanze legali e del regolamento edilizio comunale, nonché il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la domanda reale di riduzione in pristino è venuta meno per effetto della vendita dell’immobile e della rinuncia degli acquirenti, successori a titolo particolare. Il tribunale aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda reale e respinto la domanda risarcitoria per difetto di allegazione del danno. La corte d’appello, invece, ha confermato la cessazione della materia del contendere, ma ha accolto la domanda risarcitoria ritenendo configurabile un danno "in re ipsa" da violazione delle distanze, liquidandolo equitativamente. I ricorrenti hanno denunciato: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non era stato accertato in concreto l’illecito urbanistico-edilizio; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente o comunque insufficiente sull’esistenza della violazione; 3) violazione degli artt. 1126, 2056 e 2697 c.c. per avere liquidato il danno in assenza di allegazione e prova, deducendo anche la formazione del giudicato interno sul punto. La resistente ha replicato sostenendo che il danno derivante dalla violazione delle distanze fosse di per sé risarcibile e che l’accertamento dell’illecito fosse comunque implicito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che, pur ammettendo l’orientamento secondo cui il danno da violazione delle distanze può essere considerato "in re ipsa" quanto alla sua esistenza, il giudice di merito non può omettere l’accertamento del presupposto fondante della pretesa risarcitoria, cioè la concreta violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni. Nel caso deciso, la corte territoriale aveva liquidato il danno senza verificare se la violazione edilizia fosse effettivamente stata accertata nel processo, trasformando impropriamente il danno in re ipsa in una sorta di illecito in re ipsa. La pronuncia è quindi stata cassata con rinvio affinché il giudice del rinvio verifichi prima l’an dell’illecito e poi, eventualmente, il danno risarcibile.

Norme richiamate

  • art. 905 c.c.

    norma sulle distanze tra costruzioni e vedute richiamata come fonte della lamentata violazione edilizia.

  • art. 41 quinquies L. n. 1150/1942

    richiamato quale parametro legale delle distanze minime da rispettare nella costruzione del manufatto contestato.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

    norma richiamata per la disciplina delle distanze minime tra costruzioni.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per dedurre vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della decisione di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di motivazione e liquidazione del danno.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’erroneo riparto dell’onere della prova in tema di danno e violazione delle distanze.

  • art. 1126 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; dal testo non emerge una specifica applicazione sostanziale da parte della Corte.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio conseguente alla violazione delle distanze legali, l’eventuale configurabilità del danno come danno "in re ipsa" riguarda la prova e la quantificazione del pregiudizio, ma non esonera il giudice dall’accertare in concreto l’esistenza dell’illecito edilizio o urbanistico presupposto.
  • La liquidazione del danno non può essere fondata su una mera astrazione: occorre che il giudice verifichi che l’opera sia stata effettivamente realizzata in violazione della disciplina sulle distanze, perché solo da tale accertamento può discendere la risarcibilità del pregiudizio.
  • La motivazione che richiami il danno figurativo o in re ipsa è insufficiente se non spiega quale accertamento probatorio abbia dimostrato la violazione del diritto di proprietà o della normativa sulle distanze.
  • In tema di risarcimento del danno da immissione abusiva nel fondo altrui mediante costruzione a distanza illegale, la mancanza di prova specifica del quantum può essere superata con la liquidazione equitativa, ma non la mancanza di prova dell’an della violazione.
  • Il giudice d’appello, anche quando riformi la decisione di primo grado sul punto del danno, deve confrontarsi con la motivazione del primo giudice e verificare se nel processo sia stato realmente accertato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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