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Sentenza

Sentenza n. 2813/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza n 2737/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. Lav R.G.n 5462/2023;

Giustizia amministrativa202506805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2737/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per cinque anni scolastici e condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica con accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1 agosto 2024; il passaggio in giudicato era stato certificato il 19 marzo 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce comportanti il pagamento di somme di denaro e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il rispetto del termine processuale di quindici giorni, dimezzato per il rito camerale ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., nonché la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: il passaggio in giudicato risultava dal certificato della cancelleria e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era ampiamente decorso. Nel merito, il giudicato imponeva al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditarvi euro 2.500,00 oltre accessori; l'Amministrazione non aveva dimostrato alcun adempimento, neppure parziale, né indicato impedimenti. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale i termini processuali sono dimezzati; il TAR ha ritenuto applicabile il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato devono completare entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro; il decorso di tale termine costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, su richiesta, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nelle controversie aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
  • Per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve comprovare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quando il giudicato comporti il pagamento di somme di denaro.
  • Il giudicato che riconosce un beneficio e impone alla pubblica amministrazione il compimento di attività necessarie alla sua concreta attribuzione ha immediato valore conformativo e ordinatorio; l'amministrazione deve porre in essere tutti gli atti necessari a dare effettiva attuazione al bene della vita riconosciuto.
  • In caso di mancata prova dell'adempimento e di assenza di ragioni ostative, l'inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato può essere accertato e il giudice può fissare un termine per l'esecuzione, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa il giudice può applicare una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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