Sentenza n. 451/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto Rettorale Prot. n. 0160817, del 23 luglio 2025, con il quale la Rettrice dell'Università non ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 (Diritto Privato), settore scientifico disciplinare GIUR01/A (Diritto Privato), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, di cui al D.R. n. 816/2024, ad eccezione del verbale di predisposizione dei criteri redatto in data 15 gennaio 2025 (prot. 9338 del 17 gennaio 2025) e del verbale integrativo redatto in data 22 gennaio 2025 (prot. 16620 del 27 gennaio 2025), con il quale, inoltre, è stata revocata la Commissione giudicatrice nominata con Decreto della Rettrice n. 1422 del 23 ottobre 2024, dando contestualmente incarico agli Uffici di avviare l'iter finalizzato alla nomina di una nuova Commissione per il rinnovo della procedura; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Chiara Silvia Armida Angiolini il 19 settembre 2025: dei verbali n. 1 e 1-bis predisposti dalla Commissione e non oggetto di annullamento rettorale; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Chiara Sartoris il 20 settembre 2025: - del decreto Rettorale Prot. n. 0160817, del 23 luglio 2025, con il quale la Rettrice dell’'Università degli Studi di Firenze non ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 (Diritto Privato), settore scientifico disciplinare GIUROI/A (Diritto Privato), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, di cui al D.R. n. 816/2024, ad eccezione del verbale di predisposizione dei criteri redatto in data 15 gennaio 2025 (prot. 9838 del 17 gennaio 2025) e del verbale integrativo redatto in data 22 gennaio 2025 (prot. 16620 del 27 gennaio 2025), con il quale, inoltre, è stata revocata la Commissione giudicatrice nominata con Decreto della Rettrice n. 1422 del 23 ottobre 2024, dando contestualmente incarico agli Uffici di avviare l’iter finalizzato alla nomina di una nuova Commissione per il rinnovo della procedura; - dei verbali n. 1 del 15.1.2025, n. 1-bis del 22.1.2025, n. 2 del 3.6.2025 e n. 3 del 17.6.2025 della Commissione nominata con D.R. n. 1422 del 23 ottobre 2024; - del d.R. n. 1422 del 23 ottobre 2024 di nomina della Commissione; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di mancata approvazione degli atti della procedura selettiva, con revoca della Commissione giudicatrice e rinnovo della procedura mediante nomina di una nuova Commissione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto rettorale con cui l’Università non aveva approvato gli atti della procedura per un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track, facendo salvi soltanto i verbali di predeterminazione dei criteri e revocando la Commissione giudicatrice. La ricorrente, inizialmente classificata prima con 74,5 punti, deduceva: 1) irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti e di istruttoria, sviamento e violazione dell’art. 24, comma 2, lett. c), l. 240/2010 e del regolamento di ateneo, contestando la ritenuta mancanza di una valutazione analitica e comparativa dei candidati; 2) incongruenze tra i criteri fissati nei verbali n. 1 e 1-bis e i punteggi attribuiti, errori materiali nel calcolo dei punteggi, violazione dei principi di efficienza, economicità e conservazione degli atti; 3) violazione dei criteri predeterminati per la valutazione dell’attività didattica, poiché la Commissione avrebbe valutato l’attività complessiva “a corpo” anziché i singoli titoli o periodi di insegnamento “a misura”; 4) violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione e contraddittorietà nella scelta di non rinviare gli atti alla stessa Commissione per la correzione degli errori, disponendo invece la nomina di una nuova Commissione. Le controinteressate proponevano impugnazioni qualificate come ricorsi incidentali: una contestava la mancata estensione dell’annullamento ai verbali di predeterminazione dei criteri; l’altra contestava, tra l’altro, il mancato esame di un asserito conflitto di interessi di un commissario e l’omessa attribuzione di punteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’Università e dalle controinteressate, ritenendo autonomamente impugnabili gli atti relativi alla valutazione dei candidati e il decreto rettorale di approvazione o mancata approvazione degli atti. L’interesse della ricorrente non era una mera chance di partecipare nuovamente alla procedura, ma la tutela della posizione privilegiata già conseguita con la dichiarazione di vincitrice, idonea a fondare la successiva proposta di chiamata. Il ricorso principale è stato tuttavia respinto nel merito. Il giudice ha ritenuto legittima la mancata approvazione perché il verbale n. 2 conteneva soltanto un laconico riferimento a una prima valutazione comparativa, senza il motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni, sull’attività didattica, sui titoli e sul curriculum richiesto dal bando e dal regolamento di ateneo. Tale omissione non era una mera irregolarità, poiché impediva di comprendere la valutazione comparativa preliminare e incideva anche sulla trasparenza della successiva discussione dei titoli; inoltre, il verbale finale attribuiva il punteggio massimo per la produzione scientifica complessiva a tutte le candidate senza adeguata motivazione analitica. È stata ritenuta fondata anche la rilevazione delle incongruenze nell’applicazione dei criteri tra i verbali n. 1 e 1-bis: il nuovo criterio relativo alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale si applicava a tutte le pubblicazioni, senza la limitazione alle sole riviste di fascia A prospettata dalla ricorrente. Sono stati inoltre accertati errori materiali nel calcolo dei punteggi, compreso quello relativo ai titoli e al curriculum della ricorrente. Tali errori, isolatamente considerati, sarebbero stati in astratto sanabili, ma risultavano inseriti in un contesto caratterizzato da gravi illegittimità e da una differenza minima tra le candidate, sicché non imponevano il semplice rinvio alla Commissione originaria. Il TAR ha poi ritenuto illegittima la valutazione dell’attività didattica “a corpo”, in contrasto con il criterio “a misura” predeterminato dalla Commissione, che imponeva l’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli insegnamenti e alle singole attività. La scelta della Rettrice di disporre il rinnovo mediante una nuova Commissione è stata ritenuta legittima ai sensi dell’art. 18, comma 13, del regolamento di ateneo: le violazioni non erano semplici irregolarità sanabili, ma vizi di legittimità tali da compromettere complessivamente la procedura. Il ricorso qualificato come incidentale dalla seconda controinteressata è stato riqualificato come impugnazione autonoma, ma dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché riguardava criteri di massima destinati a essere eventualmente applicati da una nuova Commissione e non ancora concretamente lesivi. L’impugnazione dell’altra controinteressata è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale e il rinnovo della procedura rendevano non più utile decidere sulle sue censure. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, lett. c), l. 240/2010
valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni nella procedura per ricercatori a tempo determinato
La disposizione statale non esaurisce la disciplina applicabile, poiché il regolamento di ateneo e il bando possono imporre una valutazione comparativa analitica anche quando i candidati siano in numero pari o inferiore a sei.
art. 18, comma 3, Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi della procedura e alla motivazione dell’operato amministrativo; il giudice non ne trae una specifica regola autonoma nella decisione.
art. 18, comma 11, Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato
valutazione preliminare comparativa dei candidati anche qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei
Impone una valutazione preliminare comparativa, da formalizzare mediante un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni, sull’attività didattica, sui titoli e sul curriculum, prima della discussione pubblica.
art. 18, comma 13, Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato
nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti
Il Rettore può disporre la mancata approvazione degli atti e il rinnovo delle operazioni mediante una nuova Commissione quando le violazioni riscontrate non siano semplici irregolarità sanabili, ma vizi di legittimità idonei a compromettere la procedura.
art. 20, comma 1, Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato
La dichiarazione del vincitore da parte della Commissione assume rilievo decisivo, poiché la proposta dipartimentale deve recepire la scelta del candidato dichiarato vincitore, senza un autonomo potere di scelta.
Massime di principio
- È ammissibile l’impugnazione autonoma degli atti del subprocedimento di valutazione dei candidati e del decreto rettorale che ne approva o non ne approva gli esiti, anche prima della conclusione della procedura, quando l’ordinamento interno attribuisce alla dichiarazione del vincitore effetti sostanziali rilevanti e l’interesse del candidato è diretto a conservare la posizione privilegiata già conseguita.
- Quando il bando o il regolamento di ateneo impongono una valutazione preliminare comparativa analitica, la Commissione non può sostituirla con una clausola di stile o con un generico rinvio alla successiva attribuzione dei punteggi; l’omissione costituisce un vizio sostanziale perché compromette trasparenza, formalizzazione e comprensibilità dell’iter valutativo.
- I criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione devono essere applicati esattamente nei termini risultanti dai verbali, e non possono essere reinterpretati a posteriori per giustificare punteggi attribuiti secondo criteri diversi o secondo una combinazione non prevista tra verbale originario e verbale integrativo.
- Quando la lex specialis prevede l’attribuzione di punteggi ai singoli titoli o periodi di attività, la Commissione non può sostituire tale criterio analitico “a misura” con una valutazione complessiva “a corpo”; la violazione dei criteri predeterminati incide sulla legittimità delle operazioni valutative.
- Gli errori materiali di calcolo possono essere astrattamente sanabili mediante rinvio alla Commissione, ma, quando si accompagnano a gravi vizi della valutazione e possono incidere sull’esito in presenza di differenze minime tra i candidati, l’amministrazione può legittimamente non approvare gli atti e disporre il rinnovo delle operazioni davanti a una nuova Commissione.
- Un’impugnazione proposta come ricorso incidentale, ma diretta autonomamente contro un atto amministrativo e notificata secondo i requisiti propri del ricorso principale, deve essere qualificata come impugnazione autonoma; essa è inammissibile se manca un interesse concreto e attuale, come nel caso di contestazione di criteri non ancora nuovamente applicati e potenzialmente non lesivi.
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