Sentenza n. 3134/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Milano prot.-OMISSIS- del 3 aprile 24 notificato il 3 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Milano adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009 per condotte riconducibili agli atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato a seguito della richiesta della ex fidanzata, contestando la violazione del contraddittorio e dell'art. 8 CEDU, l'insussistenza dei presupposti normativi, lo sviamento dell'esercizio del potere per finalità politico-sociali e la compressione dei diritti di difesa. Ha inoltre dedotto la falsa rappresentazione di alcuni fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'insussistenza della reiterazione e della molestia insistente, nonché la carenza di attualità e di interesse al provvedimento per la cessazione spontanea delle condotte. In particolare, ha sostenuto che nel periodo considerato vi sarebbero stati soltanto contatti sporadici e rispettosi, un unico episodio emotivo nel luglio 2023 e nessun comportamento persecutorio attuale al momento dell'ammonimento. Con memoria successiva ha lamentato anche che l'Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento su dichiarazioni testimoniali conosciute soltanto dopo la presentazione delle osservazioni procedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento del Questore come misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, diretta a dissuadere dalla reiterazione di comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati. Ne consegue che l'Amministrazione non deve accertare la responsabilità penale dell'interessato, ma può adottare la misura sulla base di un quadro indiziario composto da elementi oggettivi e sufficientemente attendibili, idonei a evidenziare un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto e un possibile stato di ansia o paura nella vittima. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto comprovati diversi episodi: contatti insistenti accompagnati dalla minaccia di assumere farmaci, plurime presenze nei pressi del luogo di lavoro della persona offesa, un ulteriore avvistamento, un pedinamento lungo il tragitto dal lavoro e il contatto con il padre della ex fidanzata per restituire oggetti non richiesti. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la reiterazione e l'attualità delle condotte. È stata esclusa la violazione del contraddittorio, poiché la documentazione trasmessa in sede di accesso comprendeva l'istanza di ammonimento e i relativi allegati, nei quali era indicata la presenza di persone informate sui fatti; il ricorrente aveva quindi potuto contestare gli elementi essenziali nel procedimento. La cessazione successiva delle condotte non incide sulla legittimità originaria dell'ammonimento, potendo eventualmente essere valutata in sede di riesame o di revoca su istanza dell'ammonito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Attribuisce al Questore il potere di adottare l'ammonimento per prevenire la reiterazione di condotte riconducibili agli atti persecutori, sulla base di una valutazione preventiva e prognostica.
art. 612-bis c.p.
Individua la fattispecie penale degli atti persecutori cui l'ammonimento mira preventivamente a porre rimedio; per l'adozione della misura non è necessaria la piena prova della responsabilità penale.
artt. 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono richiamati con riguardo alle garanzie di partecipazione e di contraddittorio nel procedimento di ammonimento; il Collegio ha ritenuto tali garanzie rispettate mediante la comunicazione di avvio, l'accesso alla documentazione e la possibilità di presentare osservazioni.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente alla luce delle condotte persecutorie circostanziate e documentate.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e ai diritti fondamentali, non è stato ritenuto violato.
art. 3, comma 5-ter, d.l. n. 93/2013, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), l. 24 novembre 2023, n. 168
I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
La disposizione, vigente prima dell'ammonimento impugnato, consente la revoca su istanza dell'ammonito dopo tre anni; la cessazione sopravvenuta delle condotte può quindi rilevare in sede di riesame o revoca, ma non rende illegittimo retroattivamente il provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è adottato sulla base di un giudizio prognostico ex ante volto a prevenire la reiterazione di condotte persecutorie e la possibile commissione del reato di atti persecutori.
- Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la piena prova della responsabilità penale dell'interessato: è sufficiente un quadro indiziario fondato su elementi oggettivi e attendibili dai quali emerga un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare nella persona offesa ansia o paura.
- La verifica amministrativa dei presupposti dell'ammonimento è distinta dall'accertamento penale: l'Amministrazione deve valutare l'esistenza di una situazione di pericolo per la persona offesa, non formulare un definitivo giudizio di colpevolezza.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'interessato sia informato dell'istanza di ammonimento, possa accedere alla documentazione essenziale e disponga di un termine per presentare osservazioni sui fatti contestati; non è necessaria la piena prova penale dei fatti né la discovery di ogni elemento secondo le forme del processo penale.
- La cessazione delle condotte persecutorie successiva all'adozione dell'ammonimento non incide sulla legittimità originaria della misura, ma può essere valutata nell'ambito di un successivo riesame o della procedura di revoca prevista dalla legge.
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