Cassazione Penale, Sentenza n. 43387/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello per furto con strappo commesso a Roma il 24/06/2019 ai danni di Ione ZUGRAVU; il processo si fondava su querela acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p., ricognizione, fascicolo fotografico e tabulati telefonici che confermavano il ritrovamento del telefono sottratto. Il ricorso in Cassazione ha articolato due motivi: (1) vizio procedurale per violazione dell'art. 598-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe convocato le parti dopo la richiesta di partecipazione via videoconferenza del detenuto; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p., per aver valorizzato le dichiarazioni della persona offesa irreperibile senza adeguati riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 598-bis ratione temporis, perché il procedimento e la sentenza d'appello si collocano nel periodo in cui erano applicabili le disposizioni emergenziali (artt. 23 e 23-bis d.l. 137/2020 conv. dalla legge n.176/2020 e successive proroghe) che prevedevano la camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richieste formali nei termini previsti; la richiesta del detenuto era stata comunque considerata e il difensore aveva partecipato con deposito di conclusioni scritte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su molteplici elementi di riscontro (fascicolo fotografico, tabulati telefonici, ricognizione e ritrovamento del telefono) e che la querela acquisita ex art. 512 c.p.p. fosse utilizzabile anche se la persona offesa si fosse sottratta all'escussione, non essendo stata opposta opposizione dall'imputato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 598-bis cod. proc. pen.
Contestata dal ricorrente come norma violata per la mancata convocazione; la Corte ha rilevato che la norma non era applicabile ratione temporis al procedimento, essendo prevalenti le disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2024.
art. 23-bis d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020)
Norma emergenziale che prevedeva lo svolgimento in appello in forma di camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale o volontà di comparire dell'imputato; regolava modalità e termini per le richieste scritte.
art. 23, comma 4 d.l. n.137/2020
La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Stabilisce l'obbligo di assicurare, ove possibile, la partecipazione dei detenuti mediante videoconferenza; rilevante per valutare la regolarità delle modalità di partecipazione del detenuto nel procedimento.
art. 94, comma 2 d.lgs. 150/2022 (e successive modifiche: art.11, comma 7 d.l. 215/2023 conv. legge 23/02/2024 n.18)
Conferma la continuazione dell'applicazione delle disposizioni emergenziali (artt. 23 e 23-bis del d.l. 137/2020) per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2024; elemento chiave per escludere l'applicazione dell'art. 598-bis.
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alle forze dell'ordine (es. querela) come mezzo di prova; la Corte ha ritenuto utilizzabile la querela anche se la persona offesa si è sottratta all'escussione, salvo specifica opposizione dell'imputato.
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiama la necessità di riscontri per valorizzare dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha ritenuto che tali riscontri fossero presenti (tabulati, fotografie, ricognizione, ritrovamento del telefono), giustificando la valutazione della testimonianza/querela.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate in motivazione)
La Corte ha richiamato precedenti (es. Sez. 5 n.13895/2015; Sez. 2 n.50658/2023; Sez. 5 n.4840/2021) per affermare l'utilizzabilità della querela acquisita ex art.512 anche quando il querelante si sottrae all'esame e per precisare limiti e condizioni del suo impiego probatorio.
Massime di principio
- Se il giudizio d'appello è regolato dalle norme emergenziali (artt. 23 e 23-bis d.l. 137/2020) e le impugnazioni sono state proposte entro il termine previsto (sino al 30/06/2024), l'art. 598-bis c.p.p. non si applica.
- La partecipazione del detenuto a udienze via videoconferenza richiede la formulazione tempestiva e per iscritto delle richieste nei termini previsti; l'assenza materiale non invalida automaticamente il processo se le formalità sono state rispettate o comunque prese in considerazione.
- Le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. (querela) possono essere utilizzate come mezzo di prova anche se la persona offesa si sottrae volontariamente all'escussione, purché non vi sia opposizione dell'imputato e siano presenti riscontri esterni a corroborare il contenuto.
- La valutazione della responsabilità penale può fondarsi su un apprezzamento complessivo e cumulativo di più elementi (es. fascicolo fotografico, tabulati telefonici, ricognizione, ritrovamento di beni): per impugnare efficacemente una decisione è necessario confutare specificamente questi riscontri, non limitarsi ad asserzioni generiche.
- Motivi di ricorso generici o privi di un concreto e specifico confronto con la motivazione della corte di merito sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.
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