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Sentenza

Sentenza del 04/02/2021 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Accoglimento del ricorso in primo grado - Compensazione delle spese di giudizio - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La compensazione delle spese di giudizio, disposta nonostante l'accoglimento integrale del ricorso, è stata ritenuta illegittima. In applicazione dell'art.15, comma 1, del d.lgs. 546/1992 la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese; la compensazione non è ammissibile quando il ricorso è integralmente accolto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto integralmente il ricorso del contribuente contro un atto impositivo; tuttavia il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio. Si contesta l'illegittimità di tale compensazione alla luce della normativa speciale del processo tributario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art.15, co.1

    Stabilisce il principio secondo cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite; in caso di accoglimento integrale del ricorso del contribuente non è legittima la compensazione delle spese.

  • C.P.C. art.91

    Norma civile sulle spese di giudizio la cui applicazione nel processo tributario è limitata dalla disciplina speciale: non può giustificare la compensazione quando la norma tributaria dispone la condanna della parte soccombente.

  • Cass. n.930/2015

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'illegittimità della compensazione delle spese quando il giudice tributario accoglie integralmente il ricorso.

  • Cass. n.373/2015

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio per cui, nel processo tributario, l'accoglimento integrale esclude la compensazione delle spese.

  • Cass. n.1091/2016

    Ribadisce il divieto di compensazione delle spese in presenza di soccombenza dell'amministrazione a fronte di accoglimento del ricorso tributario in primo grado.

Massime di principio

  • Quando la Commissione Tributaria Provinciale accoglie integralmente il ricorso del contribuente, la compensazione delle spese di giudizio è illegittima: la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art.15 d.lgs. 546/1992.
  • La possibilità di compensare le spese si valuta solo nei casi di esito parziale o di comportamenti processuali rilevanti; non può essere usata per eludere la regola della condanna della parte soccombente prevista dalla disciplina tributaria.
  • Il richiamo al codice di procedura civile (art.91) non consente di invalidare la norma speciale tributaria: il giudice deve motivare attentamente la compensazione quando la decisione è parziale o quando esistono ragioni eccezionali.
  • In una situazione analoga, il contribuente che ottiene accoglimento integrale dovrebbe chiedere espressamente la condanna alle spese in sentenza e, se la compensazione viene comunque disposta, impugnarla facendo valere l'art.15 d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza della Cassazione.

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