Sentenza del 04/02/2021 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Esenzione imposte ipotecarie e catastali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti "da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" entro il limite di Euro 50.000 ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 28/2010; ha quindi impugnato il diniego dell'esenzione o l'atto impositivo che richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie/catastali
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l'applicabilità dell'esenzione fiscale agli atti, documenti e provvedimenti direttamente connessi al procedimento di mediazione entro il limite di Euro 50.000, con annullamento dell'atto impositivo o ordine di rimborso. La decisione è resa in linea con la giurisprudenza citata (CTR Liguria, sent. n.468/2019; Cass. ord. n.11617/2020) che interpreta estensivamente l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 28/2010
Norme richiamate
D.Lgs. 28/2010, art. 17, comma 2
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, sono esenti da "ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" se nel limite di Euro 50.000
La norma esclude l'applicazione di imposte e diritti su atti, documenti e provvedimenti direttamente connessi alla mediazione fino alla soglia di 50.000 euro; l'esenzione è formulata in termini ampi ("ogni spesa, tassa o diritto").
CTR Liguria, Sentenza n.468/2019
La sentenza di merito ha riconosciuto l'esenzione per atti e documenti pertinenti al procedimento di mediazione entro la soglia prevista, valorizzando la diretta pertinenza degli atti alla procedura di mediazione.
Cassazione, Ordinanza n.11617/2020
La Corte di legittimità, con orientamento confermativo, ha ammesso un'interpretazione favorevole al contribuente sull'applicabilità dell'esenzione agli atti/documenti di mediazione, consolidando il principio giurisprudenziale.
Massime di principio
- Gli atti, i documenti e i provvedimenti "relativi" al procedimento di mediazione rientrano nell'esenzione fiscale prevista dall'art.17, comma 2 D.Lgs. 28/2010, purché la loro pertinenza con la procedura sia dimostrabile.
- La formula "ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" va intesa in senso ampio: l'esenzione comprende in linea di principio imposte ipotecarie e catastali riferibili a tali atti/documenti.
- Il limite di Euro 50.000 è determinante: l'esenzione opera solo entro tale soglia; è necessario verificare come viene quantificato il "valore" rilevante (valore della controversia, importo dell'accordo, ecc.) nel caso concreto.
- Non rientrano automaticamente nell'esenzione atti successivi o autonomi che trasferiscono diritti reali o fiscali non direttamente riconducibili alla fase di mediazione; la valutazione della diretta connessione è essenziale.
- In caso di diniego da parte dell'Ufficio, il contribuente può chiedere rimborso o proporre ricorso (Commissione Tributaria), allegando documentazione che provi la natura e il valore della procedura di mediazione (istanza di mediazione, verbali, accordo, attestazioni).
- Prima di procedere, conviene acquisire e conservare tutta la documentazione che dimostri la pertinenza degli atti alla mediazione (istanze, verbali, convenzione) e chiarire il criterio adottato per la determinazione del limite dei 50.000 euro.
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