Sentenza del 04/02/2021 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni prima casa - Fallimento del contribuente - Vendita dell'immobile nella procedura fallimentare - Revoca agevolazione - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni "prima casa" connesse all'acquisto effettuato il 17/02/2012, sostenendo che l'immobile era stato alienato prima del termine quinquennale (venduto il 13/01/2016) e, non essendovi stato un nuovo acquisto nei 12 mesi, doveva essere recuperata la maggiore imposta per decadenza del beneficio. La contribuente, nel frattempo dichiarata fallita, aveva visto l'immobile venduto dal curatore fallimentare su autorizzazione del Giudice Delegato; la questione principale è se la vendita imposta dalla procedura fallimentare integri una causa di revoca delle agevolazioni fiscali.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole a S. D. Il giudice ha ritenuto che la cessione dell'immobile sia avvenuta per effetto della dichiarazione di fallimento e delle norme inderogabili della procedura concorsuale (art. 42 L.F.), e non per volontà della fallita; di conseguenza la revoca dell'agevolazione prima casa era illegittima. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite di secondo grado.
Norme richiamate
DPR n. 131/1996, Tariffa, art. 1 nota II-bis
Norma tributaria che disciplina la decadenza dall'agevolazione "prima casa" in caso di alienazione dell'immobile prima del termine quinquennale senza nuovo acquisto nei 12 mesi; l'Amministrazione finanziaria invoca questo disposto per richiedere la maggiore imposta.
la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento
La Corte ha interpretato questa norma come causa di esclusione della responsabilità soggettiva del fallito: la perdita della disponibilità dei beni è effetto normativo obbligato e rende non imputabile al fallito la cessione dell'immobile disposta nella procedura concorsuale.
Principio: lex specialis derogat generali
Principio applicato dalla Corte per risolvere l'antinomia tra la norma tributaria generale e la norma fallimentare speciale: la legge speciale (fallimentare) prevale sulla normativa tributaria generale, impedendo la revoca quando la vendita è determinata dalla procedura concorsuale.
Massime di principio
- La cessione dell'immobile effettuata nell'ambito di una procedura concorsuale (fallimento) non va qualificata come 'alienazione volontaria' del contribuente ai fini della revoca dell'agevolazione "prima casa".
- Quando sussiste conflitto tra norme tributarie generali e norme speciali di diritto fallimentare, prevale la norma speciale (lex specialis): le conseguenze preordinate dalla procedura concorsuale possono escludere responsabilità o decadenze previste da norme fiscali.
- L'Amministrazione finanziaria non può automaticamente revocare agevolazioni fiscali per vendite infraquinquennali se la vendita è stata imposta da norme inderogabili (es. provvedimento del curatore fallimentare su autorizzazione giudiziale); è invece necessario valutare se l'alienazione sia effettivamente imputabile alla volontà del contribuente.
- In situazioni simili è fondamentale documentare la natura e le modalità della cessione (atto del curatore, provvedimento del giudice delegato, data dichiarazione di fallimento) per dimostrare l'assenza di autonomia o volontà del contribuente nella vendita.
- Tale orientamento non impedisce la revoca delle agevolazioni quando la vendita risulti da atti volontari del contribuente (es. vendita decisa dal proprietario prima della dichiarazione di fallimento) o in altri casi in cui non sia dimostrabile il carattere coercitivo/istituzionale della cessione.
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