Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2021 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento analitico-induttivo - Determinazione base imponibile - Possibilità di riconoscere costi in via presuntiva - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF e addizionali per il 2013 relativo a un accredito di euro 37.962 sul conto corrente riconducibile, secondo l'Amministrazione finanziaria, a ricavi non dichiarati; il contribuente ha sostenuto che l'accredito fosse un prestito a lungo termine da amici cinesi e ha chiesto il riconoscimento di costi in via presuntiva non dimostrando invece specifici costi deducibili. Ha inoltre contestato presunte vizi formali dell'atto (violazione art.2 D.Lgs. 82/2005, difetto di sottoscrizione, violazione dell'obbligo di contraddittorio ex art.12, c.7, L.212/2000).

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello confermando la decisione della CTP. Ha ritenuto legittimo l'uso delle movimentazioni bancarie quale base dell'accertamento ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; il contribuente non ha fornito prove idonee a dimostrare che l'accredito fosse un prestito o che fosse già considerato nella dichiarazione. Ha escluso la possibilità di riconoscere costi in via presuntiva perché l'accertamento è stato di tipo analitico-induttivo: i costi devono essere provati dal contribuente (esistenza, inerenza e diretta imputazione). Ha inoltre respinto le censure procedurali sul CAD e sul contraddittorio preliminare. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 6.000,00.

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, art. 32

    i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che le stesse non assumono rilevanza a tale fine

    I movimenti bancari determinano una presunzione legale iuris tantum di ricavi non dichiarati; l'onere di provare l'origine non imponibile o l'avvenuto inserimento in dichiarazione ricade sul contribuente.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), art. 2

    le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo finale

    Il divieto di utilizzare strumenti del CAD riguarda gli atti istruttori/di controllo (accessi, verbali, inviti, questionari) ma non impedisce la validità degli avvisi di accertamento; la violazione del CAD non rende automaticamente nullo l'atto impositivo.

  • L. n. 212/2000, art. 12, c. 7

    L'obbligo di contraddittorio preventivo con la notifica del verbale di chiusura è limitato alle verifiche svolte tramite accesso nei locali destinati all'attività; nel caso di specie non è venuta meno la tutela procedimentale richiesta.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento è basato sulle movimentazioni bancarie (art.32 DPR 600/1973) si determina un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare che gli accrediti sono non imponibili o che sono già stati dichiarati.
  • In caso di accertamento analitico-induttivo non è possibile ottenere il riconoscimento dei costi in via puramente presuntiva: il contribuente deve provare specificamente l'esistenza, l'inerenza e la diretta imputazione dei costi all'attività produttiva.
  • Le contestazioni formali relative all'uso di firme o strumenti informatici (CAD) non invalidano automaticamente l'avviso di accertamento se il divieto del CAD riguarda solo atti istruttori; gli avvisi di accertamento restano validi salvo altri vizi.
  • La semplice dichiarazione verbale che un accredito sia un prestito non è sufficiente a vincere la presunzione di imponibilità: occorre documentazione probatoria (contratti, accrediti documentati, testimonianze, rientri, etc.).
  • Nel contenzioso tributario, quando l'ufficio ricava il maggior reddito da dati bancari, il contribuente deve indicare e provare, con elementi specifici, i costi deducibili che intende opporre ai maggiori ricavi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.