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Sentenza

Sentenza del 04/02/2021 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Reddito di impresa - Participation exemption (PEX) - Società in accomandita semplice - Opzione per contabilità semplificata - Mancata redazione ed approvazione del bilancio - Mancata iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie - Esclusione dal regime di esenzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello; è stata confermata la sentenza della CTP che aveva escluso l'applicabilità della participation exemption per la mancata classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie (assenza del bilancio richiesto dal regime ordinario). Sono state confermate anche le sanzioni per colpa grave e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del grado pari a euro 12.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società in accomandita semplice, avendo optato per il regime di contabilità semplificata, non ha redatto né approvato il bilancio relativo al periodo di possesso delle partecipazioni; perciò non ha iscritto le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, requisito previsto dall'art. 87 TUIR per poter beneficiare della participation exemption (esenzione del 95% delle plusvalenze). L'Agenzia ha quindi escluso l'applicazione del regime PEX e irrogato rettifiche e sanzioni.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 87 (TUIR)

    1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: ... a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato ...; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale ...

    La norma concede un beneficio fiscale soggetto a condizioni tassative. Tutti i requisiti elencati (durata del possesso, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso, residenza fiscale della partecipata, esercizio di impresa commerciale) devono essere contemporaneamente soddisfatti; la mancata osservanza di anche un solo requisito esclude l'agevolazione.

  • Codice Civile - artt. 2424, 2425, 2425-bis, 2426, 2427

    Stabiliscono le regole di redazione del bilancio d'esercizio e la classificazione delle voci dello stato patrimoniale: le partecipazioni destinate a investimento devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (voce III n.1 dello stato patrimoniale) e la scelta contabile deve risultare chiaramente nello stato patrimoniale e nella nota integrativa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 6

    Individua cause di non punibilità per le sanzioni tributarie. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistano le cause di non punibilità invocate, confermando l'irrogazione delle sanzioni per colpa grave.

Massime di principio

  • La participation exemption è un beneficio fiscale e va interpretata restrittivamente: tutti i requisiti di legge devono essere soddisfatti in modo formale e sostanziale.
  • Per società di persone quali SAS e SNC l'accesso alla PEX richiede l'opzione per la contabilità ordinaria e la redazione/approvazione del bilancio nel quale le partecipazioni siano classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
  • L'intenzione o la gestione di fatto (es. tenere la partecipazione come investimento) non è sufficiente: è necessaria la formale rappresentazione in bilancio (e nella nota integrativa) che documenti la destinazione come immobilizzazione.
  • Non è possibile 'retroagire' optando successivamente per la contabilità ordinaria per sanare omissioni di bilancio relative a periodi precedenti: la scelta contabile e la redazione del bilancio devono essere effettive nel periodo interessato.
  • Le rettifiche dichiarative sono ammesse solo per errori materiali; errori o omissioni riconducibili a scelte contabili o a mancata volontà di redigere il bilancio non rientrano solitamente nella correzione ammissibile in sede contenziosa.
  • In presenza di omissioni dichiarative significative e di mancata predisposizione del bilancio richiesto, è elevato il rischio di sanzioni per colpa grave; la buona fede non basta automaticamente a escluderle.
  • Linee operative consigliate per evitare il rischio: valutare preventivamente l'opzione per la contabilità ordinaria se si detengono partecipazioni che potrebbero beneficiare della PEX; redigere e approvare tempestivamente i bilanci; documentare nelle scritture e nella nota integrativa la destinazione delle partecipazioni; in caso di dubbi, considerare consulenza preventiva o istanza di interpello.

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