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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05344/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della disciplina sulle conseguenze dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13/02/2025. Il primo ricorrente ha contestato la misura dell'espulsione disposta con la sentenza di condanna, sostenendo l'insussistenza della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto però che il ricorso non si confrontasse con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. Il secondo ricorrente ha censurato il discostamento dalla pena base, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione era adeguata, fondata su elementi oggettivi e comunque non sindacabile nel merito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una censura generica o non pertinente alla motivazione resa.
  • La determinazione della pena, quando sorretta da adeguata motivazione e basata su elementi oggettivi, non è sindacabile nel merito in sede di legittimità.
  • La censura sulla pericolosità posta a fondamento di una misura accessoria o conseguenza della condanna deve attaccare in modo diretto la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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