Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Roma, Sezione 2B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonché della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 95 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arthya il 9/2/2023: per l'annullamento, - del Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario delle Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12/12/2022 relativa al “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici [.] ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6/7/2022”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla struttura Ripartizione Salute – Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della Provincia Autonoma di Bolzano e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società ARTHYA s.r.l. in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arthya il 9/2/2023: per l'annullamento, - del Decreto del Direttore della Direzione Generale Salute, Politiche Sociali e Disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo all'ostensione delle copie delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della Regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società ARTHYA SRL in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arthya il 9/2/2023: per l'annullamento, - della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna, della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società ARTHYA SRL in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arthya il 9/2/2023: per l'annullamento - del procedimento prot. PAT/RFS128-10/11/2022-0769504 del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e della successiva Determinazione DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento Prot. PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, pervenuta in data 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei fatturati di fornitura di DM, per la successiva determinazione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali o provinciali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo all'ostensione delle copie delle fatture utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Provincia in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della Provincia Autonoma di Trento e/o di qualsiasi altra amministrazione provinciale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società ARTHYA s.r.l. in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arthya il 9/2/2023: per l'annullamento, - del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società ARTHYA SRL in ragione del suddetto payback, nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.

Giustizia amministrativa202214073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida del payback e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle imprese e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa sanitaria relativo ai dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto: violazione dell'art. 17 d.l. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015 per mancata determinazione annuale dei tetti regionali e mancato monitoraggio della spesa; violazione dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e alterazione dell'equilibrio sinallagmatico dei contratti di fornitura; lesione della concorrenza e dei principi eurounitari; violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., per asserita natura tributaria della prestazione, difetto di riserva di legge, irragionevolezza della base imponibile e retroattività; violazione del buon andamento, difetto di motivazione e illegittima modifica retroattiva dei tetti di spesa. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento, che avevano approvato gli elenchi delle imprese soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti, contestando anche gli obblighi di versamento o compensazione, il mancato accesso alle fatture utilizzate per il calcolo e chiedendo la restituzione delle somme eventualmente versate o trattenute e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alle pretese riferite a Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, poiché la ricorrente aveva versato gli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025; in tale parte il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Quanto alle altre amministrazioni, il ricorso principale è stato rigettato. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e tutela dell'affidamento. Il sistema era conoscibile dal 2015, comprese le percentuali di ripiano e il criterio di partecipazione basato sull'incidenza del fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% non ha innovato sostanzialmente il regime. Il payback non modifica i contratti di gara né il prezzo o l'entità delle forniture, ma incide esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese. I motivi aggiunti relativi alle amministrazioni per le quali permaneva l'interesse sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: i provvedimenti regionali e provinciali hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata, non esprimono potere autoritativo e danno luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, conv. l. n. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e l'originario meccanismo di ripiano a carico della Regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, conv. l. n. 135/2012

    Ha fissato il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, conv. l. n. 125/2015

    Disciplina la rilevazione del superamento del tetto, la quota di ripiano a carico delle imprese, il criterio proporzionale basato sul fatturato e la procedura per l'individuazione delle aziende obbligate per gli anni 2015-2018.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, conv. l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, attribuendo alle Regioni e Province autonome il compito di individuare le imprese soggette al ripiano sulla base della documentazione contabile.

  • decreto interministeriale 6 luglio 2022

    Ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e quantificato lo scostamento e la quota complessiva di ripiano.

  • decreto ministeriale 6 ottobre 2022

    Ha adottato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, conv. l. n. 56/2023

    Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto la riduzione al 48% della quota di ripiano per le imprese, disciplina successivamente estesa dalla Corte costituzionale a tutte le aziende fornitrici.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48% anche alle imprese che avevano instaurato controversie o non intendevano abbandonarle.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto il meccanismo di payback per il periodo 2015-2018 ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, entro il termine indicato in sentenza.

  • art. 133 c.p.a.

    Il Collegio ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese fornitrici già dal 2015, prima delle procedure di gara e della conclusione dei contratti.
  • La successiva determinazione del tetto regionale e l'attivazione del procedimento di ripiano non introducono retroattivamente un nuovo obbligo sostanziale quando si limitano a rendere operative previsioni legislative già vigenti e a quantificare un'obbligazione i cui elementi essenziali erano previamente stabiliti dalla legge.
  • Il payback opera esternamente ai contratti di fornitura e non ne modifica l'oggetto, il prezzo o l'esito della gara; esso incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e, se prevedibile nei suoi tratti essenziali, non altera la par condicio né l'equilibrio delle procedure di evidenza pubblica.
  • I provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, quando si limitano a ricognire il fatturato, compilare l'elenco delle imprese e applicare percentuali predeterminate, costituiscono attività tecnico-contabile interamente vincolata e non esprimono esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie relative al corretto calcolo dell'importo di payback indicato nei provvedimenti regionali e provinciali riguardano un diritto soggettivo patrimoniale derivante direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti; pertanto, salvo diversa base di giurisdizione esclusiva, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre è esclusa quando la controversia si colloca a valle del potere e concerne un rapporto obbligatorio paritario avente a oggetto il quantum dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi edilizi
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.