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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33647/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Noia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della pena detentiva di 3 anni con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 53 e 58 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (come riformati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali senza compiere il necessario vaglio istruttorio sulla personalità del condannato (anche coinvolgendo l'UEPE) e senza valutare le date dei precedenti e l'adeguatezza della sanzione sostitutiva in funzione rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla idoneità della sanzione sostitutiva e sul profilo prognostico del condannato attenga al merito e rientri nel potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici. Il Tribunale di Udine aveva motivato il rigetto indicando la gravità oggettiva dei fatti (pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta e rilevante consistenza patrimoniale distratta) e la personalità del condannato (recidiva qualificata e precedenti specifici, anche per bancarotta), con conseguente fondato dubbio sul rispetto delle prescrizioni che accompagnerebbero la pena sostitutiva. Tali argomentazioni sono state ritenute congrue e prive di vizi; pertanto la richiesta di sostituzione è stata respinta. Inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Richiamata come disciplina generale sulle misure alternative e sostitutive della pena; la Corte rileva che l'applicazione o il diniego rientrano nel potere discrezionale del giudice e la valutazione delle condizioni attiene al merito.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    La norma stabilisce condizioni ostative alla sostituzione (tra cui il rischio di reiterazione e l'inadempimento delle prescrizioni). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha escluso la sostituzione sulla base di tali condizioni.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 95 - disciplina transitoria)

    Richiamato per indicare che la disciplina riformata era applicabile alla richiesta tempestivamente avanzata; non altera il principio della discrezionalità giudiziale nella valutazione prognostica.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena: la valutazione prognostica richiesta per la sostituzione deve considerare gli indici di gravità del reato e la personalità del condannato previsti da questo articolo.

  • artt. 56-bis e 56-ter L. 24 novembre 1981, n. 689

    Norme sulle prescrizioni e modalità della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità); la Corte ha richiamato la necessità che le prescrizioni possano essere effettivamente rispettate, e l'esistenza di fondati motivi per ritenere l'opposto giustifica il diniego.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente il coinvolgimento di enti esterni all'esecuzione; citata dalla difesa come mezzo di accertamento, ma la Corte ha osservato che il Tribunale non era obbligato a svolgere ulteriori istruttorie se la motivazione sulle condizioni ostative risultava sufficiente.

  • art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Menziovata dalla difesa come norma rilevante per l'accertamento delle condizioni ostative; la Corte ha invece trattato la questione con riferimento all'art. 58 e ai parametri di valutazione della personalità e della gravità del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego o l'ammissione di una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) rientra nel potere discrezionale del giudice dell'esecuzione e la valutazione prognostica sulla personalità del condannato e sulla gravità del reato è sindacabile dalla Cassazione solo per vizi logico-giuridici evidenti.
  • La valutazione dell'idoneità della sanzione sostitutiva deve considerare i parametri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del condannato, esigenze di rieducazione), perciò precedenti penali rilevanti e specifici o una gravità oggettiva del reato possono legittimamente escludere la sostituzione.
  • Non è sufficiente per la difesa lamentare la mancata acquisizione di elementi istruttori (es. pareri UEPE) quando il giudice fornisce una motivazione congrua basata su fatti e precedenti che giustificano il rigetto; la mancata produzione di elementi che attenuino il giudizio prognostico indebolisce il ricorso.
  • La presenza di precedenti specifici e/o di recidiva qualificata e la rilevanza della condotta ascritta (es. distrazioni patrimoniali significative nella bancarotta) costituiscono indici forti di rischio di reiterazione e di inadempimento delle prescrizioni, giustificando il diniego della sostituzione.
  • Per una miglior possibilità di ottenere la sostituzione nelle ipotesi analoghe, il difensore dovrebbe documentare concretamente la riduzione della pericolosità sociale (certificazioni, rapporti UEPE aggiornati, attività lavorative o sociali stabili, decorrenza remota dei precedenti) e contestualizzare la gravità del reato rispetto alla prognosi rieducativa.

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