Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla documentazione amministrativa dell'esercizio commerciale "The Connery"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il condominio ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 21 gennaio 2026 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo copia della SCIA, delle autorizzazioni sanitarie e di pubblica sicurezza, della documentazione relativa ai requisiti professionali, del certificato di agibilità e conformità edilizia, delle autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo e di ogni ulteriore titolo o provvedimento collegato all'attività commerciale. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto la documentazione reperita nei propri archivi, dichiarando formalmente di non detenere la SCIA commerciale indicata dal ricorrente né le autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 69 del r.d. 773/1931 o altri provvedimenti relativi a orari, limiti acustici, capienza e modalità di svolgimento dell'attività. Il condominio ha contestato l'incompletezza della produzione e ha chiesto l'ordine di rilascio dei documenti mancanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che il Comune aveva consegnato tutti i documenti reperibili nei propri archivi collegati all'esercizio commerciale e aveva formalmente dichiarato di non essere in possesso degli ulteriori atti richiesti. Secondo il Collegio, tale dichiarazione soddisfa l'interesse sostanziale del richiedente, poiché l'amministrazione non può ostendere documenti che non detiene; gli atti eventualmente rilasciati da altre autorità, come le autorizzazioni di polizia, devono essere richiesti agli enti competenti. Non ricorrevano quindi le condizioni per accogliere la domanda di accesso o ordinare ulteriori adempimenti al Comune. Le spese sono state compensate, considerando la mole dei documenti richiesti e il fatto che il Comune aveva iniziato le ricerche e ne aveva dato avviso al condominio prima della notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento dell'istanza, ma non consente di ordinare all'amministrazione l'ostensione di documenti non detenuti nei propri archivi.

  • artt. 68 e 69 r.d. 773/1931

    Le autorizzazioni di pubblica sicurezza richiamate dal ricorrente sono state ritenute eventualmente ostensibili presso le autorità competenti al loro rilascio, non risultando detenute dal Comune.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l'amministrazione adempie all'obbligo di ostensione quando consegna tutti i documenti collegati all'oggetto dell'istanza effettivamente reperibili nei propri archivi e dichiara formalmente di non detenere gli ulteriori atti richiesti.
  • L'azione di accesso non può condurre all'ordine di esibire o formare documenti non detenuti dall'amministrazione intimata; per gli atti eventualmente rilasciati da altra autorità, il richiedente deve rivolgersi all'amministrazione competente.
  • La dichiarazione dell'amministrazione di non possedere i documenti richiesti, unita alla produzione degli atti reperiti e idonea a soddisfare l'interesse sostanziale del richiedente, può determinare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.