Cassazione Penale, Sentenza n. 13101/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omissione dell'ordine di espulsione e per mancata valutazione in sede di merito dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 DPR 309/1990, nonostante dalla sentenza emergesse la pericolosità sociale del condannato
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla misura di sicurezza dell'ordine di espulsione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame esclusivamente su tale punto. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di valutare concretamente la pericolosità sociale prima di decidere sull'espulsione e ha precisato che l'espulsione non è automatica ma richiede motivazione ove non venga disposta
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1
La misura di sicurezza dell'espulsione per reati di spaccio rientra tra le ipotesi previste e richiede l'applicazione dopo l'espiazione della pena; tuttavia la sua applicazione presuppone il previo accertamento della pericolosità sociale
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che punisce il reato di cui il condannato è stato ritenuto responsabile; la condanna per tale reato rende rilevabile l'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86
Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31
Stabilisce l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale prima di ordinare una misura di sicurezza personale; il giudice di merito deve effettuare tale accertamento nel giudizio di cognizione
Codice Penale, art. 133
Fornisce gli indici e i criteri per valutare la pericolosità sociale da utilizzare dal giudice nella motivazione della misura di sicurezza
Codice Penale, art. 203, comma finale (richiamo all'art. 133 c.p.)
Richiama gli indici dell'art. 133 c.p. per la valutazione della pericolosità sociale ai fini delle misure di sicurezza
Corte Costituzionale, sentenza n. 58 del 1995
Precisazione giurisprudenziale che l'espulsione come misura di sicurezza va inquadrata nell'ordinamento penale e non può essere applicata senza l'accertamento della pericolosità sociale; l'applicazione automatica sarebbe contraria al principio della possibilità di sviluppo della personalità del condannato
Massime di principio
- Quando è prevista una misura di sicurezza (es. espulsione per reati di stupefacenti) il giudice di merito è obbligato a valutare e motivare la pericolosità sociale del condannato; la mancata valutazione è motivo di annullamento limitato a quella statuizione
- L'espulsione non è automatica: anche se il legislatore prevede la misura per specifici reati, il giudice deve confrontarsi con gli indici di pericolosità ex art. 133 c.p. e motivare l'applicazione o l'esclusione della misura
- Il richiamo a precedenti di Corte costituzionale e di legittimità conferma che l'accertamento della pericolosità sociale deve avvenire nel giudizio di cognizione e non può essere rinviato in bianco all'esecuzione
- Il Procuratore Generale/Ministero pubblico può impugnare le sentenze anche per omessa applicazione di misure di sicurezza quando sussistono elementi nella motivazione che rendono necessario un esame sul punto
- In sede di rinvio il giudice può confermare l'omissione se fornisce adeguata motivazione sulla mancata pericolosità; in mancanza di tale motivazione, dovrà ordinare l'espulsione nei limiti di legge
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