Direttiva 2007/52
Direttiva 2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I le sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil, consentendo così il rilascio o la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, da cautele particolari per la valutazione del rischio e da obblighi di ulteriori studi a carico dei notificanti. La direttiva fissa inoltre termini stringenti per il recepimento, per l’adeguamento delle autorizzazioni esistenti e per il riesame dei prodotti sulla base dei principi uniformi della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione di etoprofos, pirimifosmetile e fipronil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di impiego, ulteriori studi richiesti e disciplina transitoria per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE/SEE in relazione all’aggiornamento della disciplina sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con riferimento ai prodotti contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil. Riguarda sia le nuove autorizzazioni sia le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, nonché gli obblighi di recepimento e applicazione da parte degli Stati membri. Le iscrizioni sono soggette a specifiche limitazioni d’uso e a ulteriori condizioni tecniche e di sicurezza riportate nell’allegato.
Iscrizione di etoprofos, pirimifosmetile e fipronil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sul sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE, iscrivendo nell’allegato I tre sostanze attive: etoprofos, pirimifosmetile e fipronil. L’iscrizione segue la valutazione scientifica svolta nell’ambito della seconda fase del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e tiene conto dei rapporti di riesame adottati il 16 marzo 2007.
Finalità e base della misura
La Commissione dà atto che, sulla base delle valutazioni disponibili, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possono soddisfare in linea generale i requisiti di efficacia e sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi esaminati nei rapporti di riesame. L’iscrizione nell’allegato I consente quindi, in tutti gli Stati membri, la prosecuzione o il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti contenenti le tre sostanze, ma solo entro i limiti e alle condizioni fissati dalla direttiva.
Ambito di applicazione e destinatari
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: essi devono modificare il proprio diritto interno per recepire l’iscrizione delle tre sostanze e per adeguare il regime autorizzatorio dei prodotti fitosanitari interessati. La disciplina riguarda sia le nuove autorizzazioni sia le autorizzazioni già esistenti dei prodotti contenenti etoprofos, pirimifosmetile e fipronil, inclusi i prodotti con una sola sostanza attiva e quelli con più sostanze attive.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 marzo 2008 e applicarle dal 1º aprile 2008. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 marzo 2008, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le tre sostanze. In tale fase devono verificare in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alla specifica sostanza attiva, salvo le condizioni della parte B dell’iscrizione;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva, in conformità all’articolo 13.
Riesame dei prodotti e termine finale del 2011
Per i prodotti già autorizzati, la direttiva impone un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I. Dopo tale riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
A seguito della valutazione:
- per i prodotti contenenti etoprofos, pirimifosmetile o fipronil come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 30 settembre 2011;
- per i prodotti contenenti una di tali sostanze in associazione con altre sostanze, la modifica o revoca deve avvenire entro il 30 settembre 2011 oppure entro il termine successivo fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.
Etoprofos: limiti di impiego e cautele specifiche
Per l’etoprofos, l’allegato ammette solo usi come nematocida e insetticida per applicazione al suolo, con autorizzazioni riservate agli utilizzatori professionali. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione, soprattutto per gli usi diversi dall’applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione.
Ai fini della valutazione complessiva, occorre prestare particolare attenzione:
- ai residui e all’esposizione dei consumatori tramite la dieta, anche in funzione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;
- alla sicurezza degli operatori, imponendo dispositivi di protezione individuale e della respirazione e altre misure di riduzione del rischio, come il sistema di trasferimento stagno per la distribuzione del prodotto;
- alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, superfici e acque sotterranee, prevedendo misure come zone di protezione e completa incorporazione dei granuli nel suolo.
Gli Stati membri interessati devono chiedere ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio a breve e a lungo termine per uccelli e mammiferi che si nutrono di lombrichi. I notificanti devono fornire tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Pirimifosmetile: limiti di impiego e cautele specifiche
Per il pirimifosmetile, l’allegato consente solo impieghi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto. Per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima dell’autorizzazione.
La valutazione deve concentrarsi soprattutto:
- sulla sicurezza degli operatori, con obbligo di dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la respirazione, e di misure di attenuazione del rischio;
- sull’esposizione dei consumatori tramite la dieta alimentare, in vista delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.
Gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori studi a conferma della valutazione dell’esposizione dell’operatore, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.
Fipronil: limiti di impiego e cautele specifiche
Per il fipronil, sono autorizzabili solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi. La copertura del tegumento deve avvenire unicamente in strutture specializzate nel trattamento delle sementi, che devono applicare le migliori tecniche disponibili per evitare il rilascio di nubi di polveri durante immagazzinamento, trasporto e applicazione.
La valutazione del rischio deve porre particolare attenzione:
- all’imballaggio del prodotto commercializzato, per evitare la formazione di prodotti pericolosi della fotodegradazione;
- al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto in aree sensibili per caratteristiche del suolo e/o del clima, anche a causa dei metaboliti più persistenti;
- alla protezione di uccelli granivori, mammiferi, organismi acquatici, artropodi non bersaglio e api mellifere;
- all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l’applicazione.
Le condizioni di autorizzazione devono includere, se necessario, misure di attenuazione del rischio. Gli Stati membri interessati devono inoltre chiedere ulteriori studi per confermare il rischio per uccelli granivori, mammiferi e api mellifere, in particolare le larve di api, da fornire alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore.
Durata dell’iscrizione e carattere condizionato
Per tutte e tre le sostanze, l’iscrizione decorre dal 1º ottobre 2007 e scade il 30 settembre 2017. L’ammissione nell’allegato I non è quindi assoluta, ma subordinata al rispetto delle condizioni specifiche indicate nell’allegato e alla presentazione degli studi aggiuntivi richiesti nei termini fissati.
Osservazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore agrochimico, la direttiva comporta un duplice livello di attenzione: da un lato il recepimento nazionale e il riesame delle autorizzazioni esistenti; dall’altro il rispetto delle restrizioni tecniche e degli obblighi documentali connessi alle singole sostanze attive. Per avvocati e commercialisti, i profili rilevanti sono soprattutto i termini di adeguamento, la verifica dell’accesso al fascicolo tecnico, la gestione degli studi integrativi e l’eventuale necessità di modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni commerciali dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone l’inserimento in allegato I delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil secondo le condizioni riportate nell’allegato della direttiva.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 marzo 2008 e di applicarle dal 1º aprile 2008. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 31 marzo 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le tre sostanze, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I e l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti e termini finali
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede il riesame di ciascun prodotto fitosanitario contenente etoprofos, pirimifosmetile o fipronil, da solo o in miscela con sostanze già iscritte entro il 30 settembre 2007, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. A seguito del riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2011 per i prodotti con una sola sostanza attiva; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 30 settembre 2011 oppure entro il termine successivo fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2007.
Condizioni specifiche per etoprofos
L’allegato consente solo impieghi come nematocida e insetticida per applicazione al suolo, limitando le autorizzazioni agli utilizzatori professionali. Per gli usi diversi dall’applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e richiedere tutte le informazioni necessarie prima del rilascio dell’autorizzazione. Devono inoltre considerare residui, sicurezza degli operatori e protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, superfici e acque sotterranee, prevedendo misure di riduzione del rischio; ulteriori studi su breve e lungo termine per uccelli e mammiferi che si nutrono di lombrichi devono essere presentati entro due anni dall’entrata in vigore.
Condizioni specifiche per pirimifosmetile
L’allegato consente solo impieghi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto. Per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e richiedere tutte le informazioni necessarie. La valutazione deve focalizzarsi sulla sicurezza degli operatori e sull’esposizione dei consumatori attraverso la dieta; sono richiesti ulteriori studi a conferma della valutazione dell’esposizione per l’operatore entro due anni dall’entrata in vigore.
Condizioni specifiche per fipronil
L’allegato consente solo impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi, con copertura del tegumento solo in strutture specializzate che adottino le migliori tecniche disponibili per evitare nubi di polveri durante immagazzinamento, trasporto e applicazione. La valutazione deve considerare il rischio di fotodegradazione, la contaminazione delle acque sotterranee, la protezione di uccelli granivori, mammiferi, organismi acquatici, artropodi non bersaglio e api mellifere, nonché l’uso di attrezzature che massimizzino l’incorporazione nel terreno. Sono richiesti ulteriori studi sugli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api, da presentare entro un anno dall’entrata in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 29 ago 2007Direttiva 2007/54
- direttiva · 29 ago 2007Direttiva 2007/53
- direttiva · 2 ago 2007Direttiva 2007/50
- direttiva · 5 set 2007Direttiva 2007/47
- direttiva · 5 set 2007Direttiva 2007/46
- direttiva · 5 set 2007Direttiva 2007/45
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →