Direttiva 2007/50
Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell’allegato I il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, consentendo agli Stati membri di autorizzare in tutta l’Unione i prodotti fitosanitari che li contengono, a condizione che rispettino i requisiti della disciplina sui prodotti fitosanitari. Stabilisce inoltre obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti, con scadenze differenziate per l’adeguamento e per l’eventuale modifica o revoca dei prodotti. L’inclusione è accompagnata da condizioni specifiche d’uso e da particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici nel caso del beflubutamid.
Includere il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua tra le sostanze attive dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini del recepimento nel diritto interno, e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il beflubutamid o il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, sia come sostanza attiva unica sia in combinazione con altre sostanze già incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sul rilascio, mantenimento, modifica e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e sulla verifica della conformità ai requisiti degli allegati II, III e VI della direttiva 91/414/CEE. Sono previsti termini specifici per il recepimento e per il riesame delle autorizzazioni esistenti.
Inclusione del beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2007/50/CE della Commissione modifica la disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari per includere nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE due sostanze attive: il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (VPN spodoptera exigua). L’intervento si fonda sugli esiti positivi della valutazione dei relativi fascicoli e dei rapporti di riesame, che hanno evidenziato, per gli usi esaminati, la conformità dei prodotti contenenti tali sostanze ai requisiti di sicurezza per la salute umana e per l’ambiente richiesti dalla direttiva 91/414/CEE.
Presupposti della valutazione e ruolo dei rapporti di riesame
Per entrambe le sostanze, la procedura è stata avviata su domanda di inclusione nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. La Commissione aveva già confermato la completezza dei fascicoli: con decisione 2000/784/CE per il beflubutamid e con decisione 97/865/CE per il VPN spodoptera exigua. I progetti di rapporto di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e il riesame si è concluso il 15 maggio 2007 con i rapporti di riesame della Commissione.
Effetti dell’inclusione e margini di discrezionalità degli Stati membri
L’iscrizione nell’allegato I ha l’effetto di consentire, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze in tutti gli Stati membri, ma sempre nel quadro e alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. La direttiva non armonizza integralmente la forma degli atti nazionali: lascia agli Stati membri la scelta delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento, purché sia raggiunto il risultato richiesto.
Obblighi di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 maggio 2008 e applicarle dal 1º giugno 2008. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È previsto anche l’obbligo di comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone un duplice livello di controllo sulle autorizzazioni già in essere. In primo luogo, entro il 31 maggio 2008 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti beflubutamid o VPN spodoptera exigua, verificando in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative alla sostanza, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione;
- che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
In secondo luogo, in deroga a tale termine, gli Stati membri devono riesaminare entro il 30 novembre 2007 ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una di tali sostanze, da sola o combinata con altre sostanze attive già incluse nell’allegato I, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Al termine del riesame, gli Stati membri devono verificare se il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Esiti del riesame e termini per la modifica o revoca
A seguito del riesame, gli Stati membri devono intervenire sulle autorizzazioni, se necessario:
- entro il 31 maggio 2009 per i prodotti contenenti beflubutamid o VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica;
- entro il 31 maggio 2009 oppure, per i prodotti con sostanze combinate, entro la data successiva stabilita dalle direttive che hanno incluso le altre sostanze attive nell’allegato I.
La direttiva prevede quindi una scansione temporale graduale, con un termine iniziale per il riesame tecnico e un termine successivo per l’adeguamento amministrativo delle autorizzazioni.
Condizioni specifiche di iscrizione nell’allegato I
L’allegato alla direttiva integra la tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con due nuove voci. Per il beflubutamid sono indicati:
- numero CAS 113614-08-7 e numero CIPAC 662;
- denominazione IUPAC: (RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide;
- purezza minima pari a 970 g/kg;
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1º dicembre 2007;
- scadenza dell’iscrizione: 30 novembre 2017.
Per il VPN spodoptera exigua sono indicati:
- numero CIPAC non attribuito;
- denominazione IUPAC non pertinente;
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1º dicembre 2007;
- scadenza dell’iscrizione: 30 novembre 2017.
Per entrambe le sostanze, la parte A dell’iscrizione limita le utilizzazioni autorizzabili: il beflubutamid può essere autorizzato solo come erbicida, mentre il VPN spodoptera exigua solo come insetticida. La parte B impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tengano conto delle conclusioni dei rapporti di riesame del 15 maggio 2007, incluse le appendici I e II.
Prescrizioni di sicurezza e misure di attenuazione del rischio
Per il beflubutamid, l’allegato specifica che gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e che le condizioni di utilizzo devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Questa clausola costituisce un vincolo sostanziale importante in sede di autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º dicembre 2007 ed è rivolta agli Stati membri. In pratica, produce effetti coordinati con l’entrata in vigore delle nuove iscrizioni nell’allegato I e con i termini di recepimento e di riesame previsti per gli ordinamenti nazionali.
Disposizioni principali
Inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, sulla base della valutazione positiva dei relativi fascicoli e dei rapporti di riesame della Commissione.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, di applicarle dal 1º giugno 2008 e di comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 31 maggio 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti beflubutamid o VPN spodoptera exigua, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I (salva la parte B dell’iscrizione) e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame specifico dei prodotti autorizzati e termini differenziati
In deroga al termine generale, l’articolo 3, paragrafo 2, prevede il riesame di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente tali sostanze entro il 30 novembre 2007 secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Dopo il riesame, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2009 per i prodotti con sostanza attiva unica; per i prodotti con sostanze combinate, entro il 31 maggio 2009 oppure alla data successiva prevista dalle direttive che hanno incluso le altre sostanze attive.
Condizioni specifiche dell’iscrizione
Nell’allegato alla direttiva sono fissate per il beflubutamid e per il VPN spodoptera exigua la data di entrata in vigore dell’iscrizione (1º dicembre 2007), la scadenza dell’iscrizione (30 novembre 2017) e le utilizzazioni ammesse: solo come erbicida per il beflubutamid e solo come insetticida per il VPN spodoptera exigua. Per il beflubutamid gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e prevedere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º dicembre 2007; l’articolo 5 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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