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direttiva

Direttiva 2007/53

Direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico l'allegato III relativo ai composti del fluoro. Introduce, per alcuni dentifrici con fluoruro, un'obbligatoria indicazione in etichetta destinata a limitare il rischio di ingestione nei bambini sotto i 6 anni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 19 aprile 2008 e applicarle dal 19 gennaio 2009.

Adeguamento tecnico dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con nuove prescrizioni di etichettatura per i dentifrici contenenti fluoruro.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare ai dentifrici contenenti fluoruro compreso tra 0,1 e 0,15% (1.000-1.500 ppm) ricompresi nell'allegato III, parte 1, ai numeri d'ordine da 26 a 43, nonché ai numeri 47 e 56. Le nuove regole riguardano gli Stati membri quanto al recepimento e gli operatori economici quanto all'etichettatura dei prodotti interessati. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Direttiva 2007/53/CE: modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici

La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE, con particolare riguardo ai composti del fluoro. Il considerando centrale richiama il parere del comitato scientifico per i prodotti di consumo, secondo cui il rischio di fluorosi nei bambini sotto i sei anni è minimo se il fluoruro proviene esclusivamente da dentifrici tra 1.000 e 1.500 ppm, purché tali prodotti siano usati secondo le raccomandazioni.

Obiettivo e ratio dell'intervento

L'obiettivo della direttiva è rafforzare la tutela dell'utilizzatore attraverso un aggiornamento tecnico delle limitazioni e delle condizioni applicabili ai composti del fluoro già elencati nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE. La modifica è adottata dopo consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo e risulta conforme al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda i prodotti cosmetici, e in particolare i dentifrici contenenti fluoruro tra 0,1 e 0,15% (corrispondenti, nel considerando, a 1.000-1.500 ppm). Le nuove prescrizioni si applicano alle voci dell'allegato III, parte 1, corrispondenti ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri 47 e 56. Il testo non introduce esclusioni ulteriori, ma prevede un'alternativa alla nuova avvertenza quando il prodotto riporti già l'indicazione che è controindicato per i bambini o che può essere usato soltanto da persone adulte.

Modifica normativa introdotta

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo il contenuto dell'allegato della direttiva 2007/53/CE. La parte operativa della modifica consiste nell'aggiunta, dopo ciascuna voce interessata, di un testo standard da riportare in etichetta per i dentifrici con fluoruro nella fascia indicata.

Prescrizione di etichettatura obbligatoria

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, se non è già presente l'avvertenza che li controindica per i bambini o che li riserva agli adulti, l'etichetta deve riportare la seguente indicazione:

  • "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."

Questa prescrizione mira a prevenire l'eccessiva ingestione di fluoruro da parte dei bambini piccoli e a guidare l'uso corretto del prodotto.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 aprile 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate insieme a una tabella di corrispondenza tra tali misure e la direttiva.

Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 19 gennaio 2009. Al momento dell'adozione, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento nella pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Comunicazioni ulteriori alla Commissione

Oltre al materiale di recepimento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza e monitoraggio dell'attuazione, tipico delle direttive di armonizzazione tecnica.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri, i quali sono tenuti a raggiungere il risultato imposto lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo quanto specificato nell'allegato della direttiva 2007/53/CE. La modifica riguarda i numeri d'ordine da 26 a 43 e i numeri 47 e 56 della parte 1 dell'allegato III, relativi ai composti del fluoro.

Nuova etichettatura obbligatoria per i dentifrici fluorurati

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, se non riportano già in etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini o che possono essere usati soltanto da persone adulte, è obbligatoria la dicitura: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."

Motivazione sanitaria della modifica

Dai considerando risulta che il comitato scientifico per i prodotti di consumo ritiene minima la preoccupazione di fluorosi nei bambini sotto i sei anni quando la sola fonte di esposizione al fluoruro sia il dentifricio contenente 1.000-1.500 ppm, purché usato secondo le raccomandazioni. La modifica mira quindi a rafforzare l'informazione al consumatore e l'uso sicuro del prodotto.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 19 aprile 2008 e applicarle a decorrere dal 19 gennaio 2009. Al momento dell'adozione, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tabella di corrispondenza.

Comunicazioni alla Commissione

Oltre al testo di recepimento con tabella di corrispondenza, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticietichettaturatutela dei consumatorisicurezza dei prodotti

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