Direttiva 2007/47
Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/47/CE modifica in modo ampio il diritto dell’Unione in materia di dispositivi medici, sia impiantabili attivi sia “classici”, per adeguarlo ai progressi tecnologici e rafforzare la protezione dei pazienti. Introduce o chiarisce definizioni chiave, amplia gli obblighi di valutazione clinica e post-marketing, rafforza la tracciabilità documentale, la vigilanza sugli incidenti e la cooperazione tra autorità, oltre a disciplinare in modo più puntuale software, monouso, ftalati e sostanze/derivati del sangue incorporati nei dispositivi. Prevede inoltre un termine di trasposizione al 21 dicembre 2008 e applicazione delle misure nazionali dal 21 marzo 2010.
Modifica il quadro UE sui dispositivi medici e sui dispositivi medici impiantabili attivi, rafforzando classificazione, valutazione clinica, vigilanza, trasparenza, requisiti di etichettatura e cooperazione tra autorità; inoltre esclude i dispositivi medico-diagnostici in vitro dall’ambito della direttiva sui biocidi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri quanto alla trasposizione delle modifiche introdotte alle direttive 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE sui dispositivi medici e 98/8/CE sui biocidi. Sul piano materiale incide su fabbricanti, mandatari nell’Unione, organismi notificati, autorità competenti nazionali, medici/personale autorizzato coinvolti in indagini cliniche e utilizzatori finali dei dispositivi. Rileva per dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi, dispositivi su misura, dispositivi per indagini cliniche, software destinato a finalità mediche, dispositivi contenenti sostanze medicinali o derivati del sangue umano e dispositivi contenenti ftalati; sono previste esclusioni per medicinali, sangue, organi/tessuti/cellule umani, organi/tessuti/cellule animali salvo casi specifici, nonché per i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai fini della direttiva 98/8/CE.
Direttiva 2007/47/CE: modifiche al quadro UE sui dispositivi medici e sui dispositivi medici impiantabili attivi
La direttiva interviene in modo ampio sulle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, aggiornando definizioni, requisiti essenziali, procedure di valutazione della conformità, vigilanza post-commercializzazione, controlli clinici e regole di classificazione. Il suo obiettivo è migliorare la coerenza del quadro normativo, tenendo conto dell’evoluzione tecnica, della sicurezza dei pazienti e della necessità di una sorveglianza più efficace del mercato.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva nasce dall’esigenza di recepire gli esiti del riesame del quadro normativo sui dispositivi medici e di dare seguito alle conclusioni della Commissione e del Consiglio. I considerando sottolineano in particolare:
- la necessità di chiarire la disciplina del software, dei dispositivi monouso e del ricondizionamento;
- l’opportunità di rafforzare la valutazione clinica e la vigilanza post-marketing;
- l’esigenza di maggiore trasparenza, cooperazione tra autorità e centralizzazione di alcuni dati in una banca dati europea;
- la necessità di armonizzare le regole sui dispositivi contenenti sostanze medicinali, derivati del sangue umano e ftalati.
Termine di trasposizione e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 dicembre 2008;
- applicarle a decorrere dal 21 marzo 2010;
- inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o corredarli di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Ambito di applicazione e definizioni
Le modifiche incidono soprattutto sulla disciplina dei dispositivi medici impiantabili attivi e dei dispositivi medici in generale, nonché su taluni profili della disciplina dei biocidi.
Tra le principali precisazioni:
- il concetto di "dispositivo medico" include anche il software quando il fabbricante lo destina specificamente a finalità diagnostiche e/o terapeutiche;
- il software generico, pur impiegato in un contesto sanitario, non è di per sé un dispositivo medico;
- il "dispositivo su misura" è quello fabbricato appositamente sulla base di prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato;
- i "dati clinici" sono le informazioni sulla sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall’impiego del dispositivo, con tre possibili fonti: indagini cliniche, letteratura scientifica su dispositivi analoghi equivalenti, altre relazioni cliniche pubblicate o non pubblicate;
- viene introdotta la figura del "mandatario" nell’Unione, quale interlocutore unico per le autorità quando il fabbricante non è stabilito nell’UE.
Sono inoltre precisate le esclusioni:
- medicinali disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE;
- sangue umano, prodotti derivati dal sangue, plasma o cellule ematiche umane, salvo i dispositivi che incorporano derivati del sangue umano in modo accessorio;
- organi, tessuti o cellule di origine umana, salvo la stessa eccezione;
- organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo l’uso di tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tali tessuti.
Per la direttiva 98/8/CE, viene espressamente esclusa anche la direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Requisiti essenziali, progettazione e sicurezza dei pazienti
Le modifiche ai requisiti essenziali rafforzano l’approccio safety by design e la protezione del paziente.
Per i dispositivi medici (in particolare nella direttiva 93/42/CEE) si prevede che:
- la progettazione e fabbricazione riducano al minimo i rischi di errore nell’uso, tenendo conto dell’ergonomia e dell’ambiente d’uso;
- si considerino il livello di conoscenza, esperienza, istruzione e formazione degli utilizzatori;
- sia assicurata la validazione del software secondo lo stato dell’arte, con riferimento al ciclo di vita di sviluppo, gestione del rischio, validazione e verifica;
- la dimostrazione della conformità includa una valutazione clinica;
- si tenga conto, se del caso, di sostanze pericolose, in particolare ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.
Per i dispositivi contenenti ftalati:
- deve essere apposta un’etichetta adeguata;
- se destinati a bambini, donne in gravidanza o in allattamento, il fabbricante deve fornire giustificazione specifica nella documentazione tecnica e informazioni sui rischi residui nelle istruzioni per l’uso.
Dispositivi contenenti sostanze medicinali o derivati del sangue umano
La direttiva introduce un regime dettagliato per i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze che, se utilizzate separatamente, sarebbero medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché per quelli contenenti derivati del sangue umano.
In sintesi:
- il dispositivo resta disciplinato dalla direttiva sui dispositivi medici, mentre il medicinale incorporato continua a essere soggetto alla direttiva 2001/83/CE per gli aspetti pertinenti;
- il fabbricante deve documentare la qualità, la sicurezza e l’utilità della sostanza accessoria;
- l’organismo notificato deve consultare un’autorità competente per i medicinali o l’EMEA/EMA;
- il parere scientifico deve essere reso entro 210 giorni dal ricevimento di una documentazione valida;
- per i dispositivi contenenti derivati del sangue umano, il parere scientifico dell’EMEA/EMA assume rilievo rafforzato e può impedire il rilascio del certificato se sfavorevole.
Sono previste anche regole specifiche di etichettatura: il dispositivo deve indicare, quando pertinente, che incorpora un derivato del sangue umano.
Classificazione dei dispositivi e regole tecniche
La direttiva modifica i criteri di classificazione dei dispositivi, con particolare rilievo per:
- software stand-alone, considerato dispositivo medico attivo;
- dispositivi invasivi collegati agli orifizi del corpo;
- dispositivi invasivi chirurgici temporanei e di lunga durata;
- dispositivi che incorporano derivati del sangue umano, collocati in classe III;
- dispositivi destinati a rilasciare energia ionizzante, a produrre effetti biologici o ad essere assorbiti.
Sono inoltre precisate le nozioni di:
- sistema circolatorio centrale;
- durata continua di utilizzo;
- dispositivi monouso.
Valutazione della conformità, organismi notificati e certificazioni
Le procedure di valutazione della conformità sono rafforzate in entrambi i corpi normativi.
Punti principali:
- i certificati rilasciati dagli organismi notificati hanno validità massima di cinque anni, rinnovabile per ulteriori periodi di massimo cinque anni;
- gli organismi notificati devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sui certificati rilasciati, sospesi, ritirati o rifiutati;
- in caso di mancata conformità, l’organismo notificato deve sospendere, ritirare o limitare il certificato, salvo misure correttive adeguate del fabbricante;
- il controllo della progettazione e della documentazione è calibrato sulla classe del dispositivo, sull’innovatività della tecnologia e sulla complessità del prodotto;
- per i dispositivi di classe IIa e IIb è prevista la valutazione di esemplari rappresentativi e un controllo successivo in sorveglianza.
Per i dispositivi su misura sono rafforzati gli obblighi documentali e di follow-up; la dichiarazione deve essere conservata e messa a disposizione del paziente, e il fabbricante deve anche valutare l’esperienza successiva alla produzione e informare le autorità degli incidenti rilevanti.
Indagini cliniche e valutazione clinica
La disciplina delle indagini cliniche è uno dei punti centrali della riforma.
La valutazione clinica:
- deve basarsi, in linea di principio, su dati clinici;
- può derivare da letteratura scientifica su dispositivi equivalenti, da tutte le indagini cliniche condotte o da dati combinati;
- deve essere documentata nella documentazione tecnica;
- deve essere aggiornata con i dati della sorveglianza post-vendita;
- nei dispositivi impiantabili e di classe III, le indagini cliniche sono normalmente richieste, salvo giustificazione.
Per l’avvio delle indagini cliniche:
- per i dispositivi di classe III, impiantabili e invasivi a lungo termine di classe IIa/IIb, il fabbricante può iniziare l’indagine dopo 60 giorni dalla notifica, salvo decisione contraria dell’autorità competente;
- gli Stati membri possono autorizzare l’avvio anticipato se il comitato etico ha espresso parere favorevole;
- per altri dispositivi, l’avvio può essere immediato previa notifica e parere favorevole del comitato etico.
Sono altresì previsti:
- obbligo di notifica della conclusione dell’indagine, con motivazione in caso di chiusura anticipata;
- comunicazione immediata alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di conclusione anticipata per motivi di sicurezza;
- registrazione integrale e immediata comunicazione degli eventi avversi gravi alle autorità competenti degli Stati membri interessati;
- applicazione della Dichiarazione di Helsinki per la conduzione delle indagini cliniche.
Vigilanza post-commercializzazione, incidenti e misure di salvaguardia
La direttiva rafforza la vigilanza degli incidenti e la gestione delle misure correttive.
Gli Stati membri devono assicurare la registrazione e valutazione centralizzata degli incidenti che riguardano:
- malfunzionamenti o alterazioni delle caratteristiche e prestazioni del dispositivo;
- inadeguatezza di etichettatura o istruzioni per l’uso;
- motivi tecnici o medici che impongano il ritiro sistematico di dispositivi dello stesso tipo.
Dopo la valutazione, gli Stati membri devono informare immediatamente Commissione e altri Stati membri delle misure adottate o previste per minimizzare il ripetersi degli incidenti.
Inoltre, se uno Stato membro ritiene necessario, per tutela della salute o delle esigenze di sanità pubblica:
- vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio;
- ritirare prodotti dal mercato;
- imporre requisiti particolari, può adottare misure transitorie motivate, con successivo esame della Commissione.
Banca dati europea, trasparenza e cooperazione
È istituita una banca dati europea contenente:
- certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati;
- dati della vigilanza sugli incidenti;
- dati sulle indagini cliniche.
I dati devono essere trasmessi in formato standard e la banca dati deve essere accessibile alle autorità competenti per lo svolgimento dei loro compiti.
Sul piano della trasparenza:
- alcune informazioni non sono considerate riservate, come i dati di registrazione dei fabbricanti/mandatari, le informazioni agli utilizzatori relative alle misure di sicurezza e il contenuto dei certificati;
- ulteriori condizioni di pubblicità potranno essere definite con misure di esecuzione.
Quanto alla cooperazione, gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti cooperino tra loro e con la Commissione, scambiando le informazioni necessarie per un’applicazione uniforme della direttiva. La Commissione organizza scambi di esperienze tra autorità di vigilanza del mercato.
Punti di attenzione pratici per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e imprese del settore medicale, la direttiva comporta in particolare:
- verifica dei processi di classificazione del prodotto, specie per software, monouso, dispositivi con sostanze medicinali o derivati del sangue, e dispositivi contenenti ftalati;
- revisione della documentazione tecnica e delle procedure di valutazione clinica;
- rafforzamento dei contratti e dei controlli verso fornitori e subappaltatori;
- attenzione agli obblighi di registrazione, vigilanza post-market e conservazione documentale per periodi fino a 15 anni nei dispositivi impiantabili;
- adeguamento dell’etichettatura e delle istruzioni per l’uso;
- verifica dei ruoli del mandatario nell’UE per fabbricanti extra-UE;
- coordinamento con i flussi di compliance regolatoria e con gli organismi notificati, soprattutto nei casi di dispositivi innovativi o a rischio elevato.
Disposizioni principali
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2008 e le applicano dal 21 marzo 2010 (art. 4). È richiesto il rinvio alla direttiva negli atti nazionali di recepimento e la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni interne rilevanti.
Definizioni e campo materiale
Sono ridefinite le nozioni di dispositivo medico, dispositivo su misura, dispositivi per indagini cliniche, destinazione, mandatario e dati clinici nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Si chiarisce che il software è dispositivo medico se specificamente destinato a finalità mediche; il software generico resta escluso. Si precisano le esclusioni per medicinali, sangue umano, organi/tessuti/cellule umani e animali, con eccezioni per dispositivi che incorporano derivati del sangue umano (art. 1 modificato delle direttive).
Requisiti essenziali, valutazione clinica e sicurezza
I dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali e, se sono anche macchine, anche i requisiti della direttiva 2006/42/CE più specifici. La conformità deve comprendere una valutazione clinica basata su dati clinici; per i dispositivi impiantabili e di classe III sono in linea di principio richieste indagini cliniche, salvo giustificazione. È rafforzata l’attenzione a ergonomia, istruzione degli utilizzatori, validazione del software, rischi da riutilizzo dei monouso e uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in particolare ftalati.
Valutazione della conformità e organismi notificati
Sono precisate e in parte rafforzate le procedure di valutazione della conformità, con maggior coinvolgimento degli organismi notificati, durata massima quinquennale dei certificati rinnovabili, esame della documentazione di progettazione commisurato al rischio e alla classe del dispositivo, e maggiore attenzione al controllo di fornitori e subappaltatori. Per alcuni dispositivi contenenti sostanze medicinali o derivati del sangue è prevista la consultazione dell’autorità competente per i medicinali o dell’EMEA/EMA entro 210 giorni.
Vigilanza, incidenti, misure di salvaguardia e banca dati
È rafforzato il sistema di vigilanza sugli incidenti e sulle azioni correttive, con obblighi di registrazione, valutazione centralizzata, informazione alla Commissione e agli altri Stati membri e possibilità per gli Stati membri di adottare misure transitorie per tutela della salute. Viene istituita una banca dati europea per i dati regolatori, i certificati, la vigilanza e le indagini cliniche, accessibile alle autorità competenti. Sono previsti anche obblighi di cooperazione tra autorità e Commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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