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Direttiva 2007/46

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( direttiva quadro ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/46/CE rifonde e sostituisce la precedente disciplina quadro sull’omologazione dei veicoli, creando un sistema unico e armonizzato valido per tutte le categorie di veicoli a motore e rimorchi. Stabilisce obblighi per Stati membri, costruttori e autorità di omologazione, disciplina le procedure di omologazione CE, la conformità della produzione, le modifiche delle omologazioni, le deroghe per nuove tecnologie, piccole serie e veicoli individuali, nonché le clausole di salvaguardia e i meccanismi di vigilanza post-omologazione. Prevede inoltre il recepimento entro il 29 aprile 2009, l’applicazione graduale per categoria di veicolo e un articolato sistema di allegati tecnici e di raccordo con regolamenti UNECE.

Istituisce un quadro armonizzato UE per l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, al fine di facilitare immatricolazione, vendita e messa in circolazione nel mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione CE dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi per l’uso su strada, dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, nonché alle parti e apparecchiature destinate ai veicoli contemplati. Copre anche l’omologazione individuale e le procedure di omologazione in più fasi; sono previste regole specifiche per veicoli completi, incompleti, completati, veicoli per uso speciale, veicoli prodotti in piccole serie, veicoli di fine serie e veicoli destinati al trasporto di persone o merci pericolose. Sono esclusi dall’ambito obbligatorio i trattori agricoli o forestali, i quadricicli e i veicoli cingolati; per talune categorie e usi speciali l’omologazione è facoltativa o soggetta a deroghe limitate.

Direttiva 2007/46/CE – quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina quadro sull’omologazione dei veicoli, con l’obiettivo di creare un sistema comunitario armonizzato per facilitare la libera circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche nel mercato interno. Il testo coordina la normativa UE con i regolamenti UNECE aderiti dalla Comunità e prevede un’applicazione graduale per categorie di veicoli, accompagnata da disposizioni transitorie e deroghe controllate.

Finalità e impostazione del sistema

La direttiva mira a sostituire i sistemi nazionali di omologazione con una procedura comunitaria basata sull’armonizzazione totale. Il risultato perseguito è duplice: da un lato garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, tutela ambientale ed efficienza energetica; dall’altro semplificare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nell’Unione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi per uso stradale, i sistemi, i componenti e le entità tecniche destinati a tali veicoli, nonché le parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati. Sono incluse le omologazioni individuali, le omologazioni in più fasi, le procedure per veicoli completi, incompleti e completati, i veicoli per uso speciale, i veicoli di piccola serie, i veicoli di fine serie e talune categorie di veicoli soggette a regimi particolari.

Sono esclusi dall’applicazione obbligatoria:

  • i trattori agricoli o forestali;
  • i quadricicli;
  • i veicoli cingolati.

Per alcuni veicoli speciali o di servizio, l’omologazione ai sensi della direttiva è facoltativa, purché siano rispettate le prescrizioni di base previste.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 contiene il lessico tecnico-portante della direttiva. Tra le nozioni più rilevanti:

  • omologazione CE e omologazione nazionale;
  • omologazione individuale;
  • omologazione in più fasi, a tappe, in un’unica tappa e mista;
  • veicolo completo, incompleto, completato, di fine serie;
  • sistema, componente ed entità tecnica;
  • costruttore, rappresentante del costruttore, autorità di omologazione e servizio tecnico;
  • certificato di conformità, scheda di omologazione e fascicolo di omologazione.

La direttiva definisce inoltre le categorie di veicoli M, N e O, le sottocategorie, i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i tipi/varianti/versioni, con criteri tecnici dettagliati negli allegati.

Obblighi degli Stati membri e dei costruttori

Gli Stati membri devono rilasciare l’omologazione solo per prodotti conformi e devono impedire che siano immatricolati, venduti o messi in circolazione prodotti non conformi. Devono inoltre istituire o designare le autorità competenti e comunicarne i dati alla Commissione.

Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura e della conformità della produzione. Nelle omologazioni in più fasi ogni costruttore risponde della propria fase; se il costruttore è stabilito fuori dalla Comunità, deve designare un rappresentante nella Comunità.

Procedure di omologazione CE

La direttiva prevede tre modelli di omologazione CE dei veicoli:

  • omologazione a tappe;
  • omologazione in un’unica tappa;
  • omologazione mista.

Per i sistemi, componenti ed entità tecniche la domanda è presentata una sola volta per tipo e in un solo Stato membro. Il costruttore può essere invitato a fornire informazioni supplementari e a mettere a disposizione i campioni necessari per le prove.

Le omologazioni sono rilasciate solo dopo il controllo delle procedure di conformità della produzione. L’autorità può rifiutare l’omologazione anche se il veicolo, pur formalmente conforme, rischia di compromettere gravemente sicurezza, ambiente o sanità pubblica.

Prove, servizi tecnici e metodi di prova virtuali

La conformità alle prescrizioni tecniche è dimostrata mediante prove eseguite da servizi tecnici designati. Per alcuni atti normativi è ammesso, previo accordo dell’autorità, l’impiego di metodi di prova virtuali, secondo condizioni fissate negli allegati.

I servizi tecnici sono classificati in quattro categorie:

  • categoria A: esecuzione delle prove nelle proprie installazioni;
  • categoria B: supervisione delle prove presso il costruttore o terzi;
  • categoria C: valutazione delle procedure di conformità della produzione;
  • categoria D: supervisione o esecuzione di prove e ispezioni sulla conformità della produzione.

La direttiva disciplina in modo molto dettagliato la designazione, la valutazione, la notifica e il controllo periodico dei servizi tecnici.

Conformità della produzione

L’autorità che rilascia l’omologazione deve verificare l’esistenza di procedure atte a garantire che i prodotti in produzione restino conformi al tipo omologato. Il costruttore deve disporre di controlli interni, registri delle prove, accesso alle attrezzature di prova, analisi dei risultati e procedure correttive in caso di non conformità.

Se la conformità della produzione viene meno o i piani di controllo divergono in modo significativo, l’autorità deve adottare misure correttive, fino alla revoca dell’omologazione.

Certificato di conformità e marchi

Per ogni veicolo completo, incompleto o completato fabbricato conformemente a un tipo omologato, il costruttore deve rilasciare un certificato di conformità. Il certificato deve essere redatto in una lingua ufficiale UE, strutturato in modo antifalsificazione e contenere solo le restrizioni previste dai testi normativi.

Per i componenti e le entità tecniche è previsto il marchio di omologazione CE; in assenza di tale marchio, il costruttore deve apporre almeno il proprio marchio commerciale e un’indicazione del tipo o del numero di identificazione.

Modifiche, estensioni e cessazione di validità

Ogni modifica delle informazioni nel fascicolo di omologazione deve essere comunicata immediatamente all’autorità competente. La revisione del fascicolo o l’estensione dell’omologazione dipendono dalla natura della modifica, dall’esito di eventuali nuove prove e dall’entrata in vigore di nuove prescrizioni.

L’omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida quando:

  • entrano in vigore nuove prescrizioni non aggiornabili nell’omologazione esistente;
  • la produzione cessa definitivamente;
  • interviene una restrizione speciale.

Il costruttore deve informare l’autorità, che a sua volta notifica gli altri Stati membri nei termini previsti.

Omologazioni di piccola serie, individuali e veicoli di fine serie

La direttiva prevede tre meccanismi di flessibilità:

  • omologazione CE di piccole serie, con limiti quantitativi massimi annui, per la categoria M1 pari a 1 000 unità nell’Unione;
  • omologazione nazionale di piccole serie, con limiti per Stato membro: 75 M1, 250 M2/M3, 500 N1, 250 N2/N3, 500 O1/O2, 250 O3/O4;
  • omologazione individuale di un veicolo particolare, con prescrizioni alternative equivalenti.

Per i veicoli di fine serie, l’articolo 27 consente l’immatricolazione, vendita o messa in circolazione entro limiti temporali e quantitativi specifici, di regola 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per i completati dalla perdita di validità dell’omologazione CE.

Salvaguardie e richiami

La direttiva contiene due livelli di intervento ex post:

  • clausole di salvaguardia per prodotti formalmente conformi ma pericolosi, con blocco temporaneo fino a sei mesi;
  • misure per la non conformità al tipo omologato, con possibile revoca dell’omologazione.

In aggiunta, l’articolo 31 introduce un controllo preventivo per parti o apparecchiature che possono compromettere il funzionamento di sistemi essenziali di sicurezza o ambientali, con elenco dedicato nell’allegato XIII e requisiti di marcatura, imballaggio e autorizzazione. L’articolo 32 regola il richiamo dei veicoli in caso di grave rischio.

Regolamenti UNECE ed equivalenze

Una parte significativa del sistema è costruita sull’integrazione dei regolamenti UNECE aderiti dalla Comunità. I regolamenti UNECE elencati negli allegati sono parte integrante del sistema di omologazione oppure, per quelli elencati nell’allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle corrispondenti direttive o regolamenti UE.

La direttiva consente inoltre al Consiglio di riconoscere l’equivalenza con regolamentazioni internazionali o di paesi terzi nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali.

Informazioni tecniche, utenti e operatori indipendenti

Il costruttore non può fornire informazioni tecniche difformi da quelle omologate. Quando previsto dagli atti normativi, deve fornire agli utenti istruzioni e informazioni sulle condizioni particolari d’uso, nelle lingue ufficiali dell’Unione.

Il costruttore del veicolo deve inoltre mettere a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le informazioni necessarie per l’omologazione, potendo imporre obblighi di riservatezza per proteggere dati non pubblici e proprietà intellettuale.

Attuazione, comitato e allegati tecnici

La Commissione è assistita dal Comitato tecnico — Veicoli a motore e può adottare numerosi atti di esecuzione o aggiornamento degli allegati, anche per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, alle esigenze delle persone con disabilità, ai nuovi regolamenti UNECE e alle urgenze di sicurezza o ambiente.

Gli allegati costituiscono la parte più tecnica della direttiva e includono:

  • categorie e tipi di veicoli;
  • schede informative e schede di omologazione;
  • elenco degli atti normativi applicabili;
  • procedure di omologazione, conformità della produzione e omologazione in più fasi;
  • classificazione dei servizi tecnici;
  • sistemi di numerazione delle omologazioni;
  • allegati su piccole serie, veicoli di fine serie, parti a rischio significativo e modelli documentali.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 29 aprile 2009 le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche sostanziali della direttiva, applicandole dalla stessa data. La direttiva 70/156/CEE è stata abrogata con effetto dal 29 aprile 2009.

L’applicazione è stata graduata per categorie e tipologie di veicolo secondo l’allegato XIX, con date distinte per nuovi tipi e tipi esistenti, e con ulteriori proroghe per talune categorie. Sono inoltre previste misure sulle sanzioni, da definire in diritto nazionale e da notificare alla Commissione entro il 29 aprile 2009.

Profili operativi di interesse per professionisti

Per avvocati, consulenti e commercialisti che assistono costruttori o importatori, i punti più rilevanti sono:

  • la gestione documentale dell’omologazione e del fascicolo tecnico;
  • la corretta identificazione di tipo, variante e versione;
  • l’applicazione delle deroghe per piccole serie, veicoli speciali, omologazioni individuali e veicoli di fine serie;
  • il coordinamento tra omologazioni UE e regolamenti UNECE;
  • la conformità della produzione e la tracciabilità dei veicoli, anche ai fini di richiamo e revoca;
  • i profili sanzionatori e di responsabilità connessi alla commercializzazione di prodotti non conformi.

Disposizioni principali

Quadro armonizzato e obiettivo

L’articolo 1 istituisce un quadro armonizzato con disposizioni amministrative e requisiti tecnici generali per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi rientranti nel campo di applicazione e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, per semplificarne immatricolazione, vendita e messa in circolazione. La direttiva disciplina anche la vendita e la messa in circolazione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 si applica a veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi, all’omologazione individuale e alle parti e apparecchiature destinate ai veicoli contemplati. Sono esclusi i trattori agricoli o forestali, i quadricicli e i veicoli cingolati; per veicoli da cantiere, blindati, macchine mobili e veicoli da corsa l’omologazione è facoltativa, entro i limiti indicati. Per prototipi usati nei programmi di prova è ammessa l’omologazione individuale facoltativa.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, atto normativo, direttiva particolare o regolamento, omologazione CE, omologazione nazionale, omologazione individuale, omologazione in più fasi, a tappe, in un’unica tappa e mista, nonché veicolo completo, incompleto, completato, veicolo di fine serie, sistema, componente, entità tecnica, costruttore, rappresentante del costruttore, autorità di omologazione, servizio tecnico, metodo di prova virtuale, certificato di conformità, scheda di omologazione e fascicolo di omologazione.

Obblighi degli Stati membri

L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare il rispetto degli obblighi della direttiva da parte dei costruttori, di rilasciare omologazioni solo a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche conformi e di immatricolare o autorizzare vendita e messa in circolazione solo per prodotti conformi. Gli Stati membri devono inoltre istituire o designare le autorità competenti e notificarle alla Commissione ai sensi dell’articolo 43.

Responsabilità dei costruttori

L’articolo 5 attribuisce al costruttore la responsabilità verso l’autorità di omologazione per tutti gli aspetti della procedura e per la conformità della produzione. Nelle omologazioni in più fasi ciascun costruttore risponde della fase in cui interviene e delle modifiche apportate ai componenti o sistemi già omologati; i costruttori stabiliti fuori dalla Comunità devono designare un rappresentante stabilito nella Comunità.

Procedure di omologazione CE dei veicoli

L’articolo 6 consente tre procedure: omologazione a tappe, in un’unica tappa e mista. Sono previste regole diverse per la documentazione informativa, l’accesso ai fascicoli e la sostituzione di talune schede con verbali di prova. Per un tipo di veicolo può essere presentata una sola domanda in un solo Stato membro; il costruttore deve fornire ulteriori informazioni su richiesta e mettere a disposizione i veicoli necessari alle prove.

Procedure di omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche

L’articolo 7 disciplina la domanda di omologazione per sistemi, componenti ed entità tecniche: una sola domanda per tipo e in un solo Stato membro, accompagnata dalla documentazione informativa prevista dagli atti normativi pertinenti e, su richiesta, da informazioni supplementari e dai campioni necessari alle prove.

Regole generali di rilascio e scambio di informazioni

L’articolo 8 stabilisce che gli Stati membri rilasciano l’omologazione CE solo dopo aver verificato la corretta applicazione delle procedure di conformità della produzione. Possono rifiutare l’omologazione se il prodotto, pur conforme, compromette gravemente sicurezza, ambiente o sanità pubblica. Le autorità devono scambiarsi copie delle schede di omologazione entro 20 giorni lavorativi e comunicare rifiuti, revoche e elenchi trimestrali delle omologazioni rilasciate, modificate, rifiutate o revocate.

Omologazione CE dei veicoli e omologazioni in più fasi

L’articolo 9 disciplina il rilascio dell’omologazione per veicoli completi, veicoli per uso speciale e veicoli incompleti o completati. Le procedure applicabili sono quelle degli allegati V e XVII. La scheda di omologazione deve riportare eventuali restrizioni o esenzioni e, nei casi di omologazione mista o in un’unica tappa, i riferimenti ai verbali di prova o all’elenco degli atti normativi applicabili.

Omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche

L’articolo 10 prevede il rilascio dell’omologazione CE per sistemi, componenti ed entità tecniche conformi ai requisiti tecnici degli atti normativi pertinenti. Se un componente o un’entità tecnica è omologato solo in relazione ad altri elementi del veicolo, l’omologazione è limitata e la scheda deve specificare restrizioni d’uso e condizioni particolari di montaggio.

Prove e metodi di prova virtuali

L’articolo 11 stabilisce che la conformità è dimostrata mediante prove eseguite da servizi tecnici designati; il costruttore può proporre un elemento rappresentativo anche se non pienamente rappresentativo del tipo, e, per taluni atti normativi elencati nell’allegato XVI, può ricorrere a metodi di prova virtuali previo accordo dell’autorità di omologazione. La Commissione aggiorna l’elenco e le condizioni dei metodi virtuali mediante procedura di comitato.

Conformità della produzione

L’articolo 12 impone allo Stato membro che rilascia l’omologazione di verificare, anche con altri Stati membri, l’esistenza e l’adeguatezza delle misure di conformità della produzione. Se le misure mancano o divergono significativamente dai piani convenuti, l’autorità adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell’omologazione.

Modifiche, revisioni ed estensioni delle omologazioni

Gli articoli 13-16 disciplinano la gestione delle modifiche al fascicolo di omologazione. Il costruttore deve comunicare immediatamente ogni variazione; la modifica può dar luogo a revisione o estensione, con nuova scheda o pagine aggiornate e aggiornamento dell’indice del fascicolo. Le modifiche devono essere comunicate anche alle autorità degli altri Stati membri.

Cessazione di validità dell’omologazione

L’articolo 17 indica che l’omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida quando entrano in vigore nuove prescrizioni non recepibili nella vecchia omologazione, quando cessa definitivamente la produzione o quando interviene una restrizione speciale. Il costruttore deve informare l’autorità; questa notifica le omologhe autorità degli altri Stati membri entro 20 giorni lavorativi quando la produzione cessa definitivamente.

Certificato di conformità e marchio di omologazione

L’articolo 18 impone al costruttore titolare dell’omologazione CE di rilasciare un certificato di conformità per ciascun veicolo completo, incompleto o completato, in lingua ufficiale UE e in formato non falsificabile. L’articolo 19 disciplina il marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche e il marchio minimo in assenza di tale marchio.

Deroghe per nuove tecnologie e nuove concezioni

L’articolo 20 consente, su richiesta del costruttore e previa autorizzazione della Commissione, l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche che incorporano tecnologie incompatibili con uno o più atti normativi. In attesa della decisione, lo Stato membro può rilasciare un’omologazione provvisoria valida solo nel proprio territorio; se la Commissione rifiuta l’autorizzazione, la revoca interviene dopo sei mesi. La validità dell’autorizzazione non può essere inferiore a 36 mesi.

Adeguamento degli atti normativi alle deroghe

L’articolo 21 prevede che, se vi sono validi motivi per una deroga ex articolo 20, la Commissione adotti i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari o i regolamenti, anche tramite modifica del regolamento UNECE interessato. Se gli atti non sono adeguati, la validità della deroga può essere prorogata con nuova decisione.

Piccole serie e omologazione nazionale di piccole serie

Gli articoli 22 e 23 disciplinano l’omologazione CE per piccole serie e l’omologazione nazionale di piccole serie. Per le piccole serie UE il limite è, per la categoria M1, 1 000 unità annue nell’Unione; per l’omologazione nazionale gli Stati membri fissano limiti che non possono superare 75 M1, 250 M2/M3, 500 N1 e O1/O2, 250 N2/N3 e O3/O4. Sono previste prescrizioni alternative equivalenti per sicurezza e ambiente e l’accettazione da parte degli altri Stati membri secondo condizioni e termini specifici.

Omologazioni individuali

L’articolo 24 consente agli Stati membri di esentare un singolo veicolo da una o più disposizioni, imponendo prescrizioni alternative equivalenti per sicurezza e ambiente. Non sono ammesse prove distruttive; si devono accettare eventuali omologazioni CE di sistemi, componenti o entità tecniche. L’articolo 25 precisa che la procedura può applicarsi nelle fasi successive del completamento ma non può sostituire una fase intermedia della normale omologazione in più fasi.

Immatricolazione, vendita e veicoli di fine serie

L’articolo 26 ammette solo la vendita, immatricolazione o messa in circolazione di veicoli accompagnati da certificato di conformità valido, salvo le esenzioni previste. L’articolo 27 consente, entro i limiti dell’allegato XII e per un periodo limitato, l’immatricolazione e la vendita di veicoli di fine serie, con limiti di 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per i completati dalla scadenza dell’omologazione CE; la richiesta va presentata all’autorità competente e gli Stati membri decidono entro tre mesi.

Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

L’articolo 28 subordina la commercializzazione dei componenti e delle entità tecniche alla conformità agli atti normativi pertinenti e al marchio previsto. Sono previste deroghe per componenti destinati a nuovi veicoli non contemplati dalla direttiva, per componenti esentati ai sensi dell’articolo 20 e per taluni componenti destinati a veicoli non soggetti a omologazione CE al momento della loro messa in circolazione.

Clausole di salvaguardia e non conformità

Gli articoli 29 e 30 consentono agli Stati membri di intervenire quando un prodotto conforme presenta un grave rischio o quando veicoli/sistemi/componenti/entità tecniche non sono conformi al tipo omologato. Sono previste sospensioni temporanee fino a sei mesi, comunicazioni immediate alla Commissione e agli altri Stati membri, eventuale modifica degli atti normativi e revoca dell’omologazione se necessario.

Autorizzazione e controllo di parti o apparecchiature a rischio significativo

L’articolo 31 introduce un controllo preventivo per parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali di sicurezza o prestazione ambientale, elencate nell’allegato XIII. La Commissione stabilisce procedure, requisiti, marcatura, imballaggio e aggiorna l’elenco; dal 29 ottobre 2007 gli Stati membri non possono adottare nuove disposizioni nazionali su tali parti. L’articolo 32 disciplina il richiamo dei veicoli quando un grave rischio impone azioni correttive.

Motivazione delle decisioni e rimedi

L’articolo 33 richiede che ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita sia motivata e notificata all’interessato con indicazione dei mezzi di impugnazione e dei termini previsti dal diritto nazionale.

Regolamenti UNECE ed equivalenze

Gli articoli 34 e 35 integrano i regolamenti UNECE aderiti dalla Comunità nel sistema di omologazione CE e ne riconoscono, per quelli elencati nell’allegato IV, parte II, l’equivalenza alle corrispondenti direttive o regolamenti. L’articolo 36 consente al Consiglio di riconoscere l’equivalenza anche con regolamentazioni internazionali o di paesi terzi nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali.

Informazioni tecniche

Gli articoli 37 e 38 disciplinano le informazioni da fornire agli utenti e ai costruttori di componenti o entità tecniche. Le informazioni tecniche non possono discostarsi da quelle omologate; quando previsto dagli atti normativi, devono essere fornite istruzioni all’utente in lingue ufficiali UE. Il costruttore del veicolo deve mettere a disposizione le informazioni necessarie per l’omologazione dei componenti e può imporre obblighi di riservatezza.

Attuazione, comitato e servizi tecnici

Gli articoli 39-43 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare i provvedimenti di applicazione e di aggiornare allegati e requisiti tecnici, assistita dal Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM). Gli articoli 41-43 disciplinano designazione, valutazione, notifica e pubblicazione dei servizi tecnici, distinguendo le categorie A-D e prevedendo controlli periodici, accreditamento/valutazione e registri.

Disposizioni transitorie e date di applicazione

L’articolo 44 consente, nelle more delle modifiche necessarie, di continuare a rilasciare omologazioni nazionali per talune categorie, purché basate su prescrizioni armonizzate. L’articolo 45 fissa l’applicazione graduale della direttiva: dal 29 aprile 2009 per i nuovi tipi di veicoli e per i nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche; per alcune categorie e per i veicoli per uso speciale sono previste date ulteriori e periodi transitori nell’allegato XIX.

Sanzioni e valutazione ex post

L’articolo 46 impone agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva e degli atti normativi dell’allegato IV, da notificare alla Commissione entro il 29 aprile 2009. L’articolo 47 prevede una relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 29 aprile 2011 e una relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio entro il 29 ottobre 2011, con eventuali proposte di modifica o di differimento delle date di applicazione.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 48 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per le modifiche sostanziali e di applicarle dal 29 aprile 2009. L’articolo 49 abroga la direttiva 70/156/CEE con effetto dal 29 aprile 2009, fatti salvi gli obblighi di recepimento delle direttive elencate nell’allegato XX. L’articolo 50 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 51 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasportimercato internosicurezza stradaleambienteomologazione veicoli

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