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direttiva

Direttiva 2007/54

Direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in via tecnica la disciplina UE sui prodotti cosmetici, modificando gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE per rafforzare il controllo delle sostanze utilizzate nelle tinture per capelli. In particolare, sposta nell’elenco delle sostanze vietate alcune sostanze per le quali non sono stati presentati dati aggiornati di sicurezza e rimuove tali sostanze dalle voci generiche dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 18 giugno 2008.

Direttiva di modifica tecnica della disciplina UE sui prodotti cosmetici, finalizzata ad aggiornare gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE in materia di sostanze usate nelle tinture per capelli.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con particolare riguardo alle tinture per capelli e alle sostanze chimiche impiegate in tale ambito. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire mediante il recepimento nel diritto nazionale; non introduce un regime autonomo di applicazione diretta ai privati, ma richiede l’adeguamento delle norme nazionali entro i termini fissati. Le modifiche riguardano in modo specifico l’elenco delle sostanze vietate (allegato II) e l’elenco delle sostanze soggette a restrizioni/condizioni (allegato III).

Direttiva 2007/54/CE della Commissione: aggiornamento degli allegati II e III della direttiva cosmetici

La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici con una modifica tecnica mirata alle tinture per capelli. Il contesto scientifico richiamato nei considerando evidenzia che il SCCP aveva espresso preoccupazioni sui rischi potenziali e aveva raccomandato una strategia generale di valutazione della sicurezza, inclusa la verifica della potenziale genotossicità/mutagenicità delle sostanze impiegate.

Finalità e logica dell’intervento

La misura recepisce una strategia concordata tra Commissione, Stati membri e parti interessate per sottoporre le sostanze per tinture per capelli a un controllo più rigoroso. Il criterio guida è che le sostanze prive di dati aggiornati di sicurezza, sufficienti per una valutazione adeguata del rischio, debbano essere collocate nell’allegato II, cioè tra le sostanze vietate.

Ambito materiale di applicazione

La direttiva riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, ma l’intervento sostanziale si concentra sulle sostanze chimiche utilizzate nelle tinture per capelli. Le modifiche incidono sugli elenchi allegati alla direttiva-quadro:

  • allegato II, relativo alle sostanze vietate;
  • allegato III, relativo alle sostanze ammesse solo con limitazioni o condizioni specifiche.

Modifiche all’allegato II: inserimento di nuove sostanze vietate

L’allegato alla direttiva aggiunge numerose sostanze con i numeri d’ordine da 1244 a 1328. Il tratto comune è che si tratta di sostanze da usare nelle tinture per capelli e i relativi sali, talvolta con indicazione del numero CAS e della denominazione INCI/comune.

Tra le sostanze espressamente richiamate nel testo figurano, in particolare:

  • 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali;
  • 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali;
  • N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali;
  • N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali;
  • Toluene-3,4-diammina e suoi sali.

La direttiva precisa che tali sostanze, in precedenza elencate come voci generiche nell’allegato III, devono essere espressamente collocate nell’allegato II, con conseguente divieto di utilizzo nelle condizioni prima previste.

Modifiche all’allegato III: esclusioni e allineamento delle voci generiche

Per evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra allegati, la parte 1 dell’allegato III è modificata nei numeri d’ordine 8 e 9.

  • Al numero d’ordine 8, la voce viene integrata per escludere le sostanze corrispondenti ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 dell’allegato II.
  • Al numero d’ordine 9, la voce viene integrata per escludere le sostanze corrispondenti ai numeri d’ordine 1310 e 1313 dell’allegato II, oltre alla sostanza già richiamata al numero 364 dell’allegato II.

Inoltre, nella parte 2 dell’allegato III sono cancellati i numeri d’ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva è tipicamente una direttiva di armonizzazione tecnica e impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adeguare il proprio ordinamento agli allegati modificati.

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 marzo 2008;
  • applicare tali disposizioni dal 18 giugno 2008;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
  • includere un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise a livello nazionale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e vincolatività

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è destinata agli Stati membri, che devono quindi trasporla e applicarla nel rispetto dei termini indicati.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore cosmetico, il dato centrale è che alcune sostanze usate nelle tinture per capelli sono trasferite dal regime di restrizione a quello di divieto. Occorre quindi verificare, alla luce del recepimento nazionale e della disciplina applicabile dal 18 giugno 2008, la conformità delle formulazioni, delle schede tecniche e della documentazione di prodotto agli allegati aggiornati della direttiva 76/768/CEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE

L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva. La modifica ha natura tecnico-scientifica e deriva dalla valutazione del rischio delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli.

Inclusione nell’allegato II delle sostanze prive di dati aggiornati di sicurezza

I considerando chiariscono che le sostanze per le quali non siano stati presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, tali da consentire un’adeguata valutazione del rischio, devono essere incluse nell’allegato II. Nell’allegato sono aggiunte numerose voci tra i numeri d’ordine 1244 e 1328, tra cui anche 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali, 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, Toluene-3,4-diammina e suoi sali.

Rettifica dell’allegato III, parte 1, per evitare sovrapposizioni

Nell’allegato III, parte 1, le voci generiche ai numeri d’ordine 8 e 9 sono modificate per escludere espressamente le sostanze ora inserite nell’allegato II ai numeri 1309, 1311, 1312, 1310 e 1313. In questo modo si evita che le stesse sostanze restino contemporaneamente in regimi diversi all’interno dell’allegato III e dell’allegato II.

Cancellazione di voci dell’allegato III, parte 2

Sono cancellati dall’allegato III, parte 2, i numeri d’ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 18 marzo 2008. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 18 giugno 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza, e indicare un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorichimica industrialetutela della salutemercato interno

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