Cassazione Penale, Sentenza n. 25078/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furto in abitazione. Tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione in appello per mancata notifica al nuovo difensore (avv. Tenace) e notifica invece all'avv. Casale; 2) omessa/insufficiente motivazione sulla responsabilità, con contestazione del riconoscimento operato dalla persona offesa (distanza e posizione di spalle); 3) illegittimità della pena per errata applicazione dell'art. 624-bis c.p. e della diminuzione; il ricorrente sosteneva che la pena base era stata individuata sulla base della fattispecie aggravata anziché sulla fattispecie semplice applicabile ratione temporis.
La decisione
Rigetto del ricorso. Primo motivo inammissibile perché dagli atti non risulta la nomina/deposito dell'avv. Tenace né la revoca valida dell'avv. Casale; il fascicolo d'ufficio mostra che l'appello non era sottoscritto dall'avv. Tenace e che in udienza l'avv. Casale è stato sostituito da un altro avvocato delegato. Secondo motivo infondato: il riconoscimento da parte della persona offesa è ritenuto distinto e credibile e la prova è corroborata dal ritrovamento della refurtiva sotto il letto dell'imputato; la Cassazione non rivede la valutazione del merito. Terzo motivo non fondato: pur rilevando qualche errore argomentativo relativo all'individuazione della pena base, la pena concreta di 3 anni rientra nella cornice edittale vigente ratione temporis e risulta congruamente motivata in relazione agli indici di cui all'art. 133 c.p.; quindi nessuna illegittimità tale da incidere sulla decisione. Condanna al pagamento (spese).
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità per mancata notifica al difensore; la Corte ha verificato l'effettiva presenza negli atti dell'atto di nomina e della revoca, ritenendo la deduzione infondata in assenza di documentazione nel fascicolo d'ufficio.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata congiuntamente all'art. 178 in ordine alla validità della citazione in appello; la Corte ha valutato la regolarità formale sulla base del fascicolo e della effettiva rappresentanza in udienza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'estensione dei motivi di ricorso: la Corte ha riportato che i motivi sono stati dedotti nei limiti previsti dalla norma, con controllo della documentazione prodotta.
art. 192 cod. proc. pen.
La norma sull'identificazione faccia a faccia è stata richiamata per segnalare che non trova applicazione al caso di specie; tuttavia la Corte ha ritenuto valide le dichiarazioni della persona offesa anche senza l'applicazione formale di tale disciplina, soprattutto in presenza di riscontri oggettivi.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sanzionatoria per il furto in abitazione; la questione era quale comma fosse applicabile ratione temporis. La Corte ha osservato un errore argomentativo nelle sentenze di merito ma ha ritenuto che la pena concretamente inflitta rientrasse comunque nella cornice edittale applicabile alla data del fatto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato congruamente la scelta della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, precedente specifico) e che tale motivazione giustifichi la pena inflitta entro i limiti dell'orientamento normativo.
Massime di principio
- Le nullità processuali relative alla rappresentanza devono essere comprovate nei documenti depositati nel fascicolo d'ufficio: mera allegazione extracartacea senza deposito non è sufficiente.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: può sindacare solo i vizi di diritto e la correttezza logico-giuridica della motivazione, non compiere una reinterpretazione del compendio probatorio.
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa può essere ritenuto decisivo se descritto come distinto e coerente e se corroborato da elementi oggettivi (es. ritrovamento della refurtiva); l'assenza di forme tecniche specifiche di identificazione non invalida automaticamente la prova.
- Errori di motivazione nel richiamo a specifiche disposizioni sanzionatorie non comportano automaticamente la riforma della pena se la misura concretamente inflitta rientra nella cornice edittale applicabile ratione temporis e risulta congruamente giustificata in base agli indici di cui all'art. 133 c.p.
- Le deduzioni difensive relative a nomine o revoche di procuratori devono essere tempestivamente annotate e depositate nel fascicolo per valere come eccezione procedurale; in mancanza, il difensore mostrato nel processo è considerato legittimo.
- Quando si impugna la motivazione di merito per insufficienza o contraddittorietà, occorre dimostrare che la lacuna incide sul giudizio di responsabilità o sulla decisione: contestazioni di mero apprezzamento probatorio sono inammissibili in Cassazione.
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