Sentenza n. 415/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1081/2024, depositata e resa pubblica il 04.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11075/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1081/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1081/2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notifica del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato e che il ricorso rispettava il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inadempimento del Ministero risultava incontestato e non erano contestati né l'an né il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditare l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di astreinte, poiché la condanna già pronunciata dal giudice civile alla corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria è stata ritenuta idonea a coprire anche l'eventuale ritardo successivo al termine assegnato per l'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la possibilità di disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché il titolo esecutivo già comprendeva la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, ritenuta idonea a compensare anche l'eventuale ulteriore ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile e oggetto dell'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo esecutivo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notifica consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento al giudicato né l'ammontare della prestazione dovuta, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'esecuzione del comando giudiziale, indicando un termine per adempiere e le concrete modalità di soddisfazione del creditore.
- In caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e le modalità di attivazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già riconosce, fino al saldo, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria e tale previsione è ritenuta idonea a compensare anche il ritardo successivo al termine assegnato per l'adempimento.
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