Sentenza n. 625/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2906/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già vittoriosi in separati giudizi davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, avevano ottenuto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico spettante. La sentenza n. 2906/2024, notificata al Ministero il 10 luglio 2024, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 31 marzo 2025. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. I ricorrenti hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l'erogazione degli importi dovuti per gli anni scolastici indicati nel giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l'integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato l'esistenza del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Milano e il decorso, dalla notificazione del titolo esecutivo, del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In mancanza della prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, di erogare 500 euro per ciascun anno scolastico dovuto: 1.000 euro alla prima ricorrente, 1.000 euro alla seconda, 1.500 euro al terzo, 1.000 euro alla quarta e 2.000 euro alla quinta. Ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attribuzione dell'incarico dopo istanza del creditore e decorso del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Milano risulta passata in giudicato in presenza delle condizioni previste dalla disposizione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il lasso temporale minimo che deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa dell'attribuzione della Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale amministrativo o ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione con le formalità necessarie per l'esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova dell'integrale esecuzione del comando contenuto nel giudicato comporta l'accoglimento della domanda e l'imposizione all'amministrazione di un termine per adempiere esattamente all'obbligo accertato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, specificandone poteri, termine operativo e modalità di esecuzione.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
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