Sentenza n. 179/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, • della determinazione/atto di aggiudicazione n. 379 del 31.03.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore di Dolomiti Rocce S.r.l. della gara n. 29/2025 - “interventi di consolidamento del pendio e di protezione della sede autostradale tra il km 72+790 e 72+850 e a monte del portale nord della galleria Tusch” - CIG B95D075488; • della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 13.04.2026 e di ogni allegata graduatoria tecnica, economica e finale; • dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 13.01.2026, n. 2 del 23.01.2026 e n. 3 del 02.03.2026, nonché di ogni ulteriore verbale, tabella, prospetto di calcolo, foglio di riparametrazione, graduatoria e atto di attribuzione dei punteggi; • dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 24.02.2026 e n. 2 del 26.02.2026, comprensivi delle schede di attribuzione dei coefficienti, delle medie, dei coefficienti definitivi, dei punteggi riparametrati e della classifica tecnica; • della relazione del Responsabile Unico del Progetto del 16.03.2026, con cui si è ritenuto che l’offerta Dolomiti Rocce S.r.l. non apparisse anormalmente bassa e che non vi fosse necessità di procedere ad ulteriori valutazioni di anomalia; • del provvedimento/nota dell’08.05.2026 con cui Autostrada del Brennero S.p.A. ha riscontrato solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti del 24.04.2026 e ha rigettato, con motivazione apparente, stereotipata e non istruita, l’istanza di sospensione, riesame e autotutela formulata dal RTI ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per interventi di consolidamento del pendio e protezione della sede autostradale, con i verbali di gara, la valutazione dell’offerta tecnica ed economica e il riscontro parziale all’istanza di accesso e di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione della procedura di gara n. 29/2025 in favore dell’aggiudicataria, contestando che l’offerta di quest’ultima avesse superato i limiti quantitativi e tipografici previsti dalla lex specialis. Da tale violazione sarebbe derivata l’erronea valutazione di numerosi subcriteri da parte della Commissione giudicatrice. Erano inoltre impugnati gli atti di gara, la valutazione secondo cui l’offerta non appariva anormalmente bassa e il parziale riscontro all’istanza di accesso, sospensione, riesame e autotutela. Dopo l’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, che aveva sospeso gli atti impugnati e inibito l’esecuzione del contratto salvo attività indifferibili e urgenti, il RTI ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e, in subordine, ha rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TRGA ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla lex specialis, sulla valutazione dell’offerta e sugli altri atti impugnati. Ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, presentata prima che la causa fosse trattenuta in decisione, era stata accettata dalla stazione appaltante e dalla controinteressata. In applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione della parte e non può proseguire d’ufficio il giudizio per accertare l’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse del ricorrente. La rinuncia subordinata non è stata necessaria ai fini della decisione. Spese integralmente compensate, in ragione del consenso delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Dichiara, quindi, il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 84 c.p.a.
In data 25 settembre 2026 perveniva istanza congiunta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. con accettazione delle parti costituite e richiesta congiunta di integrale compensazione delle spese.
La norma è richiamata per l’atto subordinato di rinuncia al ricorso; il giudice definisce tuttavia il giudizio in via principale per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino a quando la causa non è trattenuta in decisione; in tal caso il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, non potendo proseguire d’ufficio il giudizio per accertare l’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte.
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