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Sentenza

Sentenza n. 8403/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11528/2024 del 14.11.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 22364/2024, notificata tramite PEC in data 15.11.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202507143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta Elettronica per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11528/2024, notificata il 15 novembre 2024. Il giudicato aveva condannato il Ministero all'erogazione del bonus annuale di 500 euro mediante attribuzione della Carta Elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo deriva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva dimostrato né chiarito l'esecuzione del giudicato, il TAR ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di una penalità di mora, ritenendola eventualmente proponibile in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È il titolo normativo cui la sentenza civile aveva fatto riferimento per disporre l'attribuzione del bonus annuale al ricorrente; il TAR ne cura l'esecuzione senza riesaminare il merito della pretesa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a una prestazione determinata.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire elementi idonei a dimostrare o chiarire l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando non ne sussistono allo stato i presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inosservanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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