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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 8323 del 23 marzo 2017, comunicata il 5 aprile 2017, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29194, fasc. n. 363, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato preesistente da magazzino agricolo a civile abitazione.

Giustizia amministrativa201700400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo al mutamento di destinazione d'uso, con opere, di un magazzino agricolo in civile abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, qualificando l'intervento come abuso di tipologia 3. Il Comune, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva respinto l'istanza rilevando che l'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e compresa in una zona di protezione speciale, nonché che l'intervento non era conforme alla disciplina urbanistica vigente. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dello sviamento, della contraddittorietà tra atti, del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il vincolo sarebbe stato successivo alla domanda di condono, che avrebbe adempiuto alle richieste di integrazione documentale e che il diniego sarebbe intervenuto dopo un considerevole lasso di tempo dalla presentazione dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina regionale del condono, applicabile alle opere situate in aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o ricomprese in zone di protezione speciale, sia più restrittiva di quella statale e precluda la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo quando siano non conformi agli strumenti urbanistici. In ogni caso, per le opere abusive di tipologia 3, qualificate come abusi maggiori, la presenza del vincolo esclude la condonabilità a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere relativo dell'inedificabilità; le opere astrattamente sanabili in area vincolata sono soltanto quelle minori di tipologia 4, 5 e 6, purché ricorrano cumulativamente gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e vi sia il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale con opere non rientra tra gli abusi minori, sicché il vincolo paesaggistico-ambientale e la zona di protezione speciale costituiscono ragione autonoma e sufficiente di diniego. È stata inoltre esclusa la tesi secondo cui il vincolo sarebbe successivo all'abuso o alla domanda: il divieto relativo alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua risale alla normativa statale antecedente, già all'art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616/1977 e all'art. 1-quater l. n. 431/1985. Il compimento di attività istruttoria da parte dell'amministrazione e il decorso del tempo non incidono sulla legittimità del diniego di un condono vincolato, trattandosi di procedimento vincolato; l'autore dell'abuso non può invocare un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell'opera illecita. La questione della conformità urbanistica è stata ritenuta irrilevante, perché assorbita dalla già decisiva presenza del vincolo. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326

    “non sono comunque suscettibili di sanatoria” le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli di tutela, alle condizioni previste dalla disposizione;

    La presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o relativi ad aree protette limita rigorosamente il condono. Per gli abusi di tipologia 3, qualificati come abusi maggiori, la sanatoria è esclusa in area vincolata, anche se il vincolo comporta un'inedificabilità soltanto relativa e anche se l'intervento fosse urbanisticamente conforme.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 8 novembre 2004 n. 12

    “non sono comunque suscettibili di sanatoria” le opere realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a determinati vincoli di tutela;

    La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere anteriori all'apposizione del vincolo, quando ricorrano i presupposti indicati dalla norma.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima di adottare il diniego definitivo; il ricorrente non ha presentato osservazioni.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

    Il vincolo relativo alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua costituisce un limite alla trasformazione edilizia, la cui origine normativa è stata individuata dal giudice in disposizioni statali anteriori.

  • art. 82, comma 5, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

    Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua risale, secondo il TAR, a una disciplina antecedente alla domanda di condono e all'ultimazione dell'abuso.

  • art. 1-quater l. 8 agosto 1985 n. 431

    Ha ripreso la tutela relativa alla fascia dei corsi d'acqua, confermando la preesistenza del vincolo rispetto all'abuso controverso.

Massime di principio

  • Per le opere abusive di tipologia 3, consistenti in un mutamento di destinazione d'uso con opere da agricolo a residenziale, la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale o di tutela di una zona di protezione speciale esclude il condono edilizio, anche quando il vincolo determini un'inedificabilità soltanto relativa e anche quando l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica.
  • In area vincolata, la sanatoria straordinaria delle opere abusive è astrattamente ammissibile soltanto per gli interventi minori di tipologia 4, 5 e 6, senza incremento di superficie, purché ricorrano cumulativamente la preesistenza dell'opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica e il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela.
  • La disciplina regionale del Lazio sul condono può escludere la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, quando sussistano gli ulteriori presupposti normativi relativi alla difformità dal titolo edilizio e alla non conformità urbanistica.
  • Nel procedimento di condono edilizio avente natura vincolata, il decorso del tempo e il compimento di attività istruttoria da parte dell'amministrazione non fanno sorgere un affidamento tutelabile dell'autore dell'abuso alla conservazione dell'opera illecita.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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